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camera dei deputati — sessione del 1848



cesse un'inchiesta appoggiandosi anche ad un atto consolare di reclamo del Comune di Cannobbio).

Riferisce pure l'elezione del Principe della Cisterna a De- pulato d’Avigliana che considera come non avvenuta, risul- tando da lettera di aver egli accettato la carica di Senatore.

(È annullata).

Accennala la regolarità delle operazioni elettorali del col- Jegio di Tempio, sla quindi per mettere in campo la questione d'eleggibilità de'giudici essendo, il cav. Siotto-Pintor ivi eletto, rivestito della qualità di consigliere d'appello). (Verb.)


PROPOSTA D'INDIRIZZO AI PIACENTINI


SANTA ROSA. Prima di entrare in una discussione così grave, come è quella che andrà ad occuparci, to desiderava formolare una mia proposizione. Fin da quando dal Mi- nistro degli affari esteri fu comunicata a questa Camera la de- terminazione di Piacenza che ci fece tutti acclamare, io desi- derdva prendere la parola, ma il signor Siotlo lrattenne la Camera, ed io non pensai opportuno parlare.

Ora però che mi è concessa la parola, faccio una mozione che‘immediatamente dopo conosciuta l'adesione del nostro Go- verno all'unione di Piacenza venga adottato della Camera un indirizzo ch’esprima la simpatia e la gioia clv'essa provò per questo fraterno amplesso dei Piacentini, primo esempio dato da quel popolo di voler l'unione, che solo può constituire la nostra indipendenza, quell’indipendenza per cui ora combatte il magnanimo nostro Re ed il nostro valoroso esercito (Vivis- Simi applausi).

UL PRESIDENTE osserva al Deputato Saata Rosa che il regolamento prescrive non potersi fare proposizioni senza che prima siano sottoscritte dai proponenti e deposte al banco della presidenza, ma avuto riguardo all’indole della proposta, consulta la Camera. (Cone)

(La proposta viene dalla Camera accotta con applausi ed ap- provata senza rimandarsi agli uffizi). (Perd.)


DISCUSSIONE SULL'ELEGGIBILITÀ DEL GIUDI



ro, relatore del III ufficio (ritornato alla tribuna).

Mi rincresce di essere il primo a Iraltare un argomento in- torno al quale noo ho ancora avuto tempo di raccogliere i miei pensieri, e che bramerei di poter corredare con più estesi elementi di fatlo. La legge elettorale ammette alla de- lazione i fanzionari dell'ordine giudiziario purchè inamo- vibili. Lo Statuto dichiara inamovibili i membri della ma- gistratura superiori ai giudici di mandamento , dopo tre anni di esercizio. Occorre prima di ogni altra cosa di esaminare se il triennio cominci soltanto dal giorno in cui lo Statuto è in osservanza, oppure se debba tenersi conto del tempo ante- riore. È un principio generale quello per cui la legge non o- pera sul passato,’ ma concerne solo l’avvenire. Nel computare il tempo trascorso prima dello Statuto, lo Stalulo stesso a- vrebbe un effetto retroatlivo. Aggiungasi che lo Statuto parla dei giudici nominati dal Re, cioè dal Re costituzionale, giae- chè sarebbe incongruo il dare dopo l'osservanza dello Statuto un effetto progressivo ed indeclinabile agli atti del Governo assoluto.

Queste sono le considerazioni che nascono dalla lettera della legge elettorale, le quali sì possono facilmente falcire con un gran numero di consimili osservazioni sul testo della legge non meno che sullo spirito di essa : sovra del che mi riservo di tornare dopoche sarà stata questa materia più estesamente discussa. Ora mi sembra più opportuno di avvisare alte conse- guenze cui si giungerebbe, se con una prematura applicazione si dichiarassero inamovibili futti coloro che posseggono da alcuni anni cariche di magistratura.

Queste pregiudicievoli conseguenre si renderanno facilmente palesi e chi contempla qualé sia il modo incut perto addietro si entrava nella carriera della magistratura , quale fosse il modo con cui in essa si progrediva, quale finalmente il cos- tegno della magistratura negli anni trascorsi. >

Nell’università i giovani comunemente più agiati si occupavano allo studio della legge , cioè alle stadio materiale dei trattati distesi dai nostri professori. Quindi si faceva qualche mese di pratica nell’afficio di un avvocato. Non si richiedeva, nei tempo della pratica; nessuno studio , nessuna speciale applicazione ; solo la presenza materiale. Quindi, senza-che sì prescrivesse nessuno esperimento, sul fondamento o della posizione sociale della famiglia, o di-una qualche particolare protezione, o di altro consimile motivo, i giovani dottori erano aggregati all’ ordine giudiziario, in cui si andava avanti per anzianità , a meno che le circostanze accidentali che avevano agevolato l'ingresso alla magistratura, non concorressero e- gualmente a rendere più celere l'avanzamento.

Eranvi ancora di quelli più felici che lasciavano ì banchi della scuola per entrare nel collegio dei referendari, donde e- rano presto innalzali ai primi seggi della magistratura senza nessun effettivo lirocinio, senza nessuna garanzia di studio e di esperienza.

Ben lungi che il modo con cui sì entrava e si progrediva nella magistratura potesse offerire qualche presunzione favo- revole ai membri di essa, cadevasi în qualche guisa in una presunzione contraria, È

Si sa che nella Regia Università sì lenevano a sospetto tutti quegli studenti la cui mente svegliatasi fosse volta a studi più elevali di quelli che non facessero oggetto del pubblico inse- gnamento. Era un delitto occuparsi di diritto pubblico 0 di Pubblica ecoriomia. Si correva il rischio dell'espulsione solo che un prefetto avesse irovala nella vostra camera la storia d’Italia del Botta. — Se non altro, gii enormi reati di questo genere facevano soggetto di note incancellabiti , di denuncie i, che chiudevano per sempre ai sospetti l'adito ai impieghi,

Egli non era da maravigliarsi se la magistratura composta in tale modo si trovasse di spesso inferioré all'alta sua mis- sione, Non intendo già di nulla detrarre alla stima, all’osse- quio che molti membri della magistratura hanno saputo me- ritare. Essa conta degli uomini distinti per merite e per cuore, uomini che pregio altamente, ai quali sono profondamente af- fezionato, Ma ciò non mi esime dalta necessità di rivelare i deplorabili, i lamentevoli risultati del metodo che si teneva nelle promozioni giudiziali

Egli è specialmente quando si trattava di eseguire le leggi contro le perniciose influenze del momento che si riconosceva come mancasse nella maggioranza dei giudici [a necessaria in- dipendenza.

Valga per tutti l'esempio di ciò che accadde in tempo pros- simo alle prime riforme introdotte da Carlo Alberto nel di- ritto penale. Era stata abolita la confisca anche pei delitti di lesa maestà. Tuttavis una frresistibile tendenza conduceva i giodici a pronunciare confische sotto velo di multe, Queste, secondo il testo preciso della legge, non potevano eccedere il danno effettivamente®arrecato; tultavia il Senato di Savoia per un (entativo d'invasione fatto da alcuni fuorusciti sul con-