Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1848, Discussioni.pdf/61


— 53 —


tornata del 23 maggio 1848



JACQUEMOUD. J’ai aussi des observations à faire en ce qui me concerne, sur la manière dont on a rendu compte d’un incident survenu à la séance du 16 mai entre monsieur l’avocat Sineo et moi. Comme les paroles de blâme que monsieur Sineo avait prononcées m’avaient semblé envelopper tous les citoyens du royaume qui occupent aujourd’hui des fonctions dans la magistrature, j’avais pris avec conviction la défense des fonctionnaires de la Savoie, en ma qualité de député savoisien; mais l’on a donné à entendre que j’ai pris la parole en faveur de toutes les nominations judiciaires faites dans le royaume depuis 1814, ce que je n’avais point fait, ni voulu faire. L’on a ensuite omis de dire que monsieur l’avocat Sineo avait loyalement déclaré que son discours ne s’appliquait à aucun magistrat actuellement en fonction; qu’ainsi, il n’était pas dans le cas de se retracter; que monsicur le mi nistre de la justice avail trouvé cette explication satisfaisante, et c’est ce qui aurait fait comprendre pourquoi je m’en suis déclaré satisfait moi-même. Sans ces inexactitudes et ces omissions, je n’aurais pas été attaqué dans les journaux la Concorde et l’Opinion, car je ne met en doute ni la justice, ni la bonne foi de leurs honorables rédacteurs.

Il est impossible d’espérer que le service des sténographes puisse fonctionner immédiatement et complètement malgré le mérite et la bonne volonté des personnes qui se sont chargées de cette labourieuse entreprise; le nombre n’en est pas assez considérable, et il serait essentiel de leur assurer dès-à-présent une position et un avenir, afin d’encourager leur zèle.

(Gazz. P.)


RALBO presidente del consiglio dei ministri a nome dei suoi colleghi accerta che dal canto loro si sarebbe procurato di fare il possibile perché non si rinnovino i medesimi errori.

MUZZONE adduce a difesa dei gazzettieri che nella stessa guisa che nei libri in istampa notansi degli errori, non è fattibile che nei fogli pubblici vengano riportate letteralmente le espressioni pronunziate nei dibattimenti della Camera

FARINA segretario osserva che quanto viene inserito nella Gazzetta Piemontese non è il processo verbale, ma sibbene un semplice sunto non officiale, il quale è pubblicato nella Gazzetta prima che il processo verbale sia dalla Camera approvato; conseguentemente non essere il caso che i segretarii ne prendano la responsabilità.

COTTIN segretario a sostegno di questa osservazione, fa notare alla Camera i due soli mezzi per raccogliere i discorsi pronunziati nella medesima, cioè cogli appunti che si prendono dai segretari e dai redattori, e colla stenografia: quanto al primo, essere materialmente impossibile il tener dietro alle singole parole, e la stenografia non essere peranco portata a tal punto di perfezione, per non avere effettivamente esistito prima d’ora in Piemonte tale esercizio da poter pretendere da essa un esatto conto delle sedute.

DESPINE propone che le bozze della Gazzetta officiale sieno rivedute dai segretarii, prima di essere pubblicate.

CADORNA segretario risponde non potersi prendere la responsabilità di siffatte pubblicazioni dai segretarii prima dell’approvazione dei verbali che segue sempre nella seduta posteriore.

IL PRESIDENTE dà cognizione di una lettera del signor avvocato Sineo il quale eccitato da apposito ordinato opta pel circondario di Saluzzo. Quindi, stante che la Camera sta per occuparsi la prima volta d’una proposizione di un deputato, crede bene di dar lettura degli articoli del regolamento provvisorio 40, 41 e 12. Terminata la medesima, invita il deputato avvocato Brofferio a svolgere la sua proposta. (Verb.)



SVOLGIMENTO

DELLA PROPOSTA DEL DEPUTATO BROFFERIO

SUI RECLUSI IN VIA ECONOMICA

(V. Doc. pag. 34).


BROFFERIO (sale alla tribuna).

Signori. Nelle Regie Costituzioni al libro quarto titolo sesto troviamo la seguente disposizione:

» Non potrà ordinarsi la carcerazione se non vi saranno precedute le informazioni, e le conclusioni del fisco. e solo per quei delitti che a termini della nostra Costituzione e della legge comune possono richiedere pene corporali.»

Avuto riguardo al tempo in cui emanava questa disposizione di legge si può affermare che la libertà personale fosse abbastanza tutelata; senonchè questa legale disposizione era dettata soltanto per gli avvocati fiscali, per gli assessori istruttori, per tutta insomma la giudiziale Magistratura, mentre ad ogni legge soprastavano i reali carabinieri, i commissari di polizia, i comandanti di provincia e tutti in generale quei politici impiegati per cui era diritto la volontà, era giustizia l’arbitrio.

Per questa condizione di cose stabilivasi infelicemente in Piemonte una doppia criminale giurisdizione; vi era quella dei magistrati la quale aveva per precetto la legge, vi era quella della polizia, la quale non conosceva che il proprio volere e dispensava ai sommessi popoli una così detta giustizia economica, la quale era veramente economica di giustizia (Ilarità ed approvazione).

Io non ho d’uopo, o signori, di rammentarvi in qual modo si procedesse quando si voleva allentare alla libertà di un cittadino; sono cose a tutti notissime, ed io non voglio funestarvi con una dolorosa esposizione del passato; basti richiamarvi al pensiero come troppo spesso un desiderio di libertà, un accento di progresso, un libro occultamente letto, un giornale di nascosto esaminato bastassero ad aprire i cancelli di una carcere, sopra la quale era scritto in telri caratteri, lasciate ogni speranza o voi ch’entrate.

Ma se implacabili erano gli oracoli della polizia contro ogni arcano palpito di libertà, non meno ingiusti e fieri emanavano i suoi decreti contro ogni classe di cittadini che avesse la sventura di provocarli.

Bastava una segreta denuncia, bastava una lettera anonima, bastava la relazione di un malefico sgherro, perché la polizia spalancasse fatalmente gli occhi e gli orecchi, e subito si credesse in obbligo di chiedere pronte informazioni per salutevoli provvedimenti.

E queste informazioni a chi si chiedevano? Al signor comandante della provincia, vecchio soldato inconsapevole di ogni specie di legge civile e criminale, il quale, non essendo di nulla informato, si rivolgeva al signor sindaco, e talvolta per lusso di giustizia, si rivolgeva anche al signor brigadiere de’ carabinieri. Se per mala ventura il denunciato si trovava in contrasto col signor sindaco, o col signor brigadiere, o per politiche opinioni, o per interessi privati, o per dissidi di parte, frequenti nelle città, frequentissimi nei piccoli villaggi, l’infelice poteva esser certo che caritatevoli non erano le in formazioni; e che accadeva allora? Allora egli vedeva i carabinieri entrare nel pacifico suo domicilio, allora fra il domestico compianto egli era tratto tra dolorosi cancelli, dove l’umanità era fatta olocausto al despotismo.

Quando quei cancelli si riaprissero, invano lo sventurato cercava di saperlo; egli era messo a disposizione della polizia, era rinchiuso sino ad ulteriore provvedimento, e questo provvedimento poteva farsi aspettare anni, ed anni ed anni!!!