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documenti parlamentari

Relazione fatta alla Camera il 26 maggio 1855 dalla Commissione composta dei deputati Sappa, Buttini, Farini, Pescatore, Tecchio, Mellana, e Cadorna Carlo, relatore.

Signori! — La vostra Commissione nella sua prima relazione opinò, in ciò concorde col voto degli uffici, che a soddisfare ai bisogni ed al voto del paese sarebbesi richiesto che il progetto ministeriale fosse allargato nel senso di rendere più estesa e rigorosa l’applicazione dei principii che lo reggevano, e di conseguirne un più compiuto effetto. Però a prevenire ogni difficoltà ed a rendere più agevole l’adozione, almeno, del progetto ministeriale, mediante l’accordo compiuto della Camera elettiva col Ministero, ve ne propose l'accettazione senza alcuna sostanziale variazione. La Camera facendo atto di sapienza civile e di moderazione adottava quel progetto, e la Commissione e la maggioranza della Camera rigettavano per le dette ragioni di previdenza e di convenienza politica parecchi emendamenti, diretti ad allargare la legge, alcuni dei quali pel loro intrinseco merito e pel loro scopo la Commissione stessa avrebbe assai di buon grado approvati.

Ciò però non valse ad impedire che quel progetto fosse ora nuovamente assoggettato alle vostre deliberazioni con profonde ed essenziali modificazioni, le quali, ben lungi dall’allargarlo, grandemente lo restringerebbero e ne attenuerebbero per conseguenza notevolmente i frutti.

La legge essendo nei Governi costituzionali il risanamento della concorde opera dei tre rami che costituiscono il potere legislativo, nè essendo allo stato attuale delle cose a sperarsi un tale accordo sul primitivo progetto ministeriale, e tanto meno sopra un progetto che maggiormente lo allargasse, la Commissione credette di dover abbandonare ogni idea di emendamenti, e fu di avviso che, a soddisfare ai vari interessi del paese, le incumbesse ora solo di scegliere o l’accettazione od il rigettamento di quello che il Senato ha adottato.

Ond’è che essa prese soltanto ad esaminare se l’attuale proposta nulla contenesse che, a senso della Commissione, la rendesse inammessibile, e se le disposizioni in essa contenute presentassero utilità sufficienti a renderle meritevoli di essere sancite con una legge.

La Commissione crede che la detta proposta nulla contenga che, essendo contrario ai diritti dei cittadini o dello Stato, possa persuadere il rigettamento della medesima.

In ispecie per ciò che riguarda i diritti civili delle persone degli ordini religiosi, la Commissione ha considerato, che non essendo mutata la condizione loro nell’attuale proposta, si rendeva inevitabile che le disposizioni del Codice civile che le riguardano continuassero a regolare il loro stato.

Per l’altra parte, noi pensammo che, per quanto esigui e lenti siansì resi gli effetti pratici de! presenta progetto, alcuni di essi fossero ciononpertanto abbastanza importanti per meritare una legge che li sanzionasse. Tali sono la soppressione della personalità civile di molte comunità religiose, fra le quali sono tutte quelle dei mendicanti, la soppressione di molti benefizi, la tassa imposta a molti altri, il miglioramento della condizione dei parroci poveri, e l’esoneramento dell’erario nazionale dal pagamento di ragguardevoli somme. Però, ciò che ha principalmente determinato il voto delia Commissione fu la considerazione che il progetto contiene la solenne sanzione, e l’applicazione di alcuni principii ì quali, massime nelle presenti circostanze, importa assai non solo di mantenere in vigore, ma ben anche di ridurre ad atto pratico.

Il progetto consacra ed esercita il diritto che ha il potere civile di sopprimere, per autorità propria ed indipendentemente dalla Santa Sede, la personalità civile delle religiose associazioni e degli stabilimenti ecclesiastici; esso sancisce ed applica il diritto che compete al potere civile di disporre colla stessa autorità ed indipendenza dei beni delle dette personalità civili e degli stabilimenti soppressi, e d’imporre tasse e ritenzioni sulle rendite di quelle non soppresse; ed esercita una tale autorità, chiamando a possedere quei beni e quelle rendite, una nuova persona civile di creazione meramente laica, con amministrazione laica ed unicamente dipendente, per ogni riguardo e senza eccezione alcuna, dal potere civile e dalle di lui leggi.

Questi principii, antichi come la nostra monarchia, generali per quanto si estende il mondo civile, potrebbero, nei tempi ordinari, rimanere senza una nuova espressa sanzione, finché venissero tempi in cui, col regolare concorso dei poteri costituzionali, una legge provvedesse ad attuarli assai più largamente e recisamente di quello proponesse il Ministero stesso. Ma dappoiché, per contraddire a quei principii, furono mosse in modo solenne dalla Corte pontificia, e nel seno stesso del Parlamento, si esorbitanti pretese ed opposizioni da cui verrebbe la confusione del potere spirituale col temporale e l’esautoramento di quest’ultimo, dappoiché nulla fu ed è risparmiato nel paese ad impedire che quei giustissimi principii ottengano, col mezzo di una legge qualsivoglia, una nuova pratica consecrazione, ogni dilazione a ciò fare sarebbe impossibile, nè varrebbero ad iscusarla le limitate applicazioni che nell’attuale progetto sono ammesse.

Uopo è che la questione sia decisa, uopo è che il Parlamento esprima coll’autorevole voce della legge il vero voto del paese, uopo è infine che appaia evidentemente che, nel mentre nelle materie religiose vogliamo siano integri i diritti della Chiesa, abbiamo la coscienza dei nostri diritti e dei nostri doveri civili, e che sappiamo e sapremo farli rispettare.

Confidiamo che il Ministero non dimenticherà nell’applicare la legge, in ciò che lo concerne, quale sia lo spirito da cui essa è informata, quale ne sia lo scopo e quale infine il voto della grande maggioranza del paese, i! qual voto verrà attestato dalla legge stessa, dopoché già fu fatto chiaramente palese dalla grande maggioranza con cui questa Camera elettiva adottò il progetto ministeriale, e dal desiderio di assai maggiori riforme.

Noi non dubitiamo che la Camera apprezzerà le ragioni di alta convenienza politica alle quali la Commissione appoggia il proprio voto, epperò, senza altre parole, vi proponiamo di approvare il progetto di legge che vi fu presentato.




Spesa straordinaria per l’acquisto di locomotive ad uso delle strade ferrate.

Progetto di legge presentato alla Camera il 28 novembre 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

Signori! — Nel bilancio 1854 alla categoria 49 veniva approvata la somma di lire 1,810,683 62 per acquisto di nuove locomotive il cui numero per servizio della strada si sarebbe così portato ad 83, comprese le 6 doppie perla salita dell’Appennino, e siccome tale numero si conosceva insufficiente,