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cala, accettano l’articolo 15 dei progetto ministeriale, si trovò formata una maggioranza di tre membri a favore dell’idea di un contributo da prelevarsi sulle rendite ecelesiasti che. Se non che nel pensiero di quei due commissari, il contributo colpirebbe le sole case religiose le quali, a termini del progetto, conservano la loro personalità civile, ed essi lo estenderebbero alle altre case, secondo la proposta del quinto commissario, neila sola ipotesi che il Senato rigettasse il loro voto per la soppressione della personalità civile delle medesime, affinchè in tal caso quegli instituti concorressero alméno a sussidiare i parroci come gli altri stabilimenti. Signori senatori, per le cose fin qui riferite, vi si è fatto palese in qual modo l’ufficio centrale fu posto in grado di sottomettere a! Senato due distiate proposte, appoggiate da due diverse maggioranze: la proposta di non ammettere alcuna disposizione relativa ad abolizione, ossia rivocazione di personalità civile, e quella di ammettere il contributo indicato nell’articolo 15 del progetto, con aggiunta di tutte le comunità religiose nel caso che i! Senato determini di non aderire ad aicuna soppressione. Votando sul primo articola, il Senato risolverà la prima questione, e scioglierà la seconda nel votare sul primo paragrafo dell’articolo 15. Se questo venga ammesso e l’abolizione respinta, lo stesso articolo 15 e l’iutiero progetto di legge dovranno essere riformati. Ma ancora da un debito è d’uopo che it relatore si sciolga, rendendo conto delle petizioni cbe in favore di questa legge, o contro di essa, furono indirizzate al Senato e da lui trasmesse all’ufficio centrale; e ciò potrà fare brevemente, posciachè gii argomenti su cui fondavansi le principali fra queste petizioni furono dibattuti nelle discussioni delle quali è reso conto in questa relazione, e le altrenella massima parte non sono che semplici manifestazioni di desideri favorevoli o contrari alla legge* senza ragionamenti che richiedano una speciale menzione. In favore della legge si ebbero finora 174 petizioni portanti le firme di 12,629 petizionari. E contro la legge si sono avute 615 petizioni munite delle firme di 68,967 petizionari, dei quali 6071 appartengono al clero secolare e regolare ed alle comunità religiose femminili. Per alcune delle petizioni in favore, e per maggior numero delle contrarie, l’autenticità deile firme non sarebbe regolarmente accertata; ma l’uffizio centrale ha creduto poter bastare che di ciò sia fatto cenno, mentre per deliberazione del Senato la Commissione delle petizioni sta per fare speciale relazione di alcune che fecero ad altre rimprovero d’illeciti o scouveaevoìi mezzi usati nel raccogliere le firme favorevoli o contrarie a questo progetto di legge (1). Seconda reiasione fatta al Senato il 18 maggio 1855 dalla Commissione, composta dei senatori Di Collegllo Giaciuto; Deferrari, Mameli, Benso, e Des Ambrois, relatore. Signori! — Adottando gli emendamenti proposti da due di noi, ci avete onorati dell’incarico di coordinare coi medesimi il progetto ministeriale. (1) Lo petizioni contenenti richiami sono in numero di cinque, ed altrettante quelle contro di cui si fa richiamo. Due di queste, portanti firme Gl, sono favorevoli alla legge ; e tre, portanti C68' firme, sono contrarie ; pochissime però sono le firme su cui cadono le imputazioni. Noi pertanto ci siamo accinti al lavoro, colia persuasione che il Senato intendesse vedere sviluppati ed applicati da noi i pensieri riassunti in quegli emendamenti e le viste esternate dai proponenti nei commentarli, pensieri e viste che avevano per costante scopo di rendere la legge più mite, di chiarirne il tenore, di agevolarne l’osservanza. E siccome gii stessi commissari nei proporre quegli emendamenti fondamentali relativi alla prima parte del progetto ministeriale avevano pure accennato alla possibilità di migliorare il progetto stesso in altre parti, non credemmo estraneo al nostro mandato il farne anche oggetto di studio. Ma per procedere con ordine, diremo in primo Inogo le proposte che pensiamo dovervi rassegnare in. ordine alle corporazioni religiose, quindi quelle che riguardano le collegiate ed i benefizi, poi riferiremo intorno alia quota di concorso a favore de’ parroci poveri, che il progetto ministeriale mette a carico di tutti gii stabilimenti ecclesiastici, e per ultimoragioneremo della cassa ecclesiastica, la quale raccoglierà quelle quote ed a cui si devolveranno i beni ora spettanti alle istituzioni cui cesserà la qualità di ente civile. Già venne esposto al Senato dai predetti due commissari, come essi credessero che la perdita delia personalità civile dovesse restringersi assolutamente a quegli ordini i quali non attendono per proprio istituto alla predicazione, all’educazione od all’assistenza degli infermi, e voi sanzionaste questo pensiero adottando il primo dei proposti articoli. È dunque conservala nella pienezza dell’attuale suo stato ogni altra corporazione. Ora ii progetto dei Ministero voleva pure che il Governo potesse con decreti reali assoggettare le corporazioni conservate a restrizioni e condizioni, in difetto delle quali non potesse più avere effetto la disposizione che le conservava. Gli autori degli emendamenti si sono opposti a che si lasciasse un tanto arbitrio al potere esecutivo, una tanta incertezza sull’avvenire di istituzioni riconosciute utili, ed il Ministero avendo accettato nel suo complesso il sistema dei proponenti, riteniamo che anche in questa parte egli abbia rinunziato alla propria idea. Ad ogni modo ho incarico di dichiararvi che la Commissione si unisce unanime al sentimento dei suddetti suoi membri, e perciò escluderebbe l’articolo 2 del progetto del Governo. Per quanto spetta alle case religiose private della personalità civile,era detto nell’articolo i che simili corporazioni non potrebbero essere ristabilite se non per legge. Una simile dichiarazione ci sembra superflua, essendo ben evidente che il potere esecutivo non potrebbe da per sè richiamare in vita ciò che ii legislativo avesse distrutto. Ma le disposizioni votate dal Senato io via di emendamento in ordine a quelle case ilchiedono una serie di sviluppi ed alcune aggiunte spiegaiive. Due simili spiegazioni parvero utili benché non necessarie in ordine ai chiostri abitati dai religiosi attuali, la prima per mettere fuor d’ogni dubbio che essi godranno dei giardini ed altri siti compresi nella chiusura, l’altra per chiarire che ogni spesa di mantenimento o ristauro da farsi attorno a questi stabili sarà a carico deila cassa ecclesiastica. L’una e l’altra sono strette conseguenze della massima adottata, mentre la cassa ecclesiastica deve lasciare ai claustrali l’abitazione di cui godono con tutti i suoi comodi e le sue precise dipendenze, e deve inoltre corrispondere loro la rendita netta degli altri beni entro limiti che al certo nulla lasciano loro di superfluo. V’hanno altre dichiarazioni di maggiore rilevanza che si riconobbe opportuno esprimere in ordine aiie persone degli attuali religiosi.