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ritiro o in altra qualunque posizione, e riceverà, oltre lo stipendio o la pensione di cui sarà provvisto, anche un seprasoido. Art. 57. I professori, i ripetitori e maestri saranno nominati con decreto reale sulla proposizione dei Consiglio d’istruzione di cui infra, e col parere conforme del Consiglio superiore d’istruzione ed educazione. Art. 58. I posti vacanti di professori civili saranno pubblicati nella gazzetta ufficiale con invito agli aspiranti di presentare i loro tìtoli. Sono considerati come titoli: a) La qualità di professore effettivo o emerito della materia in un istituto nazionale o estero ; b) Essere dottore aggregato alla facoltà ; c) il diploma de! grado accademico, ovvero un certificato legale dì capacità avuto in un istituto nazionale di educazione ed istruzione. Art. 39. Potranno a vece dei civili essere nominati professori gli uftìziali dell’esercito che siano noti per abilità e capacità, siano essi in attività di servizio o in altra qualunque posizióne, ma questi non avranno diritto all’intero stipendio, bensì a un soprasoldo soltanto quando percepiscano e continuino a percepire la paga ed i vantaggi del loro grado. Art. 40. I ripetitori saranno approvati dal Consiglio superiore (S’istruzione militare salia proposta del Consiglio d’istruzione deil’Àccademia. Essi coadiuveranno i professori ad assicurare il risultato del loro insegnamento, secondo le disposizioni del direttore. Saranno dal rispettivo professore edotti della lezione esposta, e delle questioni date a risolvere alla classe. Assisteranno gli allievi nelle ore di studio, nelle scuole, nelle sale di disegno. Sorvegiieranno gii allievi negli studi anche per la condofta. 1 ripetitori che si riconosceranno capaci, saranno preferiti, a parità di merito, pei posti vacanti di professore. Art. 4t. Il bibliotecario sarà nominato dal ministro, e scelto fra i professori supplenti o i ripetitori, sulla proposta del Consiglio d’istruzione dell’Accademia. Àrt.42. Sarà applicato al personale civile insegnante l’articolo 2, alinea 3“ della legge 27 giugno {830 sulle pensioni di ritiro. Ed a tale oggetto s’intenderà che il grado di professore titolare sia assimilato a quello di capitano, ed il grado di ripetitore o maestro corrisponda a quello di tenente. Art. 43. Potrà ii ministro dispensare da uiterior servizio que’membri dei corpo insegnante per cui ne venisse fatta ia proposta dal Consiglio superiore, sentito ii medesimo insegnante, e sull’istanza del comandante dell’Accademia. Se essi conteranno almeno otto anni di servizio presso l’Accademia, avranno ragione a tanti 28mi delia pensione di ritiro quanti sono gli anni che avranno servito in tale qualità. Art. 44. Neli’interno dell’Accademia sarà istituito un Consiglio d’istruzione composto come segue : Presidente, il direttore degli studi. Membri, 4 Professori civili, o militari emeriti. 2 Professori d’istituti d’istruzione militare in attuate servizio. Segretario, il bibliotecario che avrà voto soltanto consultivo. Due dei professori civili ed uno dei militari saranno cambiati ogni anno per turno. Il comandante dell’Accademia avrà facoltà di presiedere il Consiglio sempre che io stimi. Art. 43. Il Consiglio d’istruzione dovrà adunarsi periodicamente una volta in principio di ogni mese, e straordinariamente, sempre che ii comandante o ii direttore degli studi ne facciano richiesta, o convocato dai proprio presidente. Art. 46. Il Consiglio delibera a pluralità di suffragi, purché conti presenti almeno 8 membri, ed in caso di contestazione fra i! Consiglio ed il comandante, ovvero in caso di parità di voti, la deliberazione sarà rassegnata al Consiglio superiore per la risoluzione. Art. 47. Di ogni sua deliberazione dovrà il Consiglio trasmettere copia autentica al comandante. Art. 48. Sarà ispezione di questo Consiglio: а) Comporre gii orari per le scuole e gli studi ; б) Compilare e proporre le disposizioni regolamentari relative all’istruzione; c) Proporre al Consiglio superiore le variazioni che ei credesse opportuno di fare ai vigenti programmi, e che approvate per decreto r<‘ale saranno applicabili soltanto l’anno prossimo; ma non saranno definitive che dopo conferma dei Consiglio stesso, e dopo approvazione sovrana ; d) Riferire trimestralmente in iscritto al Consiglio superiore sull’andamento deg!i studi, e ie deliberazioni da esso prese ; e) Esaminare la condotta scolastica mensile degli allievi dietro i rapporti dei professori e dei ripetitori, e proporre quelli che dovranno essere encomiati ovvero ammoniti. Art. 49. I premi da concedersi lungo l’anno per la diligenza negli studi saranno: a) Encomio innanzi ai Consiglio d’istruzione : b) Collazione trimestrale di gradi distintivi; c) Encomio all’ordine del giorno. 1 premi b c saranno pubblicati all’ordine del giorno e participati con lettera dal comandante ai parenti degli allievi cui riguardano. I gradi distintivi si perderanno senz’altro se l’allievo che ne è insignito verrà punito cogli arresti per mancanze relative allo studio. Art. SO. Gli allievi encomiati due volte all’ordine del giorno, qualora vengano rimandati in alcuno degli esami annuali, saranno ammessi a ripigliare gli esami dopo le vacanze. Capo III. — Disciplina. Art. St. Gli allievi dell’Accademia militare saranno scompartiti in due compagnie d’ugual forza. Ogni compagnia avrà un capitano e quattro uffiziali di governo cui sarà affidata la vigilanza sugli allievi, sia per la disciplina, sia suH’educazione e ia pulizia personale. Art. 32. Ciascuna compagnia sarà suddivisa in quattro sezioni, in guisa che ognuna di esse conti dai 20 ai 50 allievi. A caduna sezione sarà stabilmente preposto un uffiziale di governo. Ogni sezione avrà t sergente e 2 caporali scelti tra gii allievi del terzo anno di corso più distinti per condotta e per istruzione. Art. 83. Gli uffiziali di governo dovranno convivere cogli allievi della rispettiva sezione, coi quali saranno obbligati dt trovarsi in ogni circostanza, eccetto nelle ore di scuola e di studio quando sono presenti i professori o i ripetitori. Uno degli uffiziali di governo sarà a disposizione del comandante per supplire a quegli altri che fossero assenti o impediti , e per eseguire ie incombenze che gli verranno affidate. Art, 84. Gli uffiziali di governo dormiranno negli stessi dormitori! degli allievi della rispettiva sezione, ed avranno con essi comune ta mensa.