Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/231

TITOLO SECONDO. Dei dritti dovuti ai segretari dei giudici di mandamento. Capo ILI. — Proponimenti diversi ed atti di fjiurisdigione volontaria, i° Per gli atti contemplali nella sezione prima, titolo primo, agli articoli 1, 3, ti, 12, 13, 14, 18, 16, 17, 18,19, 21, 22 i due terzi del dritto dovalo a! giudice.

6° Pel verbale di presentazione ed asseverazione della relazione del perito nelle materie non contenziose . L. 1 SO 7" Per ogni certificato cùe rilasci alle parti . . * » SO

8° Per gli atti delegati agli uffizi di giudicatura dalie Corti o tribunali provinciali, i segretari esigeranno i dritti stabiliti dalla presente tariffa pei segretari dei tribunali provinciali.

9° Per ia formazione dell’inventario a rata di vacazione. TITOLO TERZO. Dei. dritti dovuti ai segretari dei tribunali provinciali e di commercio. Capo I. — Materia contenziosa. S° Per la prima iscrizione di causa nel ruolo generale L. 1 SO Mediante questo dritto il segretario è compensato per la formazione del ruolo d’udienza, dei ruoli particolari prescritti dai regolamenti, per ie tabelle da pubblicarsi nell’albo del tribunale e per ogni altra operazione relativa alla chiamata delle cause.

6° Per le altre successive » » 7S SEZIONE SECONDA. TITOLO PRIMO. Degli onorari degli avvocati.

2° Per ogni cedola sul merito delle questioni ; Se avanti ai tribunali provinciali L. 18 » Se avanti le Corti. » 20 » 3® Per le conclusioni di cui nell’articolo 169 del Codice di procedura civile: Se avanti ai tribunali provinciali » 18 * Se avanti le Corti  » 20 »

4° Per le aringhe ed assistenza all’udienza in qualunque materia : Se avanti ai tribunali provinciali ...... » 28 » Se avanti le Corti » 40 »

6° Per ogni altro atto in cui l’intervento od il ministero dell’avvocato sia richiesto od autorizzato dalla legge, gli onorari degli avvocati, ripetibili dalla parte condannata nelle spese, saranno regolati a rata di vacazione. Per ogni vacazione saranno dovute lire 10. 11 numero delle vacazioni sarà determinato dalla durata dell’atto. TITOLO QUARTO. Capo unico. — Ordinari dei periti.

1° Agli ingegneri idraulici, architetti civili, chimici e dottori di altre scienze ed ai notai : Nelle città ove siede una Corte d’appello . . . L. 6 » Nelle città ove siede un tribunale provinciale . » 5 » Nelle altre città e nei comuni . » 4 »

2° Ai liquidatori, misuratori, agrimensori, estimatori, calligrafi, assaggiatori d’oro e d’argento, farmacisti e droghisti : Nelle città ove siede una Corte d’appello . . . L. 4 » Nelle città ove siede un tribunale provinciale . » 5 * Nelle altre città e terre .......... * 2 SO

3° Agli altri periti : Nelle città ore siede una Corte d’appello ... » 2 SO Nelle città ove siede un tribunale provinciale . » 2 » Nelle altre città e comuni ......... *> t SO PROGETTO DI LEGGE. Articolo unico. La tariffa annessa alla presente legge pei diritti dovuti ai giudici di mandamento, ai segretari ed agli uscieri, e per gli Onorari degli avvocati, procuratori e periti, non che per le altre spese riguardanti le materie contemplate net Codice di procedura civile stato promulgato colla legge 16 luglio 18S4, ed altre relative, è approvata ed avrà esecuzione cominciando col giorno primo di aprile 1858. Nella Sessione parlamentare dell’anno 18S8 sarà posta in deliberazione la revisione di essa tariffa insieme con quella del detto Codice di procedura civile. Prelazione del ministro di grazia e giustizia (Rattazzl) 3 marzo 1855, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata dello stesso giorno. Signori! — Per la imminente attuazione del Codice di procedura civile è d’assoluta necessità che, a tenore dell’articolo 4 della legge 16 luglio del passato anno, venga determinata la tariffa dei diritti dovuti ai segretari ed agli uscieri e degli onorari degli avvocati, dei procuratori e dei periti; perciò ho l’onore di presentare al Senato il progetto di legge, che veniva or ora deliberato neila Camera dei deputati, il quale reca l’approvazione dell’annessavi tariffa da osservarsi cominciando col giorno 1° del prossimo aprile, aggiuntavi la disposizione che nella Sessione parlamentare dell’anno 18S8 sarà posta in deliberazione la revisione d’essa tariffa insieme con quella del Codice di procedura civile. I! progetto ministeriale non ebbe a subire nella Camera elettiva che assai lievi modificazioni. Poiché il Ministero aveva stimato opportuno d’includere nella tariffa i diritti dovuti ai giudici di mandamento facendone argomento del titolo I, vennero in primo luogo aggiunti ad esso titolo alcuni altri diritti spettanti a certi atti di volontaria giurisdizione specialmente contemplati nel Codice civile, e si venne così completando la enumerazione degli atti, pei quali rimarrà ad essi giudici riservata una modica e conveniente retribuzione insino a tanto che, mediante un adeguato aumento dei loro stipendi, ci venga fatto di rendere gratuita ogni loro operazione. Si è deliberato in secondo luogo qualche tenue aumento nella parte risguardante gli onorari dei procuratori, relativamente ad alcune loro incumbenze che non parvero bastevolmente retribuite, per la esposizione cioè del fatto nelle cause ordinarie e per la compilazione dell’atto di citazione nelle sommarie. In terzo ed ultimo luogo si è opportunamente aggiunto alle disposizioni generali quella che le copie non possano contenere un numero di linee e di sillabe minore delie prescritte dalia legge. Siccome la relativa disposizione della