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reale dei beni assegnati al patrono. Un diverso sistema ci parve opportune di applicare ai benefizi di patronato misto : per questi la dote del benefizio ed i beni che ia compongono dovendo essere divisi fra il patrono laico e la cassa stabilita alì’articolo 6, siccome rappresentante il patronato ecclesiastico, ne sarebbe venuta di conseguenza una grave complicazione di diritti e di amministrazioni, con danno dello stesso beneficiario investito, ove al medesimo si fosse attrinuito l’usufrutto reale di beni spettanti a diversi proprietari. Oltre che su quella parte di beni che sarebbe spettata aita cassa ecclesiastica, avrebbe pesato una specie d’inalienabilità durante la vita del detto usufruttuario, il che sarebbe affatto contrario alia economia ed allo scopo della presente legge. Perciò proponiamo che l’usufrutto degl’investiti di benefizi di patronato misto sia convertito, secondo il sistema adottato nell’articolo 7, in lina rendita in danaro, ed indichiamo ad un tempo le norme da osservarsi , acciocché, nella fissazione di questa rendita, tanto i diritti dei beneficiario che quelli dei patroni abbiano le debite guarentigie. In ogni caso poi, si dovranno adempiere, coi fondi della cassa stabilita dali'’articolo 6, i pesi annessi ai beneficio. Tali sono le prescrizioni che vi proponiamo di adottare pei benefizi di patronato laicale o misto. Ài terzo soggetto da principio accennato provveggono gli articoli 1K e IO del presente progetto, in cui si enumerano gli enti morali che, non essendo soppressi, debbono concorrere colle loro rendite a fornire la cassa stabilita neli’articoio 6, e che fissano per caduao di essi la quota di un tale concorso. La Commissione riconobbe che queste prescrizioni sono fondate sópra i principii di diritto avanti accennati, e che in esse si contiene un’assai moderata applicazione dei medesimi. Le notizie statistiche riferite concórrono a giustificare coleste disposizioni, e danno ragione a credere che non saranno senza notevole effetto. La Commissione credette spediente assoggettare le fabbricerie preferibilmente alla quota di concorso proposta pei seminari e convitti ecclesiastici, che non a queila dei benefizi. Le fabbricerie per la natura del soggetto le parvero per tal modo più convenevolmente collocate, oltreché, essendo a carico dei comuni il concorrere alle spese riguardanti i fabbricati delle chiese, ove le rendite delie medesime non siano a tal uopo sufficienti, una più grave ritenzione sulle rendite delle fabbricerie potrebbe avere per effetto di aggravare i comuni per impinguire là causa stabilita coll’articolo 6. Uu tale pericolo ci parve allontanato, se la ritenzione si effettuasse soltanto sopra rendite di fabbricerie, te quali oltrepassassero quella somma che può parere sufficiente a sostenere non solo le spese ordinarie, ma ben anco quelle che eccedano una iale misura. Poiché il Governo rimarrebbe dal presente progetto incaricato di vendere gli stabili ed i mobili provenienti dalle comunità e stabilimenti soppressi, e di emettere cedole colla rendita del h per cento a favore della cassa creata coll’artico lo 8, uopo era provvedére acciocché l’incasso delle somme provenienti da coleste vendite si facesse secondo le norme statutarie e quelle dell’amministrazione dello Sialo, ed acciocché la vendita fosse ripartita in modo che non producesse inconvenienti nel commercio degli stabili, ed in altre parti della pubblica economia. Parve alia Commissione che a ciò bastantemente provvedesse l’articolo 20, il quale stabilisce che il prezzo che si ricaverà dalle alienazioni sarà versato nella cassa delio Stalo, e che formerà un’apposita categoria del bilancio attivo. Per tal modo, e dovendo i hi lanci essere votati dal Parlamento prima che incominci l’esercizio dell’anno a cui si riferiscono, la vendila e 1’incasso del denaro non potranno essere effettuati senza il voto preventivo del Parlamento; esso, col suo volo contemporaneo sul bilancio passivo, avrà pure sancite le spese per le quali le dette riscossioni dovranno essere adoperate. Senonchè, essendo già votato il bilancio per l’entrante anno 1888 da questa parte del Parlamento, e non potendo più avere effetto rispetto al bilancio stesso la prescrizione ora accennata, la Commissione, postasi d’accordo col Ministero, vi propone di stabilire nella presente legge la somma che il Governo sarà autorizzato a riscuotere nell’anno 1855 dipendentemente dalle dette vendite. Noi proponiamo di fissarla a 5 milioni, la quale somma non ci pare eccedere quella misura che devesi conservare nelle vendite, nè oltrepassare quelle eventualità che, a 11’attuarsi delle nuoVe imposte, si possono incontrare, e che ne ritardano sovente la riscossione. Per tal modo crediamo di aver dato ragione del nostro voto intorno al presente progetto di legge, ed in ispecie dette modificazioni che unanimemente vi proponiamo. Sebbene questo progetto non rechi rimedi ovunque sarebbero necessari, non pare però alla vostra Commissione meno accettabile, si perchè non offende quei principii che i sovrani poteri civili mai non possono nè debbono dimenticare, come perchè giuste ed utili sono le prescrizioni che nel medesimo si contengono. Noi siamo unanimemente convinti che il paese, il quale già da alcuni anni e da varie parti domanda coi mezzi legali e costituzionali assai più di quanto il presente progetto conceda, lo accoglierà ciò nonpertanto come un vero benefizio, e che ne trarrà argomento di rispetto e di attaccamento sempre maggiori alle libere nostre istituzioni, per le quali l’azione dell’opinione pubblica legalmente manifestata è elevata all’altezza dei Consigli legislativi. PROGETTO DI LEGGE. Art. 1. Tutte le comunità e gii stabilimenti di qualsivoglia genere degli ordini monastici e delle corporazioni regolari e secolari esistenti nello Stato sono soppressi e non potranno essere ricostituiti che in forza di legge. Sono eccettuate : d) Le suore di carità e di San Giuseppe; b) Quelle fra le comunità degli ordini e delle corporazioni precipuamente destinate, od all’educazione ed istruzione pubblica, od alla predicazione ed assistenza degli infermi, che saranno nominativamente designate in un apposito elenco, approvato con decreto reale da pubblicarsi contemporaneamente alia presente legge. Art. 2. Nelle comunità conservate non potrà ammettersi un numero di persone maggiore di quello che sarà stabilito con decreto reale. Saranno pure stabilite con decreto reale le norme e le condizioni che dovranno essere osservate dalle dette comunità per la loro conservazione nello Stato. Art. 5. Dai giorno della promulgazione della presente legge le disposizioni contenute nell’articolo 714 del Codice civile non saranno ulteriormente applicabili alle persone appartenenti alle comunità e stabilimenti soppressi in forza del-