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camera dei deputati — sessione del 1848



movibilità forma una precisa guarentigia costituzionale, ed entra in quella ragione d’equilibrio per cui la forma del Go- verno rappresentativo si disse elegantemente ponderibus li- brata suis.

Credo per ultimo, e la Camera, ne son certo, converrà meco nell’ alta sua saviezza, che conviene anzitutto mirare a mantenere nella sua piena independenza ordine giudi- ziario a fronle pare di allre accessorie esigenze, perchè la. giustizia primeggi anche sulia politica. (Guzz. P.)

mmorpamnso, Non era mio intendimento , 0 signori, di partecipare a questa disenssione; e se io chiesi la parola nun fa per altro, se non perché dividendo e professando la stessa opinione dell'avv. Sineo, mi credo in obbligo di soste- perla, permeltendomi di fare ad un fempo alcane osserva- zioni alte eloquenti parole che il Ministro della Giustizia ci ha fatte ascoltare,

Fui apcli'io come foste voi (ulli sugli scanni upiversitarii, € la storia dell’ insegnamento pur troppo ci è nota. Jo sono inoltre da lunghi anni patrocinatore in cospetto ai tribu- nali, e nessuno meglio di me sa rendere la dovuta giusti- zia ai nostri magistrati per la loro integrità, per la loro specchiatezza, per la dottrina loro. Ma son matati i tem sulate le contingenze, Ora più non si chiede sollanto ai giu- dici sapere, studio e diligenza, si chiede anche, si chiede al- tamente che siano sacerdoli della patria non meno che della giustizia, ed è per questo motivo che lo Slatuto vuole nel ma- gistralo un trieanio d'esercizio come un esperimento della sua fede politica.

Ora io chiedo alla imparzialità vostra se i nostri magistrali così specchiati per meriti civili lo siano stati per politiche virtà. Ed avvertile, o signori, che non alle persone io ne fo colpa, ma alla nequizia dei tempi che non permetteva ai Buoni cittadini di gJzare nobilmente la frente; quindi, osservo al signor miuistro non esser ingiuria, com'egli parve credere, il far volo che una magistratura, la quale sì trovava per lo avanti col giogo sul collo, possa far prova di libera cittadi- nanza e di affelto di patria, prima di ossere aminessa a godere degli onori del Parlamento.

Già dissi che ciò non tornava a biasimo della magistratura, e riconosco pienamente che alcuni dei suoi melhbri aveano animo Ialiano anche in difficili tempi: ma erano Casi speciali; e se gli stranieri ricorrevano alla Piemontese giurisprudenza per aver dolte interpretazioni delle leggi, non si vulgevano a noi certamente per avere insegnamenti di politica dignità.

Tulti conoscono il funesto Bditto del 21 maggio 1814, che fu cagione di lunghi disastri al Piemonte. 11 danno immenso che ne derivò non fu conseguenza sollanto dell’ improvride Editto, ma della improvvida esecuzione che si affreltò a dargli la magistratura, in odio delle liberali istituzioni dalla rivolu- zione ereditate.

Voi ricordate tulti, 0 signori, come in quei tempi sorgesse ua Dalpozzo, il quale co'suoi scritli fece arrossire de' suoi eccessi la magistratura, e se dopo il 1817 si ebbero daî magi- strati più comportabili provvedimenti, vuolsene saper buon grado a quel benemerito che in mezzo a fante tenebre osava portare un raggio di luce. Ji

Sì parlò del pubblico insegnamento per accennare quanto fosse insufficiente ne” scorsi tempi alla politica educazione del magistrato. E chi non lo sa? Certo noi non dobbiamo accu- sare nè la dottrina, nè le intenzioni degli onorandi nostri professori, per molli dei quali professiamo la massima vene- razione. Era la colpa di chi presiedeva a questo insegnamento, che si faceva consislere nel materiale studio di qualche sterile trattato di diritto civite e canonico, che non solo non giovava














a farci buoni cittadini, ma ci rendeva forse più incapaci di prima (Harità).

Se taluno occupavasi seriamente negli studii di diritto pub- blico, di economia politica, di scienze legislative, era certo che chi presiedeva guardavalo con occhio torvo (Rumori di- versi), e poneva sul suo. nome un nero segno che non si can- cellava per tutta la vita. %

Per queste ragioni io penso che volle lo Statuto coll'art. 69 che il magistrato facesse esperimento della sua fede politica prima di aver ingresso alle poliliche discussioni.

lo dichiarai che non voleva trattare in merito la questione sulla quale si sta disputando; quindi mi limilerò ad una 9sser- vazione. So che le sentenze dei Cribunali non hanno aut di legge; ma la magistratura non, vorrà cerlamente respin- gere gli oracoli dei magisirati. Ecco perlanto un caso di re- cente interpretazione che io sottopongo alla Joro sapienza. Pubblicavasi nel {840 il Codice penate, in cui si stabiliva un muovo ordine di prescrizione per le pene e per le azioni pe- nali a benefizio degli accusati. Ognua di voi sa, che quando si tralta di diritto criminale la legge ba forza ili retroattività quando è a favore dell’accusalo; e pertanto non mancarono i difensori di invocare le nuove disposizioni di legge a benefizio degl' infelici dalla giuslizia già prima percossi,

Tuttavolta giudicava il Senato che te prescrizioni di cui agli articoli 148 e 446 del Codice penale non avessero vigore che gal giorno della pubblicazione del Codice stesso. Se questa le- gale interpretazione veniva sancita in materie criminali dove l'umana carità si fa in soccorso dell’umana miseria, perchè si giudicherà ditersamente quando la politica palestra. chiede pubblica professione di politica fede ? Tal è il mio convinci. mento: e ringrazio la Camera di avermi accordata straordina- riamente la parola per farne pubblica testimonianza col cuore di un cittadino che ama sinceramente la patria c le istituzioni sue (Appiausi).

moncompacna, ministro dell'istruzione Pubblica. Colle osservazioni che furono fatte sulla magistratura Piemontese, alcune ne furono proposte dal sig. avvocato Brofferio intorno all'insegnamento di giurisprudenza, che per l’addietro si dava nell’ Università. Sicuramente io non vengo alla tribuna per sostenere che l'insegnaruento delle scienze giuridiche simsem- pre stato nei lempi addietro quale potevano richiederlo le esigenze della acieuza. Convengo anchio che l'insegnamento della giurisprudenza, risirello al diritto positivo,. non poteva

nè convenire all'esigenza della scienza, nè preparare all'a- dempimento di tutti gli uffizi civili.

Mi corre per altro debito di avverlire che già prima del 4821 l'illustre conte Prospero Balbo avea fondato nella nostra Università l'insegnamento dell' economia politica e del diritto pubblico. Mi corre obbligo di avverlire che conviene porre qua distinzione tra l'insegnamento quale si dava nei tempi che accompagnarono la reazione succeduta dopo il 1821, c l’inse- gnamento della giurisprudenza quale fu instaurato dal mio predecessore nella carica di Ministro dell'Istruzione pubblica, clie lanta memoria lasciò di sè presso lutto Îl corpo insegnante, presso tutta la gioventù studiosa.

Jo ne chiamo qui l'attestazione della Caunera e specialmente di tutti i membri del Corpo universitario se non siasi procu- rato, per quanto lo comportavano i mezzi di cui poteva di- sporre l’Università, di sollevare l'insegnamento a quell’altezza che richiedevano i tempi; se non si sia nella scelta delle per- sone e nella larghezza dci programmi sccondato i desiderii degli amici della scienza. Ho dichiarato, 0 signori, che non intendeva di fare inlieramente l’apologia di tuto il sistema di iusegnamento che per lo addietro si seguitava; ma io però