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l’articolo i. Quelle persone saranno senz’altro nella condizione contemplata da! successivo articolo 7i8. Art. 4. Sono parimente soppressi i capitoli delle chiese collegiate ed i benefizi semplici esistenti nello Stato, i quali non abbiano annesso alcun servizio religioso che debba compiersi personalmente da chi ne sia provvisto. Potranno tuttavia, con reale decreto da pubblicarsi pure contemporaneamente alta presente legge, essere conservati alcuni Capitoli delle chiese collegiate insigni, stabiliti nelle città principali del regno. Insorgendo questione se un benefizio semplice sia o no compreso nella soppressione ordinata col presente articolo, essa verrà decisa dai tribunali. Art. S. Dove alle comunità, stabilimenti e capitoli delie chiese collegiate soppressi sia annessa cura d'anime, sarà provveduto con decreto reale ad una conveniente abitazione e ad un assegnamento di congrua, quando ne sia il caso, a favore dei provvisto, e ove occorra, per la nomina del beneficiario. Art. 6. Tutti i beni, diritti e l azioni spettanti alle comunità e stabilimenti, soppressi in virtù delie precedenti disposizioni, saranno, salve le modificazioni infra espresse, posti sotto l'amministrazione dei demanio delio Stato, il quale, prendendone possesso, ne farà la descrizione in conformità delle istruzioni che saranno date di concerto dai miuistri delle finanze e degli affari ecclesiastici. Il reddito dell’asse così descritto ed il provento delia quota di concorso infra imposta dovranno versarsi in una cassa particolare, e saranno esclusivamente erogati nei seguenti usi ecclesiastici : Nei pagamento delie pensioni assegnate, come in appresso, alle persone appartenenti alie comunità ed agli stabilimenti soppressi ; Nel pagamento di congrue o supplementi di congrue ai parroci che non barino una reudita di lire 1000; Nel pagamento della somma che sarà necessaria pel clero dell’isola di Sardegna, in dipendenza dell’abolizione delle decime; Negli altri usi ecclesiastici indicati nella presente legge. Le pensioni suddette ed i pagamenti delle somme stanziate neil’uUimo bilancio per congrue o supplementi di congrue ai parroci avranno la preferenza, Art. 7. Dovranno però essere adempiuti regolarmente i servizi religiosi e tutti i pesi legittimamente imposti sopra i detti beni. Àll’officiatura delle chiese appartenenti alie comunità ed agli stabilimenti soppressi sarà provveduto a seconda delie circostanze e dei bisogni delle popolazioni. Art. 8. Le persone componenti i capitoli delie chiese collegiate soppresse e quelle che sono provvedute di benefizi semplici soppressi avranno diritto, vita durante, ad un’an nua somma equivalente al reddito dei loro benefizi, salvo il disposto dall’articolo 9. Qeest’annua somma sarà corrisposta dalla cassa di cui nell’articolo 6, e stabilita, o d’accordo, o dai tribunati, sopra la media dell'ultimo decennio, detratto l’ammontare dei pesi di cui nel precedente artìcolo 7, e soddisfatta ia quota di concorso di coi infra. Art. 9. Ai canonicati e benefizi di patronato laicale o misto, soppressi colia presente legge, si applicheranno le seguenti norme: cz) Sarà primieramente separata dalla dote dei medesimi la parte necessaria a soddisfare i pesi ; ò) La proprietà dei beni rimanenti spetterà al patrono od ai patroni cui apparterrà ii diritto di patronato a! momento della pubblicazione di questa legge. Qna'ora i! patronato attivo fosse distinto dal passivo, la proprietà, come sopra, assegnata a! patrono, sarà divisa in parti uguali fra il patrono attivo ed il passivo; e) In corrispettivo delia libertà che acquistano i detti beni, i patroni ai quali soro devoluti pagheranno, ciascuno per una quota corrispondente a! rispettivo loro acquisto, una tassa eguale a! triplo della tassa di successione fra estranei. Questa tassa sarà soddisfatta al tempo in cui cesserà l’usufrutto del provvisto, stabilito sotto le seguenti lettere eef; d) Ai beni separati dalia dote dei canonicati o benefizi patronati per l’adempimento dei pesi, ed a quelli che saranno devoluti nei patronati misti a! patrono ecclesiastico, saranno applicate !e disposizioni dei precedente articolo 6. A! prodotto delle dette tasse si applicherà ia disposizione dell'ultimo alinea dell’articolo 20 ; e) Gl’investiti di canonicati o benefizi di patronato meramente laicale godranno, vita durante, dell’usufrutto di tutti i beni devoluti, come sopra, in proprietà ai patroni; f) Le persone provvedute di canonicati o benefizi semplici di patronato misto soppressi avranno diritto, vita durante, ad un’annua somma determinata come all’articolo 8. Questa somma annua sarà ai medesimi pagata da coloro che, a titolo di patronato laicale, acquistarono la proprietà dei beni, in ragione della rispettiva loro partecipazione e dalia cassa stabilita coll’articolo 6 per la parte rispondente al patronato ecclesiastico, devoluta alla stessa cassa ; g) 1 pesi dei detti canonicati e benefizi, tanto di patronato laicale che misto, saranno adempiuti coi fondi della detta cassa, a termini dell’articolo 7. Art. 10. I monaci e religiosi professi, delibino e dell’altro sesso, appartenenti alle comunità ed agli stabilimenti soppressi in forza dell’articolo !, godranno, dal giorno delia loro uscita dal chiostro, della seguente annua vitalizia pensione : ! monaci e religiosi suddetti : Di lire 800 se hanno compiuta l’età di anni 70; Di lire 700 * 60; Di lire 500 » 40; Di lire 400 » 30 ; Di lire 240 quando abbiano un’età minore degli anni 30. Le monache e religiose suddette: Di lire 800 se hanno compiuta l’età di anni 70; Di lire 700 » 60; Di lire 600 » 50; Di lire 500 quando abbiano un’età minore degii anni 50. Le pensioni determinate nel presente articolo saranno assegnate anche a coloro che appartengano a congregazioni secolari ed altre non colpite dalle disposizioni dcH’articolo 714 del Codice civile, qualora non abbiano equivalenti mezzi propri di sussistenza. Art. 11. I servienti dell’uno e dell’aitro sesso, i quali abbiano emessi voti semplici, e prestino servizio da dieci anni prima dcìla promulgazione di questa legge, avranno diritto ad un’annua vitalizia pensione di lire 300, se hanno compiuta l’età di anni 40; di lire 240, se sono di un’età minore. Art. 12. La pensione conceduta ia virtù di questa legge cesserà ogniqualvolta il provvisto rientri in uno stabilimento religioso o monastico, sia nello Stato, sia alTeslero, ovvero sia dal Governo od altrimenti provveduto di uno stabile e corrispondente mezzo di sussistenza. Art. 13 Non godranno di detta pensione:

1° Le persone appartenenti alle comunità od agli stabili-