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Per conseguenza di siffatta deliberazione fu compilato il nuovo progetto di legge che a questa relazione si unisce, e del quale procurerò di giustificare quelle parti e quelle disposizioni che più si scostano dalia primitiva proposta, a che ne variano lo spirito. Non sarà inopportuno di premettere che la Commissione discusse preliminarmente quali disposizioni dovevano essere contenute nella legge, e quali lasciarsi ai regolamenti da approvarsi con decreto reale, e la sua deliberazione lu, come era naturale, che la legge deve contenere tutto ciò che da tutti deve conoscersi, e che tutti hanno interesse di conoscere, le disposizioni che hanno tratto successivo, quelle che riguardano gl’interessi dei terzi e che possono in qualche modo vincolare il libero esercizio dei propri diritti e le altre che non devono nè possono variarsi se non per legge; ai regolamenti si debba lasciare soltanto lo stabilire il modo di eseguimento e le regole di disciplina interna, nei limiti stabiliti dalla legge, ed in modo che questa non sia mai violata nè alterata. TITOLO I. ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE. Art. 5. Comunque i militari possano avere vaste cognizioni in materia d’istruzione, non può negarsi che, lontani dalTinsegnamento, non avranno quella pratica che riunisce chi si dedica al medesimo. Perciò un Consiglio composto esclusivamente di militari non potendo soddisfare a tutti i bisogni, si è creduto opportuno di comprendervi, come è stabilito nel progetto comunicatoci dal Ministero, anche alcuni membri appartenenti alla pubblica istruzione, i quali sono in grado di regolare convenientemente la parte scientifica degli instituti, e suggerire quelle variazioni che i! progredire delle scienze sarà per consigliare. Art. 12. Fra le attribuzioni del Consiglio superiore vi è anche quella di procedere a ispezioni ordinarie e straordinarie degli istituti e delle scuole; ma ognuno sa che, per quanto si voglia procedere cauti in cotali ispezioni, si giungerà difficilmente ad ottenere che esse riescano ignorate preventivamente da chi deve subirle; per ovviare a siffatto inconveniente si è stimato opportuno d’introdurre la facoltà concessa da quest’articolo ai singoli membri del Consiglio, con ia quale sarà più facile di riconoscere il vero andamento interno delle cose, ed assicurarsi che tutto procede regolarmente per parte dei superiori, dei professori e degli allievi. Oltre a ciò poi coloro che vorranno occuparsene, polendo vedere le cose coi propri oeehi, saranno in grado di fare osservazioni fondate allorché intervengano alle adunanze del Consiglio. TITOLO IL ACCADEMIA MILITARE. Art. 18. Per stabilire Pela d’ammissione all’Accademia, si è tenuto conto dell’epoca in cui ordinariamente si compiono gli studi nei collegi nazionali, e siccome quelli del corso speciale che servir deve di preparazione sogliono ultimarsi fra i 15 e i 16 anni, si è presa per base l’età di 15 anni affine di lasciar campo a profittarne anche a quei giovani (che saranno rari) i quali per precoce ingegno abbiano prima dei 16 anni ultimato gli studi anzidetti. Il progetto del Ministero faceva distinzione fra gli aspiranti che uscirebbero dal proposto collegio militare, e quelli che avrebbero fatto gli studi nei collegi nazionali o altrove; si contentava pei primi degli esami finali del corsode! collegio, per gli altri richiedeva indistintamente un esame d’ammessione. La Commissione trovò che questa disposizione era alquanto umiliante pei collegi naziouali, quasi che si dubitasse che gli esaminatori fossero corrivi, e non ricercassero la capacità nei giovani da approvarsi. Affine pereiò di togliere ogni ombra di parzialità, e usare ugual misura per tutti, la Commissione ammise in massima che tutti gli aspiranti alla Accademia dovessero sottoporsi ad un esperimento per l’ammessione. Nello stabilire poi le materie che dovevano formare Reggetta di siffatto esperimento, ritenne per base gli studi che debbono farsi negli attuali corsi speciali dei collegi nazionali e quelli che sono prescritti per Je ^juole tecniche proposte nel progetto di legge presentato 'alla Camera sul riordinamento dell’istruzione pubblica. Riconobbe la Commissione, anche per giudizio di persone eccellenti nell’insegnamento, che quelli studi sono più che sufficienti, e che un giovane il quale faccia buona prova di sè in quelle materie, può tenersi per certo che potrà con frutto progredire nell’insegnamento che si darà nell’Accademia. Forse i programmi dei corsi speciali sono troppo estesi, e sarebbe assai meglio che essi fossero più ristretti, che gli studi si approfondissero di più, ma si fosse esigenti negli esami ; un tale provvedimento però dovrà formare oggetto di considerazione per il Ministero e per il Consiglio superiore, cui spetta formulare i programmi; solo si dirà che, se la Commissione non temesse di eccedere i limiti del suo mandato, potrebbe farne vedere la convenienza e la possibilità, presentando i programmi delle matematiche che si dovrebbero esporre neli’esame di ammessione, compilati da uno dei più distinti professori deii’Universilà. Non si deve qui tacere che si udirono lagnanze circa all'andamento degli esami che si danno attualmente neii’Accadernia, e specialmente si lamentò il monopolio introdottosi Ira certi ripetitori, il quale diede luogo a commenti che ia Commissione vuol credere non fondati, ma che non lasciano d’ingenerare sospetti di parzialità fra i giovani che furono preparati da altri. Comunque siasi, essa doveva tener conto di tutto; potendolo fare, sarà un bene di porvi rimedio se il male esiste, o se si vuole anche solo prevenire gl’inconvenienti, e crede che si possa ottenere coi seguenti provvedimenti : rendere pubblici gli esami di ammessione, come è già prescritto per la scuola di marina ; per dar gli esami si facciano concorrere coi professori deli’Accademia anche altri estranei dell’Università e dei collegi nazionali; gli esami di matematica siano in parte verbali, in parte scritti, giacché lo scritto, fatto colle debite cautele, farà conoscere la capacità del giovane assai più che il verbale ; si vieti infine ai professori dell’Accademia di fare scuola privata fuori dell’iustituto agli allievi o agli aspiranti all’Accademia stessa. Art. 24. La Commissione ha giudicato che 900 lire fossero sufficienti per la pensione annua da corrispondersi da ogni allievo all’Accademia. Essa ebbe sott’occhio il bilancio interno di quello stabilimento, e si convinse che vi erano molte spese o superflue o poco eque. Le spese più vistose che vi si trovarono furono gli stipendi del corpo insegnante, il trattamento dei superiori, il numero eccessivo del personale di governo e di sorveglianza. In quanto ai personale insegnante, dovendo i loro stipendi sparire, come si è già detto, dal bilancio interno per essere posti a carico dello Stato, si otterrà in questa parte un’economia non lieve a favore della massa delle pensioni. Il Ministero ha riconosciuto anch’esso che il trattamento dei superiori era un peso troppo grave, e nel regolamento che ci comunicò si trova già eliminato, assegnando invece a