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che i mezzi di trasporto siano procacciati dalle parli, e che le medesime soddisfacciano alle spese realmente necessarie, senzachè gli stessi ufiiziali debbano rimettere del proprio o fare delie trasferte oggetto di lucro. Quanto poi alle spese del soggiorno nel luogo ove siensi trasferiti, non si crede opportuno di stabilire una differenza tra i giudici ed i segretari delie Corti e dei tribunali, perchè tali persone sogiiono in simili circostanze convenire insieme, ed hanno pressoché le stesse consuetudini di vita. Solamente è mantenuta una diversità di trattamento rispetto ai giudici di mandamento ed ai loro segretari, la quale è apertamente suggerita dalla varia condizione dei luoghi io cui risiedono. E la stessa ragione per cui non si propone alcuna gradazione nelle spese di trasferta e di soggiorno pei giudici e segretari delie Corti e dei tribunali, induce la convenienza di pareggiare ai medesimi i periti che professano arti liberali, i notai, i procuratori e quelle altre persone che, viaggiando e soggiornando fuori del loro domicilio, sogiiono, pei modo di vivere consueto alte persone di ci vii condizione, incontrare, e quanto ai mezzi di trasporto e quanto al vitto, uguali spese. Signori. Un filosofo ateniese disse che per diminuire le liti bisognava renderne più grave il dispendio. Quella socratica sentenza inspirata forse dall’aspetto di una città, ove dominava ia passione del litigio, ed ove la corruzione dei giudizi era salita ai sommo, e l’ufficio del giudice era diventato un mestiere salariato, in cui esercitavansi i cittadini j più poveri ed insieme i più ignoranti, talmente che era tenuto a vile dalla parte più intelligente del popolo', non sarebbe certamente conforme ai principii di una savia legislazione. I! crescere delle liti è un male necessario della civiltà, in grazia delie moltiplicate transazioni sociali ; ma quel rimedio sarebbe di gran lunga peggiore dei male, perchè, col rendere più difficile l’accesso ai tribunali, si verrebbe agevolando il trionfo dell’ingiustizia. E pertanto il Governo nella compilazione di questa tariffa era certamente guidato dal desiderio di rendere meno gravi che possibil fosse le spese di lite, e confortavasi nella speranza che coll’assegnare uno stipendio fisso ai segretari, tostochè l’erario si trovi in meno difficili condizioni, si potrà avvisare a più sensibili miglioramenti. PROGETTO DI LEGGE, Articolo unico. La tariffa annessa alla presente legge pei diritti dovuti ai giudici di mandamento, ai segretari ed agii uscieri, e per gli onorari degli avvocati, procuratori e periti, non che per altre spese risguardanti le materie contemplate nel Codice di procedura civile, stato promulgato colta legge iti iuglio 1884, è approvata, ed avrà esecuzione cominciando col giorno primo di aprile 1855. Nefia Sessione parlamentare dell’anno 1858 sarà posta in deliberazione la revisione di essa tariffa insieme con quella del detto Codice di procedura civile. Tariffa giudiziaria in materia civile pei dritti dovuti ai giudici di mandamento, ai segretari ed agli uscieri delle Corti, dei tribunali e delle giudicature di mandamento; per gli onorari degli avvocati, procuratori e periti, e per la tassa di altre spese risguardanti le materie contemplate nel Codice di procedura civile. SEZIONE PRIMA. TITOLO PRIMO. Di alcuni dritti dovuti ai giudici di mandamento. Sono attribuiti ai giudici di mandamento per gli atti di giurisdizione volontaria infra indicali i seguenti diritti: l0 Per ogni Consiglio di famìglia, qualunque sia il numero degli oggetti per cui ebbe luogo, e qualunque sia il numero delle adunanze, secondo il prescritto dall’articolo 916 del Codice di procedura civile L. 6 »

2° Per l’atto di giuramento del tutore .... » 3 »

3° Per l’apposizione dei sigilli e loro verificazione in caso di rottura, come all’articolo 1018 del Codice di procedura civile, percadun atto una vacazione di » 6 » Quando vengano impiegate più di due ore a rata di vacazione.

4° Per la relazione contemplata all’articolo 1003 di detto Codice e sua trasmissione ai presidente del tribunale s 3 »

5° Apertura di testamento, s*a che i’atto si roghi dal segretario, ovvero dal notaio * 3 »

6° Per i’atto di ritiramento di un testamento . » 3 *

7° Per l’atto di emancipazione, compresa la esplorazione, qualunque sia il numero degli emancipati » 3 »

8° Omologazione delie donazioni, sia che abbiano iuogo coll’emaucipazione, sia separatamente, compresa l’esplorazione e le informazioni » 6 »

9° Autorizzazione alla moglie per l’esercizio di qualche commercio  » 10. Id. ai figliuoli » 3 » 11. Rivocazione di dette autorizzazioni . ...» 3 » 12. Sottomissioni degli esecutori testamentari . » 3 » 13. Esplorazione della donna maritata per l’alienazione parziale o totale deila dote e ragioni dotali, comprese le informazioni. Sino alla somma di lire 1000 » 3 » Al disopra di questa somma » 6 » 14. Per l’autorizzazione alla sposa ad acconsentire alla restrizione dell’ipoteca legale a termini dell’articolo 2264 del Codice civile, compresevi le informazioni p 6 » 15. Per la nomina di un perito in materie non contenziose » 1 » 16. Attestazioni giudiciali » 1 80 17. Assistenza agii incanti dietro fallimento, a rata di vacazione. Oltre i diritti sopra contemplati e quelli di trasferta accennati nell’ultima sezione, non possono i giudici di mandamento esigere alcuu’altra somma, nè per gli atti di loro competenza, nè per quelli che fossero Soro commessi,