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desìi che al potere civile compete di giudicare della convenienza, nei pubblico interesse, di conservare ad uni comunità e di togliere ad un’altra, che abbiano il carattere di manomorta, la personalità civile (articolo 1). La soppressione poi avendo per oggetto le comunità stesse e gli stabììiuoenti come enti che hanno tsna personalità civile indipendente e distinta dagl’indi viviui che le compongono, non toglie nè modifica alcuno di quei diritti che possano spettare ai detti individui coinè semplici cittadini ìd forza delio Statuto e deile leggi, e che sono moderati dalle leggi stesse. Noi fummo inoltre d’avviso essere opportuno lasciare al potere esecutivo la facoltà di designare, con apposito elenco, le comunità e gli stabilimenti che dovrebbero continuare ad esistere, restringendo in ciò la legge a mantenere le comunità di due ordini religiosi, i quali sono quasi ovunque d’incontestata utilità. Venimmo in questa sentenza anzitutto perchè abbiamo fiducia che il Ministero terrà sempre presente Io scopo di questa legge e gl’inconvenienti ai quali essa debbe provvedere. Ciò posto ci parve che ragioni di convenienza escludessero il sistema pel quale ogni comunità religiosa dovesse fare speciale soggetto di una pubblica discussione, provocando le ragioni che si potessero addurre per sopprimerla o per conservaria, nel mentre che per altra parte gli elementi di un tale giudizio dovessero essere a! Ministero pienamente noti. Il progetto provvede per ultimo anche ail’avvenire, vietando che quegli enti, dei quali fin d’ora è riconosciuto non doversi mantenere la civile esistenza, possano essere altrimenti riconosciuti che in forza di legge. Nel mentre poi che il progetto gopprime i canonicati, i benefizi semplici e !e comunità religiose, esso conserva non solo la cura d’anime annessa alle comunità soppresse, ma provvede pur anco aita conservazione dei benefizi e canonicati che abbiano annesso un servizio personale (articoli U e 5). Parve conveniente nudamene indicare che i servizi personali, i quali impediscono la soppressione dei benefizi semplici, debbano essere servizi religiosi, essendoché ciò è pienamente conforme alio scopo ed alia economia del presente progetto. Un’altra aggiunta venne fatta alio stesso articolo, la quale ha per isenpo di escludere ogni arbitrio amministrativo ned definire quali pesi possano e debbano riputarsi personali e religiosi all’uopo d’impedire la soppressione dei benefizi semplici ; la decisione di tale possibile controversia venne, a scanso di ogni dubbio, rimessa agli ordinari tribunali. Le altre variazioni introdotte nei detti primi cinque articoli riguardano quasi unicamente la semplice redazione. A! secondo soggetto, cioè ai beni delie comunità e stabilimenti soppressi, alle persone appartenenti alle dette comunità, ed aii’adempimento dei pesi si provvede col progetto in discorso negli articoli 6 e seguenti sino all’articolo i| inelusivamente e neli’articoio 17 sino alia fine del progetto medesimo. L Tutte te dette prescrizioni hanno li loro fondamento legale nei priori pii che abbiamo sopra stabiliti, imperocché la legge per propria autorità indica la destinazione e l’uso a farsi di detti beni, provvede alle persone e mantiene l'adempimento dei pesi, Il presente progetto di legge, lungi dallo spingere sino alle ultime loro conseguenze giuridiche i principi! sopra stabiliti, seguì la regola che niuoa benché piccola parte dei beni \ provenienti dalie comunità o dagli stabilimenti soppressi fosse adoperata ad usi meramente civili, e che per i’opposto fossero compiutamente e-senza riserva impiegati in servizi ecclesiastici, di persone ecclesiastiche e del culto. E poiché la proposta ministeriale si volle regolare con una tale norma, era necessario che essa fosse espressamente indicata e sancita ; poiché altrimenti tutti i beni delie comunità e degli stabilimenti sarebbero passali, senz’altro, al demanio ed in servizio dello Stato, in forza delie prescrizioni del Codice civile relative ai beni vacanti. Senonchè, avendo cessato di esistere civilmente gli enti che avevano la proprietà dei detti beni, l’amministrazione dei medesimi e ia ioro applicazione ad usi ecclesiastici non può e non debbe ad altri appartenere che allo Stato al quale i beni stessi sarebbero appartenuti e continuerebbero ad appartenere, se i! legislatore non ne avesse colla presente legge aitrimenti disposto. Oud’è che, in conseguenza dei prìncipii sovra posti, per necessità allo Stato è confidata la detta amministrazione e l’esecuzione di tutte le prescrizioni deila presente legge che riguardano i delti beni ed il loro uso. Codeste norme trovansi attuate specialmente nell’articolo 6 il quale, ponendo tutti i beni suddetti sotto l’amministrazione del demanio nazionale, stabilisce una cassa in cui debbono affluire tutti i valori provenienti dalie comunità soppresse ed indica gli usi ecclesiastici nei quali debbono essere impiegati. Rispetto alia conversione dei beni in valori capitali, il progetto di legge stabilisce per massima la vendita dei beni provenienti dagli enti soppressi, trarrne quelli che possano abbisognare a! servizio pubblico (articolo 17). Questo sistema è il solo che si potesse adoperare onde conseguire lo scopo della presente legge. Era però mestieri aggiungere qualche guarentìgia onde assicurare la compiuta esecuzione della presente legge nella stima dei beni da vendersi e di quelli da applicarsi al servizio delio Stato. Perciò in aggiunta vi proponiamo di stabilire le principali norme di una perizia giusta ed imparziale (articoli 18, 19 e 20). Le altre disposizioni relative a questo oggetto ci paiono sufficienti a tutelare cori equità gl’interessi deila cassa creata con questa legge e posta sotto l’amministrazione deìio Stato e gl’interessi del demanio, dei municipi, delie provincie e dei privati. Due sono gii usi ai quali sono destinati i valori componenti la detta cassa, in eseguimento delle norme stabilite nel presente progetto di legge, l’uno riguarda le persone ecclesiastiche, l’altro i servìzi e pesi degii stabilimenti e delle comunità soppresse. Ai primo oggetto si riferiscono le disposizioni che provvedono alle pensioni dei monaci e religiosi, al godimento vitalizio delle persone attualmente investite dei benefizi, alla fissazione di una congrua-a favore dei parroclii ed al pagamento delie somme rappresentanti le soppresse decime delia Sardegna. ÀI secondo oggetto provvedono le prescrizioni che espressamente mantengono i’obbiigo di adempiereai pesi sovraccennati. Passando ad esaminare partilamente le prescrizioni che si attengono agli oggetti ora indicati, la Commissione approvò ia gradazione delle pensioni fissate a favore deite persooe appartenenti alle comunità soppresse e riputandola conforme ad equità (articoli IO e 11). Che anzi essa, assenziente il Ministero, vi propone di elevare alquanto ia pensione, ebe nel progetto era proposta per le monache sino ali’età di 58 anni, facendo sì che essa non possa mai essere minore di lire 800 ansile. Le circostanze particolari in cui trovansi le dette persone dopo la soppressione delie loro comunità, circostanze