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camera dei deputati — sessione del 1848



quell'esercizio ch’ ebbe luogo, quando non esistendo ancora Ja”legge dell'inamovibilità non poleva occorrere d'invesligare ebi ne dovesse 0 non godere?

Ho inteso che per togliere questa difficoltà si è da taluno osservato, come Ira la pubblicazione dello Statuto e l'osser- vanza di esso sia frascorso wn intervallo di tempo, e come perciò contro questo intervallo siasi potuto riconoscere chi meritasse o non di cssere ammesso al godimento di quel di- ritto. :

Voglio supporre che l'autorità superiore non abbia trascu- rato di valersi di questo brevissimo ermine per portare quet sito giudizio, e provvedere come meglio le pareva opportuno.

Voglio supporlo ; ma io allora a chi intenda far uso di questo argomento risponderò, che in tal modo egli stesso aramette, come l'esperimento debba esser@ posteriore allo Slaluto, e che d'allronde a noi non è dato di restringere il termine di questo esperimento. Lo Statuto vuole una prova non di uno o di pochi mesi , vuoie avere una prova di tre anni. Se quindi si viene restringendo l'esperimento al solo tempo trascorso {sa la pubblicazione e l'osservanza, si ridurrebbe ad alcuni mesi- quella prova che lo Slaluto unicamente da un triermio desume.

Aggiungerò, signori, un'altra considerazione, la quale mi sembra del tutlo decisiva. La garanzia the si ha per la capa- cità ed onestà del magistrato nell'esercizio anaî, ton nasce fanto dal falto materiale di questo esercizio, quanto dalla risponsabilità del ministro che deve sorvegliare il ma-

. gistrato stesso, e rimoverio quando l'interesse dello Stato il sichiede, Senza questa risponsabilità quel tempo di prova è una larva, la quale non servirebbe che a lasciare nell’arbitrio del ministro di conservare 0 rimovere chi meglio gli aggrada.

Ora come potremo avere questa garanzia per quanto riguarda l'esercizio anteriore non dirò solo alla pubblicazione, ma

‘all'osservanza dello Staluto , se i ministri non erano sino a questo punto dell’osservanza risponsabili, se tali sono dive- noli nel giorno in cui lo Statuto fu posto în esecuzione ?

Non voglio dire con ciò chè i ministri abbiano mancato sl dover loro: se non ci è dato di sindacarne prima dello Statuto Ja condotta, non possiamo asserire nè che l'abbiano eseguito, pè che venissero meno in questo adempimento. Ma intendo solo di affermare che se per avventura ci fossero ancora ma- gistrati ai quali si presentasse pericoloso attribuire il dritto dell'inamovibilità, noi non avremmo in ora aleon: merto per darne colpa e renderne risponsabile il ministro. Quale dun- que sarebbe la garanzia che si potrà avere dall'esercizio del triennio anteriore allo Statuto se quest’esercizio non è provato nel crogiuolo della risponsabilità dei ministri? Noi avremmo inamovibili magistrati quando invece l'interesse pubblico con- siglierebbe ia loro rimossione: mancheremmo dall'altro canto di ogni via legale per dolercene. Ripeto che io non affermo alcan fatto, fo una semplice ipotesi; ma anche questa ipotesi prova l'inammessibilità del principio che si vorrebbe venga in ora da voi sanzionata. lo penso quindi che siccome si è it solo esperimento posteriore allo Statuto quell’ esperimento che può presentare la garanzia che nasce dalla combinazione della legge che regola l'inamovibilità dei giudici colla respon- sabilità dei ministri, così è questo solo esperimento che dere aversi onde possa siffatta inamoribilità acquistarsi.

Nè mi rimuove l'argomento che con molto artifizlo ci viene adducendo, e che ci deriva dall’interesse generale di non la-

lar per un triennio in sospeso la inamovibilità della magi-

tara, garanzia questa che, mentre assicura l’indipendenzi ipendenza dei giudizi dipendenza foro è cer-

si dei giudici, assicura ad un lempo l'i L'inamovibilità dei magistrati, e 1

tamente una preziosa prerogativa, la quale a tulti preme di serbare illesa, e di porre al sicaro da ogni sorpresa. Ma allora solo è questo un dirilto che a noi converrà di mantenere in- tatto, quando sia concesso a quei giudici che lo abbiano gi stamente, e morifamente.acquistalo. Se quindi lo Statuto considerò indispensabile un esperimento di tre anni per at- tribuirlo, noi non possiamo essere lranquilli che l'indipendenza dei giudici sta salutare, salvo quando concotra questo esperi- mento. Senza di ciò, anzichè essere una garanzia nell'interesse pubblico, l’inamovibilità sarebbe un pericolo, contro cui dob- biamo con ogni sforzo combattere ; poiché sarebbe solo una salvaguardia per i magistrati onde impunemente infrangere la legge, Noi non possiamo partire da altro principio tranne dalla disposizione dello Statuto che assoggetta l'acquisto di questa inamovibilità ad una prova di (re anni. Chi sostiene altrimenti non combatte contro di noî, tenta invece di lottare contro questa parte dello Statuto.

D'altronde non vi fasciate filudere, 0 signori, quando ci si viene parlando dell'indipendenza dei giudici, e dei loro git- dizi per il triennio che sta per decorrere, L'inamoribilità dei magistrali è una garanzia dell’indipendenza dei giudizi. quando questa inamovibilità è una prerogativa se non di tutti, quanto queno della maggioranea dei magistrali stessi; poichè i giudizi si proferiscono dal concorso della maggiorità,. pochi non ba- stano se îl concorso maggiore dei giudici non è inamovibile.

Ora per il triennio che deve decorrere, se ammettiamo l’opi- nione sostenuta dal ministro della giuslizia, non avremo tutti i magistrali inamovibili, non ne avremo che pochi, perché è noto che sinora e prima dello Statuto i giudici alternavano la loro carriera, e passavano ora dal pubblico ministero all'ufficio di giudicanti, ora da questo a quello; sicchè pochi sono coloro che contano oggidi un triennio di esercizio clre valga a ren- derli in questo senso inamovibili.

Sarà tale inamovibilità, solo dopo il triennio dall'osser- vanza dello Statuto, che lutti o quanto meno ta. maggior parte dì essi potranno averla acquistata; sarà per conse- guenza soltanto dopo questo triennio che potrà essere vera- inente assicurata l'indipendenza dei giudizi. Oggtàì dichia- rare incontanente inamovibili quei magistrali che contano quell'esercizio, ad altro non varrebbe che ad ammetterne al- cunî di essì in quest’assemblea ; quindi senza conseguire il vero e reale vantaggio della inamovibilità, sî toglierebbe alla rappresentanza nazionale quei carattere d'indipendenza che solo pu darle forza, e coslituirla in modo da potere schietta»

mente e liberamente esprimere i voti ed i bisogni del popolo, Conchiudo pertanto che tutti i fuazionari stipendiati dell’or dine giudiziario sono per ora non eligibili , e voto per conse- guenta contro l'approvazione dell'elezione del consigliere d'ap- pello signor Siotto-Pintor.

au PRESIDENTE consulta la Camera sul dar soguifo o non alla discussione.

{La Gamera stabilisce che la seduta verrà ripresa alle oro 8 della sera).

VEWARTINEL chiede da chi sia stato emesso l’ordino di distribuire ai membri della Camera uno scritto in istampa.

sui fatti accaduti nella Savoia.

PINE risponde prendersi la responsabilità del mede- simo benchè non ne sia l'autore.

11 PRESIDENTE dichiara sospesa la sedula alle ore cin- que ed an quarto.


Alle ore 8 1/3 sì riprende la seduta della sera.

XL PRESIDENTE di leltura di un dispaccio col quale viene annunziato che le lettere dirette ai membri delle due Camere