Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/204


— 1744 —

documenti parlamentari


fittamenti dei caffè nelle stazioni, e del suolo stradale destinato al secondo binario, dei quali viene rimessa copia unitamente alla presente all’amministrazione dello Stato, saranno per tutta la loro durata osservati.

Art. 13. È riservata alla società la facoltà di nominare un suo rappresentante presso l’amministrazione dello Stato, incaricato di vegliare a tutti gli interessi generali della società, e di procurare che la strada abbia il maggior incremento possibile.

A tal effetto sarà al medesimo dato un biglietto di favore per viaggiare nei convogli e prendere visione dei registri degli introiti, e settimanalmente dall’amministrazione dello Stato saranno rimesse alla sede della società le carte contabili, perchè prenda nota dei prodotti.

Art. 14. Dal giorno della cessione rimangono abrogati gli articoli 3 e 4 del capitolato annesso alla legge 3 maggio 1852, non che alla convenzione 5 gennaio 1853, dovendosi, mediante la metà dei prodotti, ritenere, pendente la convenzione, concesso senza altro corrispettivo, alla società il passaggio sul tronco della linea da Torino a Truffarello, e cesserà parimente da detto giorno la retribuzione che la società paga annualmente al regio commissario pella sorveglianza della linea in esercizio.

Art. 15. Potrà il Governo richiedere la sistemazione del secondo binario a spese della società pella tratta da Truffarello a Savigliano, tuttavolta che il prodotto brutto della strada da Torino a Cuneo arrivi a lire 30,000 per chilometro.

Nel resto sono conservate tutte le rispettive obbligazioni dei due capitolati 9 luglio 1850 e 23 maggio 1852 nelle parti cui non si è colla presente derogato.

Art. 16. Alla line dei trent’anni, pendente i quali è duratura la presente convenzione, l’amministrazione dello Stato restituirà alla società la strada in buono stato d’esercizio, da constatarsi mediante perizia, con tutto il suo materiale fisso e mobile.

Sarà però facoltativo all’amministrazione dello Stato, in luogo di restituire il materiale mobile in natura, pagarne lo ammontare nella somma totale che sarà stato valutato nella consegna.

Art. 17. Non essendosi in questa cessione comprese le officine di costruzione che la società tiene in Savigliano, si procederà a di lei spese alla loro separazione dal suolo stradale, in modo però che l’avviamento delle medesime non abbia a soffrirne, e sia, per mezzo di speciale binario, lasciata la comunicazione fra esse e la stazione a maggior comodo della società.

Art. 18. L’amministrazione dello Stato accetta il personale che la società tiene attualmente impiegato per l’esercizio della linea colle norme disciplinarie dall’amministrazione adottate verso gli impiegati delle sue linee, ben inteso che con tale accettazione l’amministrazione non assume alcun obbligo verso gli impiegati suddetti, i quali rimangono in avvenire sotto la esclusiva sua dipendenza.

Art.19. Tosto che verrà sanzionata con legge la concessione alla società del tronco di strada ferrata tra Savigliano e Saluzzo, l’esercizio della medesima si intenderà ceduto, siccome sin d’ora dalla società si cede all’amministrazione dello Stato, la quale lo accetta sotto l’osservanza delle condizioni e mediante i corrispettivi avanti indicati.

La società avrà a suo carico la manutenzione di detto tronco di strada nel primo anno del suo esercizio sì e come all’articolo 4 fu stabilito pel tronco di strada fra la Madonna dell’Olmo e Cuneo.

Art. 20. Questa convenzione non sarà definitiva nè valida che per legge.

 Torino, li 27 novembre 1854.

Fatta la presente per doppio originale e dalle parti contraenti, come infra, sottoscritte:

All’originale:

C. Cavour — Paleocapa — L. Bolmidà — S. Mancarci — F. Rignon — Gio. Brondelli— Pietro Piaggio — G. B. Barberis.


Per copia conforme:

Il capo sezione al Ministero dei lavori pubblici
Regis.