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scire gravosa alle parti, Ed ognuno si persuaderà di leggieri della conveniente moderazione di essi diritti, e massime di quello spettante ai consigli di famiglia se porrà niente alla disposizione dell’articolo 916 del Codice di procedura civile. 11 titolo 2 della prima sezione ha per oggetto i drilli dovuti ai segretari dei giudici di mandamento, incominciando dagli atti d’istruttoria in materia contenziosa (capo 1). Il detto Codice d: procedura regolando in diverso modo l’istruttoria delle cause meramente personali, o relative a cose mobili, non eccedenti in valore la somma di lire 100 (articolo 87), e di quelle che eccedono esso valore, osono di diversa natura (articolo 88), ragion vuole che la tariffa sia accomodata a cosiffatta fondamentale distinzione. Le cause delia prima specie debbono trattarsi oralmente e definirsi senza formalità, se non che SI provvedimento del giudice, quando non riesca l’accordo, vuol essere scritto su di apposito registro, letto alle parti e sottoscritto dal giudice e dal segretario; perciò si attribuisce al segretario un dritto fisso di centesimi 80, sia che la conciliazione riesca e venga ridotta in iscritto, sia che la questione sia dal giudice sentenziando definita. Ma siccome avverrà di frequente che le parti cadranno d’accordo, e che in cause di sì poco momento si vorrà prescindere da ogni scritto, affinchè il tempo dell’udienza non passi infruttuoso pel segretario iì quale debbe assistere alle orali discussioni, qualunque siane l’esito, gli si coucede il dritto di centesimi 50 per ogni conciliazione verbalmente intesa. Per le cause deila seconda specie la legge ammette eerti scritti (articolo 88) e l’istruttoria delia causa, qualora non riesca l’amichevole componimento, è continuata per mezzo di verbali che il segretario debbe scrivere sotto alia dettatura del giudice (articolo 60); perciò vuoi essere asseguatoai segretario un tenue diritto per la comunicazione degli scritti, e per ogni provvedimento che dal giudice emani; oltredichè io spazio della scritturazione nei registri deve ben anco servire di giusta misura ai relativi diritti, non vi essendo pericolo che intervengano abusi, perché la formazione dei verbali sarà pur sempre l’opera del giudice a cui è dato l’incarico di condurre da sè tutta la procedura. E perchè i verbali nella loro continuità verranno ad includere tutti gli incuinbenti che le parli imprenderanno onde giustificare i! loro intento, un modico diritto, oltre a quello delia scritturazione sul registro, viene pure assegnato ai segretari per ciascuno di tali atti. L’articolo 70 di detto Codice prescrive che i! giudice dovrà pronunziare la sua sentenza valendosi degli originali dei verbali d’udienza, senzachè le parti sieno tenute a prenderne copia; e con ciò rimane inaridita la più copiosa sorgente dei diritti di segreteria, giacché le parli nella più parte dei casi sapranno cansare simile dispendio. Per non lasciare tuttavia i segretari senza un dicevole compenso, viene loro assegnato il dritto fisso di una lira per ogni sentenza definitiva, ed è inoltre aumentato il diritto delie copie che avranno a spedire, le quali per verità vorranno essere molto rare, recandolo a centesimi 60 per ogni due pagine di scritto, invecechè attualmente è di soli centesimi 20. Ma cotesto aumento, che a primo aspetto pare eccessivo, si riduce effettivamente a soli centesimi 10 circa, fatto il ragguaglio del numero delle linee e delle sìllabe, deile quali doveva constare ogni foglio di carta bollata, col numero delle linee e delle sillabe che trovasi prescritto dalla legge deìli 9 settembre del corrente anno (1). (1) Secondo la tariffa annessa alle regie patenti delli 26 ottobre 1822 (n° 22), per le copie da spedirsi dai segretari, ogni Si passa quindi nel capo 2 a regolare i diritti relativi all’esecuzione dei giudicati, avuto rispetto alla circostanza che, secondo il nuovo Codice, viene anche meno io alcune parti l’opera dei segretari, le attribuzioni dei quali restano di tanto diminuite quanto veggonsi ampliate quelle degli uscieri. E nel capo 5 sono determinati i diritti relativi ai diversi procedimenti ed agli atti di volontaria giurisdizione, correlativamente a quelli assegnati ai giudici, aggiuntavi la disposizione che, per gli atti delegati alle giudicature dalle Corti o tribunali, i segretari dei giudici esigeranno i dritti stabiliti pei segreiari dei tribunali provinciali, cbè ciò è conveniente e per la qualità degli atti a cui dovranno attendere e per la maggiore entità delie cause nelle quali interverranno simili delegazioni; oltredichè troveranno essi in tale aumento un qualche compenso alla diminuzione dei loro proventi, prodotto dalla semplicità e celerilà delle forme. Sono argomento del titolo 5 della prima sezione i diritti dovuti ai segretari dei tribunali provinciali e di commercio. È innegabile ebe pel nuovo modo di procedere cesserà nna gran parte degli attuali proventi delle segreterie dei tribunali di prima cognizione. Alle citazioni, alle reiterazioni, alle notificazioni delle sentenze ai contumaci, alle requisitorie ed alle permissorie,che si facevano per lettere del tribunale mediante libello, verranno ora sostituiti semplici atti di usciere. Le notificazioni delle comparizioni, ossia delle cedole da procuratore a procuratore che venivano eseguite dai segretari, e che sebbene lievemente tassate costituivano per l’ingente loro numero il maggior nerbo dei diritti di segreteria, apparterranno similmente agli uscieri. Le assegnazioni a sentenza, le ingiunzioni, i mandati esecutivi e molte altre ordinanze d’istruttoria più non avranno luogo. Verranno anche meno pei segretari le narrative delle cause riferite nelle sentenze che ne ingrossavano di tanto la mole, non che le conclusioni scritte del Ministero pubblico, e la registrazione dei ricorsi e degli atti e decreti di giurisdizione volontaria, che fornivano materia di lunghe scritturazioni e messe ubertosa di proventi. Se lo Stato fosse presentemente in grado di stipendiare i segretari e gli uffiziali di segreteria, non si dovrebbe far caso di questa troppo sensibile diminuzione; ma è giusto che i segretari vengano a conseguire una retribuzione adeguata alle loro incombenze ed alla grave risponsabilità che incontrano nell’esercizio delie delicate loro funzioni; ed è giusto ugualmente che i litiganti, da cui si ottiene l’utilità di una buona amministrazione della giustizia, concorrano a sostenere per essa le occorrenti spese. Quindi è che i dritti di segreteria che voglionsi introdurre con questa tariffa appariranno a prima fronte più elevali di alcuni di quelli che stanno per cessare, ma nel loro complesso non giungeranno certamente a superarli, e forse basteranno solo ad evitare un troppo grave disappunto ; finché, visto l’andamento delle cose, si possa avvisare a più misurali e più stabili ordinamenti. Ciò che dicesi delle segreterie dei tribunali provinciali è ugualmente applicabile, per alcune parti, a quelle dei magistrati, ossia Corti d’appello, a cui si provvede brevemente nel titolo U. foglio di due facciate doveva contenere 18 linee per ciascuna facciata e 12 sillabe per ciascuna linea. Secondo gli articoli 5 e 16 della legge 9 settembre 1854, ogni facciata conterrà 25 linee di 20 sillabe ciascuna.