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Ordinamento degli istituti di educazione ed istruzione militare. Progetto di legge presentato alla Camera il 7 dicembre 1854 dal ministro della guerra e marina (La Marmora). Signori! — Proseguendo nell’opera del riordinamento dell’esercito, abbiamo l’onore di presentare alla Camera, conformemente agli orditi del Re, il progetto di una riforma di cui ella ha espresso ripetutamente il desiderio e che altamente richiedono le condizioni dei tempi, e più i bisogni dell’esercito, quella cioè degli istituti di educazione ed istruzione militare. Il gran numero di uffìziali rimasti in aspettativa per le riduzioni avvenute nei corpi permise di posporre quest’importante ordinamento agli aitri di più urgente attuazione, che ora sono passati in legge. Fu dato così maggior campo a discutere le moltiplici difficoltà che complicano questa materia ed a meglio maturarne la soluzione. Convinto che dall’ordinamento che sortiranno gli istituti militari dipende principalmente l’avvenire delie condizioni morali ed intellettuali dell’esercito, il Governo ha diligentemente curato che lo studio ne riescisse più profondo e più compiuto che fosse possibile, chiamando a concorso 1 iumi di apposite Commissioni e del Congresso consultivo permanente della guerra, e consultando altresì l’esperienza di alcuni tra i militari più competenti nella materia, non che di parecchie persone illustri nell'insegnamento universitario. Unitamente al progetto di legge comunichiamo alla Camera un volume di documenti contenente la lunga serie di studi, di discussioni e di progetti stati a questo proposito elaborati dal 1849 in qua, disposti nell’ordine cronologico. Essa vi riconoscerà nei medesimi quali e quante siano le difficoltà che circondano ia questione e potrà seguitare le diverse fasi per cui fu condotta a risolversi nel progetto proposto. La legge di cui ora si tratta è una necessaria conseguenza di quella del 13 novembre 1833 sull’avanzamento nel regio esercito. E in questa stabilito (articolo B) che nissuno può esser nominato al grado di sottotenente se non i sott’ufficiali che hanno due anni di servizio in tal grado in un corpo dell’esercito, e risultano idonei (articolo I) ad essere ufficiali, o gii allievi degli istituti militari che hanno ivi soddisfatto alle condizioni stabilite per tale promozione. La medesima legge ha determinato altresì (articolo 14 modificato dalia legge 29 gennaio 1854) la proporzione da conservarsi fra gli ufficiali delle due provenienze, assegnando ai primi il terzo dei posti che si rendono vacanti nei rispettivi corpi od armi. È necessario ora perchè tali disposizioni abbiano effetto, che si provveda ad alimentare sia l’una che l’altra sorgente, di modo che ciascuna possa fornire ciascun anno all’esercito nella proporzione assegnatale il contingente d’ufficiali voluto dai bisogni. Nella previsione d’una possibile deficienza d’ufficiali provenienti dagli istituti, il regolamento per l’esecuzione della legge suddetta (5 giugno 1854, § 80) ha fatto ai sott’ufficiali delle armi di fanteria e di cavalleria una parte più larga all’avanzamento, ammettendoli a riempiere oltre al terzo che loro compete an che i posti che non sarebbero occupati dagli allievi. Ma se questa disposizione è valuta dalla necessità di compiere i quadri, è d’uopo però che la sua applicazione sia per quanto è possibile limitata perchè lo spirito della legge non ne venga alterato. Vuoisi infatti avvertire che se egli è giusto di riconoscere nei sott’ufficiaii il merito delle qualità militari acquistate sotto le armi e di una maggior pratica nei servizi ; se egli è soprattutto giusto di lasciare ai giovani, che la legge chiama a servir la patria colle armi, un’assai larga via nella carriera militare, non è men vero però che gli alunni appositamente educati alla milizia negli istituti militari recano nei corpi un maggior corredo d’istruzione appropriala e fecondata da più estesa coltura, il brio della gioventù e taluni anche le tradizioni militari della famiglia ; e ia legge volle quindi a ragione accertarsi che ia maggioranza degli ufficiali non abbia solo l’idoneità sufficiente ad esercitare la propria carica, ma uscendo da istituti appositamente organizzati, dia guarentigie di soda istruzione e di educazione militare compiuta. Ora il numero degii ufficiati da fornirsi ogni anno all’esercito nelle circostanze normali risulta dai computi fatti essere di 105, cioè : Numero "3 per la fanteria; Id. 16 per la cavalleria ; Id. 16 per l’artiglieria e pel genio militare, dei quali 35, a mente della legge sull’avanzamento sovraccitata, devono essere tratti dai sott’ufficiali e 70 dagli istituti militari, cioè 60 per le armi di fanteria e cavalleria, e 10 per quelle di artiglieria e del Genio. Ecco i termini positivi in cui la quistione generale è circoscritta. È necessario a conseguire questo duplice scopo: I * Un sistema d’insegnamento in tatti i corpi di truppa atto a formare buoni sott’uftìciali e a dare il mezzo a questi di acquistare l’idoneità a diventare ufficiali ; S” Un ordinamento degli istituti militari per cui siano formati ufficiali distinti per istruzione e per educazione militare nel numero e nelle proporzioni sopra indicate. II Governo ha provveduto al primo instituendo fino dall’inverno del 1849 le scuole reggimentali, le quali presero tosto un rapido incremento, e portano già fin d’ora larghi frutti, talché può considerarsi come uu fatto compiuto. Rimane ora a provvedersi al secondo, che forma l’oggetto della legge che proponiamo alle deliberazioni deila Camera. La regia Accademia militare, cui nissuno al certo vorrà contrastare il vanto d’aver reso eminenti servizi all’esercito, ed essere stata il fomite e l’alimento principale dello spirito militare che tuttavia ferve fra i nostri ufficiali, è insufficiente ai bisogni attuali. Mentre da una parte essa richiede riforme che diano agli studi una direzione più appropriata al suo scopo e ne pongano l’ordinamento in armonia coi tempi mutati, dall’altra non fornisce attualmente che una media di 34 ufficiali all’anno, cioè appena la metà del necessario; questo numero poi, per effetto dell’ordinamento presente di quell’istituto, lungi dai ripartirsi in giusta proporzione fra le varie armi, si divide per lo più in 10 uffìziali delle armi speciali, 10 di cavalleria e 14 di fanteria, di modo che questa ultima arma non suole riceverne che il quarto del numero occorrente. Separare i! corso delle armi speciali da quello delle armi di fanterìa e di cavalleria, per farne due istituti distinti; ridurre questo secondo corso a tre anni invece di cinque, ed il primo a quattro invece di sei ; aprire il più ampio adito all’ammessione nei due istituti, restringendo le condizioni d’ammessibilità all’età dei giovane, ad esami di concorso e ad una spesa accessibile alle mediocri fortune; porgere infine anche alle famiglie meno agiate il mezzo d’avviare i figli nella carriera militare dando a concorso pensioni e mezze pensioni