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documenti parlamentari

Promulgazione dello Statuto e della legge elettorale nella Toscana.

Regnando S. M. Vittorio Emanuele II

IL REGIO GOVERNO DELLA TOSCANA


Considerando che il popolo toscano, recuperata per necessità e per ragione la sua indipendenza assoluta da qualsiasi sovrano di diritto o di fatto, abbia, per mezzo dell’Assemblea de’ suoi legittimi rappresentanti, eletto per proprio Re la Maestà di Vittorio Emanuele, deliberando insieme di voler far parte del suo regno forte sotto il suo scettro costituzionale, e dichiarando che intendeva conseguentemente chiamare la dinastia di Savoia con lo Statuto sardo;

Considerando che i diritti e le deliberazioni del popolo toscano trovano oggi un nuovo appoggio in quei Governi che, astenendosi da qualunque ingerenza diplomatica o militare negli Stati altrui, considerano l’indipendenza nazionale d’Italia come necessaria al riposo d’Europa;

Considerando che il Governo della Toscana, cui venne dato il mandato di eseguire le deliberazioni dell’Assemblea, deve adempiere al suo ufficio ora che ogni ritardo a riunire le forze italiane sotto la mano di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele crescerebbe il pericolo della pace europea,


Decreta:


Art. 1. È proclamato in Toscana lo Statuto costituzionale del regno sardo per esser posto in atto con successivo decreta, e con la riserva di quelle istituzioni particolari che ne accresceranno i vantaggi, conservando i benefizi di libere tradizioni.

Art. 2. Il ministro dell’interno ed il ministro di giustizia e grazia provvederanno all’esecuzione del presente decreto.

Dato in Firenze, il 20 gennaio 1860.


Il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno


Il ministro dell'istruzione pubblica e ministro interino degli affari esteri


Il ministro di giustizia e grazia


Il ministro delle finanze, del commercio e dei lavori pubblici


Il ministro degli affari ecclesiastici


Il ministro della guerra


Il segretario generale del Governo della Toscana



Regnando S. M. Vittorio Emanuele II

IL REGIO GOVERNO DELLA TOSCANA


Considerando che con la proclamazione dello Statuto costituzionale del regno debba essere pubblicata la legge elettorale del 20 novembre 1859 che ne forma parte integrante, per essere applicata a suo luogo e tempo con quelle modificazioni rese necessarie dalle condizioni speciali della Toscana,

Decreta:


Art. 1. È proclamata la legge elettorale del regno sotto dì 20 novembre 1859.

Art. 2. Un successivo decreto stabilirà le modificazioni che sono necessarie per la sua applicazione in Toscana.

Art. 3. Il ministro dell’interno è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Dato in Firenze, il 20 gennaio 1860.


Il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno


Il ministro dell'istruzione pubblica e ministro interino degli affari esteri


Il ministro di giustizia e grazia


Il ministro delle finanze, del commercio e dei lavori pubblici


Il ministro degli affari ecclesiastici


Il ministro della guerra


Il segretario generale del Governo della Toscana




Regnando S. M. Vittorio Emanuele II

IL REGIO GOVERNO DELLA TOSCANA


Considerando che con la proclamazione dello Statuto costituzionale del regno sardo in Toscana debba essere pubblicata la legge elettorale del 20 novembre 1859 che ne forma parte integrante,


Decreta:


Art. 1. La legge elettorale del regno sotto dì 20 novembre 1859, già proclamata con decreto del 20 corrente, è e deve intendersi pubblicata da questo giorno.

Art. 2. Le operazioni preparatorie per la formazione delle liste elettorali comincieranno immediatamente.

Art. 3. Gli uffizi che la legge elettorale del regno attribuisce ai sindaci, alle amministrazioni comunali, alle Giunte municipali ed ai Consigli, sono affidati in Toscana ai gonfalonieri, ai collegi dei priori ed ai Consigli comunali.

Art. 4. Gli uffizi che per la materia dei ricorsi la legge elettorale del regno affida agl’intendenti e governatori delle