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camera dei deputati — sessione del 1848



con lui il funzionario indegno , ma frattanto volere, per una diffidenza non giustificata, privare l'Assemblea medesima del soccorso dei lumi dei magistrati, sarebbe uno smozzicar lo Statuto ed un detrarre all’ operosità della Camera. Se i mem- bri dell'ordine giudiziario dovessero uscire da questo con- sesso, sarebbero cerlamente consci di non aver nulla sca- pitato in seguito alla discussione che si è tenuta, ma noi saremmo consci altresì di aver sofferto una gravo perdita nel pubblico interesse.

A mici occhi io ve lo dico francamente , 0 signori, i vare la Costituzione dell'elemento d'inamovibilità giudiziaria è fare un atto di potere dittatoriale, di potere reazionario.

Nell’esordio di un sistema rappresentativo bisogna guardarsi assai dall’indurre uno spirito contrario alla tendenza pretta- mente liberale, allo spirito di vera legalità,

1 poteri eccezionali, reazionari , male inaugurereb- bero l'era della nostra rigenerazione politica.

La magistratura non dà occasione a dubitare giustamente di lei nella condizione altuale. Non le togliete adunque di po- ter comparire fra gli eletti della nazione, non per ì suoi in- teressi propri , ma per gl’interessi della vazione medesima.

Facciamo che sotto ogni. aspetto e come parte della costi- tuzione politica, e come ordine giudiziario, Ja magistratura assuma la pienezza della sua missione alla cui importanza dee cedere ogni velleità di potenza, ogni effello di momentanea impressione.

Non ho inteso di perorare la causa della Magistratura piut- tosto che quelia del Ministero, ma credo di aver sostenuto la causa della Costituzione, e questa è quella che difenderò fino all’attimo mio respiro (Applausi).

axmani. Signori ; dopo quanto voi avete udito dal Mi- [ro della Giustizia sul punto medesimo intorno al quale jo intendo parlare, una gran parte di ciò che erami proposto di dire rimarrebbe superflua ; tuttavia permettete, o signori, che o aggiunga alcane osservazio!

La questione che frattiamo è di grave importanza per le sue conseguenze, è questione giuridica , è questione d’inter- pretazione; invece da alcuni, e specialmente de quelli che sostengono l'opinione contraria all’alluale eleggibilità della magistratura, si è Lrasmutata in questione politica.

Alcuni vollero risolvere la questione. coli’indagare ciò che il legislatore avrebbe dovuto secondo essi stabilire, invece che è d’uopo restringersi a ciò che è dalla legge stabilito, investigando ît vero e generico coneelto che il legislatore ha voluto esprimere.

La Camera è superiore alla legge quando csercita le sue funzioni legislative : è soggetta alla legge quando, come nel caso nostro, dee applicarla ed esercitare le funzioni di giu- dice. La questione dell’amovibilità od inamovibilità dei giu- dici vuol essere risolta soltanto per decidere se siano o non eleggibili.

L'art. 69 dello Statuto è concepito in tempo presente : # giudici sono inamovibili dopo tre anni d'esercizio.

Questo modo d’esprimersi secondo il significato legate e letterale iudica che dal momento in cui lo Statuto doveva trare in esecuzione esservi dovevano dei giudici inamovibili, altrimenti il verbo sono non avrebbe senso.

Ora questi giudici, al presente inamovibili, rion possono essere che quelli che al momento in cui lo Slaluto cominciò ad avere effetto avevano tre anni d'esercizio, Se l'intenzione del legislatore fosse stata di sottoporre tulti i gi esperimento triennale dopo lo Statuto, avrebbe dello saranno, e non sono. Ha invece usalo questo secondo modo d'espri- mersi perchè comprende e quelli che al punto in cui lo Statuto

Yatluò, avevano il triennio d'esercizio, e quelli che in seguito l'avrebbero mano mano acquistato, L'art. 35 dello Statato ci fornisce una prosa solenne che il legislatore usò l’accennata frase in questo senso; poichè se S'iulendesse nel senso dei sostenitori dell'opinione contraria, la composizione del Senato sarebbe stata per ora impossibile. Lo spirito e îa ragione della tegge conferma la mia interpretazione, Una delle principali e più preziose guarentigie del regime costituzionale si è l’indi- pendenza del potere giudiziario , e per conseguenza l'inamo- vibilità dei giudici. ;

Ora, è egli credibile che, mentre doveva avere esecuzione lo Staluto, e quindi il reggimento Costituzionale, il legislatore abbia voluto sospendere per tre anni una delle più impor- tanti guarentigie che esso fornisce, quella che tende ad assi curare una relta e imparziale giustizia, quella guarentigia che s'estende egualmente a tutti i cittadini, ai poveri ed ai ricchi, ai deboli ed ai potenti, e auzi più necessaria pei po- veri e pei deboli che per gli altri? Una siffatta guarentigia senza la quale il governo Costituzionale è difettoso, nop si potrebbe tenere per sospesa se non nel caso che una chiara e solenne disposizione della legge ci obbligasse a piegar la fronte alla volontà espressa dal legislatore.

Ondechè, supposto anche che il senso della legge fosse dubbio, si dovrebbe interpretare per l’inamovibilità attuale dei giudici aventi tre anni d'esercizio anteriori, anzichè per la sospensione dell'inamovibilità.

Ma la parola della legge accenna ad una inamovibilità af- tuale, non ad una futura. Nè dicasi che per tal modo si fa retroagire la legge.

L’inamovibilità non ebbe principio che coll’attuazione dello Statuto, it triennio non è che una condizione di fatto per aver l'inamovibilità. Ù

Spiegando quindi la legge elettorale collo Statuto ne con- seguila che i giudici dei Magistrati e Tribunali, i quali hanno un triennio d'esercizio anteriore, essendo. inamoribili , sono pure eleggibili.

Posta pertanto per giusta, come per le preallegale ragioni io la ritengo, l’interprelarione succennata dell'art. 69 delio Statuto, riescono inutili e fuori di proposito le ragioni di po- litica convenienza addotte dai sostenilori dell’ opinione coa- traria, perchè esse tendono piuttosto a indica ciò che si vor- rebbe avesse il legislatore statuito, anzichè a spiegare ciò che egli stabili.

Tultavolta mi consenta li Camera alcune brevi riflessioni anche a questo riguardo : le principali condizioni che richieg- gonsi în un Magistrato dell'ordine giudiziario sono la capacità e l'integrità. Il triennio d'esercizio della funzione giadiziaria è appunto prova, o per dir meglio , presunzione legale che il Magistrato è fornito delle preaccennate condizioni, ed io qui voglio ripetere ciò che degli oratori che mi precedettero, è segnatamente dal Guardasigilli si è delto a difesa della no- stra Magistratura; che anzi di queste qualità essenziali della nostra Magistratura rendette aperta e solenne testimonianza poco fa da questo luogo stesso uno dei più caldi sostenitori dell’ opinione contraria; dichiarando che essa si distinse per sapienza legale e per imparzialità. Or bene, possiamo pre- tendere di più da un Magistrato che ha per ufficio l'ammini- strazione della giustizia? Vogliamo in lui, dice, le convinzioni poliliche conformi al nuovo ordine di cose. Ma qualunque siano le opinioni politiche di un Magistrato, esse nulla pos- sono influire sulle decisioni giudiziali s'egli è integro ed im- parziale. Il Magistrato è la legge parlante, e la legge non ha passioni.

Del resto, se si avesse a sottoporre tutta la Magistratura