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giosi i quali non attendono alla predicazione, all’educazione od all’assistenza degl’infermi. L’elenco delle case colpite da questa disposizione sarà pubblicato con decreto reale contemporaneamente alla presente legge. Art. 2, Cessano parimente di esistere coaie enti morali a fronte della legge civile i capitoli delle chiese collegiate, ad eccezione di quelli aventi cura d’anime od esistenti nelle città la cui popolazione oltrepassa $0,000 abitanti. Art. 3. Cessano ancora di essere riconosciuti i benefizi semplici i quali non hanno annesso alcun servizio religioso che debba compiersi personalmente dal provvisto. Sorgendo questione se un benefizio semplice sia compreso fra quelli colpiti dai presente articolo, essa verrà decisa dai tribunali. Art. 4, I beni ora posseduti dai corpi ed enti raoraii contemplati nei due articoli precedenti verranno applicati alia cassa ecclesiastica da stabilirsi a termini della presente legge, salve in ordine ai benefizi le speciali disposizioni stabilite negli articoli 20 e 21. L’amministrazione della cassa prendendone possesso procederà ad inventario si degli stabili che dei crediti e rendite di ciascuno stabilimento, chiamando a prestarvi il rispettivo loro contraddittorio i capi od amministratori delie case ed i possessori e patroni dei benefizi. Si farà pure neiio stesso inventario una sommaria descrizione degii effetti mobili più preziosi secondo il regolamento che verrà a tal fine stabilito. Art. 8. La cassa ecclesiastica ha esistenza distinta e indipendente dalie finanze dello Stato. Art. 6. L’amministrazione della cassa è affidata al direttero generale de! debito pubblico col concorso di un Consiglio speciale. Questo Consiglio sarà composto dello stesso direttore generale, ii quale lo presiederà, dall’economo generale dei benefizi vacanti, il quale ne sarà membro nato, e di cinque altri membri, nominati dal Re sulla proposta del ministro di giustizia ed affari ecclesiastici. Il bilancio, il conto ed i contratti da farsi saranno deliberati dal Consiglio. Gli altri atti di amministrazione e l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spelleranno al direttore generale suddetto, i! quale avrà a tal fine sotto i suoi ordini i funzionari governativi dei vari rami secondo il regolamento che verrà approvato con decreto reale, sopra proposta da concertarsi tra il ministro degli affari ecclesiastici e quello delle finanze. Art. 7. Saranno al rimanente applicabili all’amministrazione della cassa ecclesiastica le regole e cautele stabilite dalle leggi vigenti in ordine agli istituti di carità, riservate però ai ministro di giustizia ed affari ecclesiastici le attribuzioni conferite da dette leggi al dicastero dell’interno. Art. 8. Una Commissione di sorveglianza, composta di tre senatori e tre deputali eletti annualmente dalie rispettive Camere e di tre altri membri nominati dal Re sulla proposta del ministro di giustizia ed affari ecclesiastici, avrà l'aita ispezione delle operazioni della cassa. 11 presidente di questa Commissione sarà designato dal Re fra i suoi membri. La Commissione rassegnerà annualmente al Re una relazione suilo stato della cassa e sulle operazioni che ebbero luogo entro l’anno. Tale relazione sarà stampata, distribuita alle due Camere e pubblicata ne! giornale ufficiale del regno. Art. 9.1 membri attuali delle case contemplate nell’articolo i, i quali furono in esse ricevuti prima della presentazione di questa legge ai Parlamento continuando a far vita comune secondo il loro istituto Degli edilìzi ora occupati da essi, od in quegli altri chiostri che, sentita l’amministrazione della cassa ecclesiastica, verranno a tal fine destinati dal Governo, riceveranno dalla cassa medesima un annuo assegnamento corrispondente all’attuale rendita netta dei beni ora posseduti dalle case rispettive, con che non ecceda la somma annua di lire 800 per ogni religioso o religiosa professa, e di lire 240 per ogni laico o conversa. Ognuna deile comunità così composte avrà in godimento insieme all’edifizio di sua residenza il giardino ed aitre dipendenze de! medesimo comprese nella clausura. Art, 10. II calcolo della rendita netta per l’effetto dell’articolo precedente sarà ragguagliato sulla media dell’ultimo decennio. Per comporre la rendita netta saranno diffalcate anche le spese di manutenzione e ristauro dei conventi, ed ogni qualunque peso e tributo. Art. li. Quando venissero concentrati insieme i membri di due o più case religiose, l’assegnamento da corrispondersi alla comunità sarà ragguagliato sulla base stabilita pei membri della casa più agiata. Non saranno mai concentrati insieme religiosi d’ordini diversi, o soggetti a diversa regola. Art, 12. L’amministrazione della cassa ecclesiasWca potrà aumentare l’assegnamento corrispondente al mantenimento dei laici o converse, quando ciò riconosca consigliato per circostanze di tempo e di luogo, purché non ecceda in alcun caso le lire 360 per ciascun individuo. Art. 13. Le singole comunità potranno, ove d’uopo, ammettere nuovi laici o converse in surrogazione di quelli che d’or innanzi mancassero per morte, od altrimenti, purché il numero di tali servienti in ciascuno stabilimento non ecceda il terzo dei professi. Art. 14. In ogni caso di morte, o di secolarizzazione di religiosi professi, la quota di mantenimento dei superstiti nella stessa comunità sarà accresciuta del terzo di quella di cui godeva il religioso morto o secolarizzato, con che però l’assegnamento fatto alla comunità non possa mai oltrepassare la somma di lire 700 per ogni professo. Art. 1S. Quando i religiosi di un ordine colpito dall’articolo 1 non possano più essere convenientemente concentrati in numero almeno di sei, la cassa ecclesiastica dovrà, sulla loro istanza, ammettere ciascun religioso a godere fuori de! chiostro della seguente annua e vitalizia pensione a carico della cassa medesima, cioè Ogni religioso professo: Lire 800 se avrà compiuta l’età d’anni 70; 700 se quelìa d anni 60 ; 800 se .... . 40; 400 se 30; 240 se avrà meno di 30 anni. Ogni religiosa professa: Lire 800 se avrà compiuti gli anni 70; 700 se i 60 ; 600 se i 80; S00 se avrà meno di SO anni. I servienti deli’uno e dell’altro sesso, i quali avranno emesso voti semplici, ed avranno prestato servizio da dieci anni, avranno diritto ad una pensione di lire 300 se avranno compiuta l’età di anni 40, di lire 240 se saranno di una età minore. Art. 16. Ad eccezione delle disposizioni espresse negli ar\ licoli precedenti, nulla s’intenderà innovato nella condizioni