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sessione del 1853-54


Art. 2. In questa cessione s’intendono comprese, oltre il terreno tutto componente il suolo stradale, le case annesse con tutte le attinenze:

a) I fabbricati delle stazioni col mobilio d’ufficio in esse esistente, le case cantoniere, le tettoie per le merci, le rimesse pelle vetture e per le locomotive nelle stazioni di Truffarello, Savigliano e Cuneo, cogli utensili di manutenzione e di vigilanza, come badili, picche, lanterne, ecc., non che quelli di magazzino;

b) Il materiale fisso, cioè raili, traversine, cuscinetti, cunei, grue fisse e mobili, grue idrauliche, serbatoi e piatteforme; linea telegrafica compita con tutti i mobili d’ufficio, attrezzi, macchinette, quelle anche per biglietti coi casellari, non che gli utensili delle rimesse pelle locomotive;

c) I! materiale mobile, consistente nelle locomotive, vetture e vagoni d’ogni specie.

Art. 3. Tosto che questa convenzione sia definitivamente sanzionata, si procederà alla collaudazione e testimoniali di stato del corpo stradale, dei fabbricati e del materiale fisso indicato colle lettere A e B dell’articolo precedente, ed a tenore del capitolato 1850; ed ove non si riconoscesse la strada in istato di perfetta viabilità, per mancanza qualunque sia nel corpo stradale che negli edilizi, binari o macchinismi, la società dovrà a tutte sue spese riparare i rilevati difetti, eseguendo tutte quelle opere che saranno dal collaudatore prescritte.

Sei mesi dopo la collaudazione si presenterà il piano geometrico della strada. Quanto al materiale mobile di locomotive, vetture e vagoni, dei quale non potrà l’amministrazione dello Stato essere astretta ad accettare un quantitativo maggiore di due milioni, se ne farà constare per perizia lo ammontare, e sull’eccedenza di un milione del detto valore, il Governo corrisponderà l’interesse del 5 per cento annuo.

In questa perizia sarà compreso oltre il materiale già in servizio, anche quello in via di costruzione, e, nello stabilire il prezzo delle locomotive e di altri veicoli ora in servizio, si terrà come base il valore attuale di ciascun veicolo, ad eccezione delle quattro locomotive commissionale alla casa Cokerill, per le quali i periti si riferiranno ai prezzi convenuti nel contratto 29 maggio 1883.

Pelle vetture e vagoni che la società dichiara avere in costruzione, i periti, nello stabilirne il valore, terranno per base i prezzi che l’amministrazione delio Stato ha ottenuto dopo il 1850, e può attualmente ottenere dai vari costruttori del paese ed esteri, per quanto alla ferramenta.

Dei mobili ed attrezzi d’ufficio di manutenzione o vigilanza, e di quelli di magazzinaggio e delle rimesse di locomotive, si farà una nota descrittiva, e l’amministrazione sarà tenuta a rappresentare eguale quantità di mobili e di attrezzi in istato lodevole di servizio alla fine della locazione.

Art. 4. Terminati questi incumbenti, l’amministrazione dello Stato assumerà tosto l’esercizio dell’intera strada attualmente aperta a! pubblico, percevendone tatti i redditi, e sottostando a tutte le spese; la medesima corrisponderà anche alla fine del primo mese il valore, al prezzo di costo, di tutti gli oggetti di consumazione, come coke, olio e simili, che si trovassero nei magazzini della società, giusta la ricognizione che ne sarà fatta d’accordo.

Riguardo al tronco tuttora in costruzione, compreso fra la Madonna dell’Olmo e Cuneo, rimarranno pel primo anno d’esercizio a carico della società tutte le spese di manutenzione del corpo stradale e del materiale fisso, della massicciata e di tutte le opere d’arte, obbligandosi la medesima a completare tutte le alterazioni che in essi potessero succedere; dimodoché pendente il detto anno, l’amministrazione dello Stato per quel tronco ad altro non dovrà provvedere se non che all’esercizio ed alla manutenzione del binario coll’opera dei cantonieri.

A tale uopo dovrà la società, prima della sua apertura, mettere a disposizione dell’amministrazione dello Stato dei depositi di ghiaia e sabbia, di raili, traversine, cunei e cuscinetti per tutti gli emergenti che potrebbero nel medesimo accadere.

Il materiale che alla fine dell’anno fosse ancora esistente, sarà dall’amministrazione dello Stato rilevato a prezzo di perizia.

Art. 5. La presente cessione è continuativa per anni trenta computati dal giorno in cui l’amministrazione dello Stato ne avrà assunto l’esercizio, e s’intende fatta per e mediante il corrispettivo della metà del prodotto brutto d’ogni reddito della strada da Torino a Cuneo, e suoi accessori, oltre l’interesse annuo del 5 per cento sull’eccedente il valore di un milione del materiale mobile, di cui è cenno all’articolo 3.

Nel calcolo dei prodotti della stazione di Truffarello si comprenderanno anche quelli dei viaggiatori provenienti dai convogli del Governo di partenza da Torino a Moncalieri pella detta stazione e viceversa.

Art. 6. I versamenti nella cassa della società dei sopra menzionati prodotti si faranno mensilmente, e quelli dell’interesse del materiale mobile a semestri maturati.

Art. 7. Le imposte commerciali e prediali saranno a carico delia società.

Art. 8. La società dovrà tener rilevata in ogni tempo l’amministrazione dello Stato da qualunque pretesa dei terzi sul corpo stradale per diritti di proprietà o per servitù di passaggi che non fossero già stabiliti, o che non venissero regolarmente approvati.

Art. 9. I guasti che, in dipendenza di constatato difetto di costruzione o per forza maggiore, arrivassero al suolo stradale, alle case od alle opere d’arte, e che fossero di natura tale da renderli inservibili all’uso cui sono destinati, dovranno essere riparati dalla società.

In caso di ritardo per parte della medesima d’eseguire queste riparazioni, l’amministrazione sarà in diritto di farvi procedere a sue maggiori spese senza però che in nessun caso possa mai la società tenersi risponsale del ritardato esercizio della strada dipendentemente dai guasti sopra indicati.

I fabbricati delle stazioni saranno dalla società assicurati a proprie spese dai danni contro gl’incendi.

Art. 10. L’amministrazione dello Stato dovrà provvedere all’esercizio della strada da Torino a Cuneo con quattro convogli giornalieri d’andata e quattro di ritorno pel servizio dei viaggiatori e con un convoglio pure giornaliero pelle merci, qualora vi esista un movimento giornaliero di 100 tonnellate, ed in difetto di tal quantitativo, con convogli misti, in modo che le merci consegnate siano sempre nella giornata portate a destinazione; però potrà dal mese di novembre a tutto marzo ridurre a soli tre convogli al giorno il servizio dei viaggiatori sul tronco da Savigliano a Cuneo, e per le altre diramazioni, qualora il prodotto annuo dei detti tronchi fosse inferiore di lire 15,000 per chilometro.

Art. 11. La tariffa pei trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci sarà quella in vigore sulle linee dello Stato; potrà però, di consenso comune delle parti, essere ridotta per tutti gli accorrenti, od anche solo a favore di qualche speditore, a seconda delle convenienze e delie circostanze.

Art. 12. Tutti i contratti in corso, stipulati dalla società per facilitare i detti trasporti, non che quelli relativi agli af-