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camera dei deputati — sessione del 1848



Lasciale adunque che io ripeta: abbiamo il coraggio delle nostre opinioni ; rammentiamo che i diritti del popolo vogliono essere esposti nella loro più gran luce, e non permettiamo che la Commissione si avvolga, non dirò di tenebre, ma di nebuloso velo.

Dell'assemblea costituente facendo cenno, non è già vero, come si diceva dal sig. Sineo, che si anticipasse il giudizio dalla costituente assemblea ; noi nonne abbiamo nè la facoltà, nè il volere; noi dicevamo soltanto alla Commissione che non dovera allendere timidamente alla convocazione del popolo per dar base alla futura costituzione Italiana, ma si doveva senza perifrasi e senza relicenze, far plauso. al fecondo pen- siero della costituente assemblea, da cui saranno promossi gl’itatici fati.

Sostenne il signor Sineo che coi diritti civili sono stali at- Wribuiti agl’israeliti anche i diritti politici; noi questo lo de- sideriamo con tutta l’anima, ma dobbiamo dire che abbiamo i nostri grandissimi sospetli che così non sia; il signor Sineo diceva che al lempo dell'emancipazione israelilica non esiste- vano ancora diritti politici; domando scusa al signor Sineo; al tempo dell’emancipazione israelitica era emanato lo Statuto, era emanata la legge eleltorale, quindi già erano comparati i diritti politici del Piemonte. E nella emancipazione israelitica essendosi conferito agli ebrei soltanto i diritti civili, è forza conchiudere che il legislatore non abbia voluto investirli delie politiche attribuzioni.

Si risponde che gli ebrei hanno tuttavolta facoltà di essere elettori: ed è vero; ma questa facoltà fu loro attribuita in ispecial modo dalla legge elettorale, la quale non volle poi che avessero egualmente il diritto di cligibilità; d'onde si racco- glie che dei diritti politici gl’israeliti non possono esercitare pur troppo che quello di elettore.

A nessuno, certo, cade in*mente che io, propugnétore an- tico dell’emancipazione israelitica, metta in campo quoste 0s- servazioni per nuocere alla causa degli israeliti. Sappiasi în- vece che con queste stesse parole attendo a promuoverne l'a- dempimento; nemico delle mezze libertà, son pure nemico delle mezze emancipazioni ; l'assemblea costituente compierà il voto di tutti gli italiani.

raven risponde al rimprovero di mancanza di co- raggio apposto alla Commissione e venendo sul particolare degl’israeliti dice dal complesso delle leggi emanate doversi intendere picna'la loro emancipazione civile e politica. 11 di- ritto elettorale, diritto di Sovranità loro accordato esserne prova incontestabile. La Commissione avendolo tenuto per un fatto compiuto operò più dignitosamente. Difende poi la redazione dell'indirizzo. (Cost. Sub.)

murrA ossertachela nuovalegge ammette espressamente gl'Israeliti ai gradi accademici. Egli trae da ciò la conseguenza che loro non siansi voluti restituire tutti i diritti polîtici, poi- chè in questo caso non sarebbe stato necessario di parlare particolarmente dei gradi accademici. (Gazz. P.)

I31aNCHI, Permettellemi, 0 signori, che non lasci {ras- correre il novero delle ommissioni che si appongono alla Commissione incaricata dell'indirizzo, senza farvi avvertire quelta commessa contro la Sicilia.

Signori, niuno di voi ignora, ognuno di voi debbe sentire il bisogno di esternare il convincimento che siccome il primo molo di cambiamento politico di tà parlì, così la nostra gra- titudine debbe tralucere nelle prime parole di libertà che la bocca nostra muovi reno rispetto al lempo) per opra loro; epperò sia che l'indirizzo venga rinnovato, siccome ia lo desidero per le ragioni già da altri esposte, sia clte venga solo emondato, quest'atto di- gratitudine trovi in











a a e aa e era 1 Sp cuore.

vanemio, A compiere la serie delle vaservazioni sal- Pindirizzo ho chiesto ta parola per fare anche io una obbie- zione all’onorevale redattore dell'indirizzo. Vorrei e credo che molti vorranno con me che la Camera dei Deputati esterni il volo affinchè sia presto solennemente riconosciuta la Re- pubblica Francese. Noi dobbiamo dire al Principe nostro che primo tra ì Governi liberi deve dare l'esempio di riconosoere an Governo stabilito presso una nazione così generosa, così nobile che esteruò per bocca e per organo del-suo ministro, Principe tra i grandi oratori, del suo grande ‘uomo di Stato, sentimenti generosi verso l'Italia. >

senso. Sono in. dovere di dare ancora qualche spioga- zione per rimuovere i dubbi che furono eccitati circa la per- fella emancipazione degl’israeliti.

Lo Staluto, fondamento di tutti i diritti politici, era in vero dià promulgato, allorché pubblicavasi la legge che ammetteva gl’israeliti all'esercizio di tutti i diritti civili. Ma appunto per- chè lo Statuto non contiene nessuna eccezione a danno degli israeliti, bisogna conchiudere ch’essi godono di lutti i diritti palitiei. Lo Slatuto favorisce ugualmente. (niti coloro che prima si chiamavano sudditi, e che con lo Statuto stesso ve- nivano restituiti alla dignità di cittadini. Sarebbe stata neces- saria una legge posleriore per togliere agli ebrei i diritti con- cessi a tulli dallo Statuto. Si vorrà sostenere che gli ebrei non fossero sudditi? Sarebbe una proposizione assurda in se stessa, e riprovata espressamente dal codice civile. Si pre- tenderà che lo Siatuto non contemplasse tutti 1 sudditi? Sa- rebbe una pretesa contraria a quel trito assioma, che vieta di ammeltere distinzioni laddove la fegge non ne contiene nessuna.

Rensì, provvedendosi soltanto dallo Statuto ai diritti poli ticî, salde rimanevano le anliche leggi meramente civili con le quali gl'israeliti erano colpiti da_ alcune eccezioni. Deroga- vasi a queste antiche eccezioni con la legge nuova ‘che gli fa ceva partecipi di tutti i diritti civili. Quali sono i dirifti po- litici di cui gl’israeliti potrebbero ancora essere privati? Se si tratta del tempo anteriore allo Staluto, ho dimostrato che nessuno aveva diritli politici. Per tre secoli la parola stessa di diritto polilico rimase ignota ai piemontesi ed alle altre provincie che da tunga pezza trovansi unite al Piemonle. Se si traila del tempo postgriore bisognerebbe indicare quale sia il provvedimento con cui siasi derogato allo Slatulo privando gl'israeliti dei diritti politici. -

Cercasi tuttavia per qual molivo si dichiarasse espressa mente nella nuova legge: che gl’'israelili sarebbero ammessi ai gradi accademici, lì Legislatorericenosceva in questo modo che tale facoltà non poleva annoverassi fra i diritti civili, Ma essa non era neppure un diritto politico. . Gl'israeliti non erano esclusi dai gradi accademici în virtà di nessuna legge speciale, bensì indirettamente per l'impossibilità in cui erano di uniformarsi ai regolamenti interni dell'università. Per ot- tenere i gradi bisognava essere ascritto in ogni bimestre nel- l'albo degli studenti per mezzo del così detto admiltatuir, e questo non si concedeva a chi non presentava fedi di confes- sioni mensili. Bisognava inoltre prima degli esami pubblici di licenza e di laurea fare davanti all'arcivescovo di Torino una solenne professione di fede. Condizioni tulte alle quali gl’ isracliti non potevano soddisfare. La nuova legge abrogò non solo le leggi antiche, che limitavano i diritli civili degli ebrei, ma anche i regolamenti dell'Università, e permise agli i raeliti di frequentar Je scuole senza confessione mensile, di Jaurearsi senza professione di fede.