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appendice

fragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza d’alcuno fra gli scrutatori.

Art. 74. Il presidente del collegio o della sezione è incaricato egli solo della polizia dell’adunanza. Niuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa adunanza o nelle vicinanze.

Le autorità civili ed i comandanti militari saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Tre membri almeno dell’ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 72. L’ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del collegio o della sezione.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le reclamazioni insorte e delle ragionate decisioni profferite dall’ufficio; le note o carte relative a tali reclamazioni saranno vidimate da ciascuno dei membri dell’ufficio ed annesse al verbale.

È riserbato alla Camera dei deputati il pronunziare sulle reclamazioni giudizio definitivo.

Art. 75. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un collegio elettorale in cui non dovesse intervenire, incorrerà nella pena di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudicio delle pene speciali, che in conformità del Codice penale gli potessero essere inflitte, ov’egli si fosse giovato di falsi documenti; gli sarà inoltre vietato per sempre l’esercizio di ogni dritto politico.

Le stesse pene saranno inflitte a chi con simulate o false locazioni avrà ottenuto la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali.

Art. 74. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocati assembramenti tumultuosi accettando, portando, inalberando, od affiggendo segni di riunione, od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa da cinquantuna a duecento lire, e, se insolvibile, col carcere da dieci giorni ad un mese.

Art. 75. Chiunque, non essendo nè elettore, nè membro dell’ufficio, s’introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell’adunanza, sarà punito con una multa dalle lire cinquantuna alle duecento.

Art. 76. Accadendo che nella sala dove si fa l’elezione uno o più degli assistenti diano in palese segno d’approvazione o di disapprovazione, od altrimenti eccitino tumulto, il presidente li chiamerà all’ordine, e, non cessando la perterbazione, inserirà menzione nel verbale del fatto richiamo, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti. d’una multa da lire cinquantuna alle duecento.

Art. 77. I presidenti dei collegi o sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l’ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l’elezione e nelle sue adiacenze.

I1 presente articolo e gli articoli 75 e seguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Art. 78. Niun elettore può presentarsi armato all’adunanza elettorale.

Art. 79. Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato di cui all’articolo 61.

Art. 80. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell’ufficio definitivo, sia per l’elezione del deputato, se non trovasi inscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiari ch’essi fanno parte di quel collegio, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall’articolo 58.

Art. 81. Ogni elettore dopo di aver risposto alla chiamata riceve dal presidente un bollettino spiegato sopra il quale scrive il suo voto; piegato poscia il bollettino, lo consegna a mani del presidente che lo pone nell’urna a tal uso destinata.

Se l’elettore per l’eccezione di cui al n° 3 dell’articolo 1 della presente legge, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all’ufficio, trovasi nell’impossibilità di scrivere il bollettino, sarà ammesso a farlo scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il segretario ne farà risultare nel verbale.

La tavola a cui siede l’elettore scrivendo il voto, è separata da quella dell’ufficio; quest’ultima, cui siedono il presidente; gli scrutatori ed il segretario, è disposta in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei suffragi.

Art. 82. A misura che gli elettori van deponendo i loro voli nell’urna, uno degli scrutatori ed il segretario ne farà constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualifieazioni di tutti i membri del collegio o della sezione.

Art. 83. Ad un’ora dopo il mezzodì si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima, onde diano il loro voto. Quest’operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal presidente compiuta.

Art. 84. Aperta quindi l’urna, e riconosciuto il numero dei bollettini, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato di ciascun squittinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 85. Tosto dopo lo squittinio dei suffragi i bollettini sono arsi in presenza del collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale, e vidimati almeno da tre dei componenti l’ufficio.

Art. 86. Nei collegi divisi in più sezioni lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione. L’ufficio della sezione ne dichiara il risultato mediante verbale soscritto da’ suoi membri, Il presidente di ciascuna sezione lo reca immediatamente all’ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i presidenti delle sezioni procede alla ricognizione generale dei voti dell’intero collegio.

Art. 87. I bollettini nei quali il votante sarebbesi fatto conoscere sono nulli.

Art. 88. Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta.

Art. 89. L’ufficio pronunzia sopra la nullità, come sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni.

Art. 90. I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti.

Art. 91. Alla prima votazione niuno s’intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all’adunanza.

Art. 92. Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l’ufficio, in persona del presidente, proclama il nome dei due candidati che ottennero il maggior numero de’ suffragi, e si procede nel giorno, che in previsione di questo caso sarà fissato nel decreto di convocazione, ad una seconda votazione nel modo avanti espresso.