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luogo si è introdotta fa vigilanza continua, costante e diretta di uri superiore ufficiale, il quale, convivendo cogìi ailievi e stando con essi per tutto il corso, possa ben conoscerne leabitudini, l’indole, le inclinazioni, e riuscendo a diventare loro confidente se ne attiri la benevolenza e la stima in modo da poterli dominare coi ragionamenti e colla persuasione più che coi castighi ; a ciò tende la istituzione degli uffiziaii di governo, i quali soli siano incaricati delia sorveglianza degli allievi, a similitudine degl’institutori dei collegi civili che recarono buoni frutti. Egli è evidente che questi uffiziaii saranno in grado di prevenire ogni benché menomo disordine, valutarne la portata, se succede, distinguere se sia effetto d’animo cattivo, conoscerne i veri colpevoli e reprimerli, senza essere obbligati, come si pratica al presente, di dover punire, per lo più ingiustamente, od i più veichi d’eià, o quelli sospetti di proclività a mancare, quando, come spesso succede, non si può scoprire gli autori deldisordineche non si vuol lasciare impunito. La scelta di questi uffiziaii contribuirà certamente a! buon esito del provvedimento ; e siccome il numero ne è limitato, non riuscirà difficile rinvenire nell’esercito alcuni uomini istruiti, pazienti e piudenti che vogliano accettare tale incarico, massime se il servizio che presteranno sarà loro calcolato come titolo di merito per gli avanzamenti. II determinare le punizioni da infliggersi sembrerà a taluno essere cosa regolamentaria ; non cosi però la pensa la Commissione, la quate ha ritenuto che in un Governo costituzionale tutto ciò che può toccare alla libertà individuale dev’essere stabilito per legge, sema dì che non sarebbe improbabile che si venisse ad introdurre i più strani castighi che sfuggirebbero alla censura. La disciplina militare dev’essere severa, ma non perciò può essere sottratta alia legalità, e d’altronde anche i genitori hanno diritto di sapere preventivamente in qua! modo s’intende trattare i loro figli, e fin dove si può estendere l’autorità dei superiori. Certi mezzi di repressione sono indispensabili in una riunione di giovani, ma essi devono essere diretti a colpire l’amore proprio ed ii sentimento più che la persona, e bisogna persuadersi che i castighi anche duri finiscono per essere indifferenti quando un uomo vi si abitua; così vediamo succedere del pane ed acqua e dei ferri nei quartieri dei soldati, così ne è dei prolungato isolamento. Il rinvio ossia espulsione dall’instituto, che col sistema vigente si applica troppo sovente, fu oggetto di grave discussione per la Commissione. Essa è una punizione tale che colpisce non solo l’avvenire dei giovane espulso, ma anche gli interessi dei genitori e delle famiglie, per cui bisogna usarne assai parcamente. Questa punizione in un instituto d’educazione non deve applicarsi perchè un giovane è incomodo, ma deve riservarsi ai soli casi veramente gravi, quali sono quelli additati nell’articolo 89, ed essere circondata da formalità tali che ne assicurino l’indispensabile necessità d’appliearia con perfetta cognizione di causa. Altra questione si sollevò circa al mantenere i Consigli di disciplina che esistono attualmente, e furono dal Ministero riproposti nel regolamento e dopo maturo esame si è deliberato che essi non sono per nulla necessari nell’interno dell’in'stitnto, e che il solo caso dell’espulsione debba essere giudicato da un Consiglio, il quale non può essere che iì Consiglio superiore d’istruzione ed educazione. DifTatti o il comandante è una persona, come dev’essere, savia, prudente, rispettata, amata, ed i castighi che si sono stabiliti deve applicargli egli solo a suo giudizio, secondo i casi e le circostanze e secondo l’indole del colpevole : se non ha quelle doli non può convenientemente governare, ed iì voler appoggiare ii suo procedere al giudizio di un Consiglio non può che scemare il prestigio che deve sostenere la sua autorità ; se egli temerà di ingannarsi, potrà consultare privatamente gli altri superiori, i professori ed i ripetitori, e regolarsi colla scorta delle loro informazioni, ma ciò non dev’essere obbligatorio. D’altronde, diciamolo francamente, qual è lo scopo ed il risultato di tali Consigli di disciplina ? Un superiore desu naia dei fatti contro uno o più allievi ; sulla sua relazione il Consiglio assume informazioni, dalle quali sono esclusi gli allievi per non metlerli a confronto coi superiori cui potrebbero contraddire, e, senza sentire per nulla il colpevole, si pronunzia sulla sua sorte ; sovente poi non si può aver informazioni perchè il fatto si passò tra il superiore e gii allievi, ed ìd questo caso s’ammette l’infallibilità del superiore, perché si diceche nessuno vorrà deporre contro i suoi colleghi, nè conviene ammettere che l’allievo contraddica al superiore per non intaccare la subordinazione e la disciplina. Questo modo di procedere ha dell’assurdo, e se sia tollerabile può considerarlo la Camera. La Commissione ha intanto stabilito che non dovessero più esisterei Consigli di disciplina, e che fosse sufficientemente provveduto a tutto colle ispezioni che dovrà fare il Consiglio superiore. Coll’articolo 87 si è procurato di togliere un inconveniente che esiste neìl’Accademia. L’allievo che è punito cogli arresti detti di rigore, è privato dell’intervento alia scuola, e questi arresti potendo protrarsi in alcuni casi fino ad un mese, ne consegue che per lanto tempo si perdono le lezioni, e che alio uscire si trova l’allievo indietro dai suoi colleghi e quasi impossibilitato a seguitare il corso : quanto ciò sia in opposizione allo spirito dell’istituzione non ba mestieri d’essere dimostrato, e perc’ò la Commissione ha stimato di dover prescrivere che per ragione di punizione non possa l’allievo mancare alla scuota per un termine maggiore di tre giorni. Così pure ha limitato il castigo a pane ed acqua, perchè, se è molto usato ed applicato col dovuto rigore, non è confacente a sviluppare nei giovanetti quella robustezza che si ricerca per la vita militare; se poi non è applicato con rigore, diviene illusorio, c, invece di mantenere salda ia disciplina, la pregiudica. TITOLO III. SCUOLA D'ARTIGLIERIA E GENIO. Coll’articolo 23 fu stabilito che i giovani i quali vorranno dedicarsi al servizio dell’artiglieria e del genio militare debbano alt’uscire dall’Accademia intraprendere un nuovo corso in una scuola speciale, e questo titolo provvede appunto alla istituzione di tate scuota, la quale è conseguenza delie ragioni addotte in principio della relazione e del parere emessodalle Commissioni ministeriali. Premetteremo che, secondo iì sistema vigente, i giovani che si destinano alle armi speciali, dopo aver esposto nell’esame d’ammessione l’aritmetica e la geometria piana, fanno due anni di corso comune a tutti gii allievi dell’Accademia, indi tre anni di studi in parte comuni, in parte separati, in fine un anno di studi speciali, dopo conseguito il grado di sottotenente, ed ali’uscìre devono ancora frequentare una scuota che prima dicevasi d’applicazione, ed ora, più propriamente, complementare, daiìa quale passano definitivamente al corpo cui sono destinati. Il nuovo sistema che si vorrebbe adottare richiederebbe invece cognizioni più vaste delle attuali per la ammissione, studi più estesi delie matematiche nei tre anni di corso deli’Accademia, e solo rimarrebbero per compiere gli studi superiori alcune materie che si studiavano finora nei due