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documenti parlamentari


4° Della professione che esercitano;

5° Della pigione che pagano quando siano nel caso previsto dagli articoli 4 e 7. A questa dichiarazione eglino uniranno i documenti dimostrativi, e daranno inoltre tutte le indicazioni dirette a provare quanto non risultasse da titoli. Richiedendolo essi, sarà loro data ricevuta della fatta dichiarazione e dei documenti che avranno presentati.

Art. 20. Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni dopo l’entrata in ufficio delle amministrazioni comunali.

Art. 21. Appena saranno pubblicati gli avvisi di cui all’articolo 19, le Giunte municipali dovranno riunirsi per esaminare le dichiarazioni e per intraprendere immediatamente la formazione per doppio originale delle liste degli elettori.

Art. 22. Le Giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatta alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori.

Art. 23. Le Giunte dovranno formare le liste entro giorni cinque dal termine di cui all’art. 20.

Esse potranno dividersi in sezioni non minori di tre membri, ciascuna delle quali avrà gli stessi poteri della Giunta intiera.

Art. 24. Le Giunte e le sezioni decidono a maggioranza di voti, secondo il dettame della loro coscienza, se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste, e contemplano nelle liste quei soli che la maggioranza avrà ammessi.

Art. 25. I Consigli possono scegliere quel numero di probi cittadini che credono necessario, ed incaricarli di esaminare nei casi dubbi e dare il loro sentimento sul vero valore locativo degli alloggi, botteghe, officine, di cui è cenno agli articoli 4 e 7,

Nelle città ove è stabilita una Camera di agricoltura e di commercio, od un tribunale di commercio, i membri delle Camere istesse ed i giudici appartenenti al commercio interverranno alle sedute della Giunta, e concorreranno colla medesima sia alla scelta dei probi uomini, sia alla decisione.

Art. 26. Uno degli originali della lista formata dalla Giunta municipale sarà immediatamente affisso all’albo pretorio per tre giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà dei richiami a proporre dovrà presentarli all’ufficio comunale.

Art. 27. I Consigli comunali pronunzieranno com’è stabilito all’art. 24 sui richiami, e staranno riuniti tutto il tempo necessario perchè la revisione sia terminata entro i cinque giorni successivi.

I Consigli potranno dividersi in sezioni non minori di cinque membri.

Art. 28. Le liste per tal modo formate dalle Giunte e rivedute dai Consigli passeranno in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna variazione.

Art. 29, I sindaci, terminata la revisione di cui all’articolo 27, trasmetteranno immediatamente una delle due liste originali al presidente provvisorio del collegio elettorale del quale fa parte il rispettivo comune, e l’altro originale resterà affisso all’albo pretorio per due giorni consecutivi.

Art. 30. Le liste composte in questo modo saranno conservate per le future elezioni in conformità di quanto dispone il capo seguente.

I richiami cui esse potessero dar luogo dovranno deferirsi dopo le prime elezioni alle Corti d’appello, in conformità di ciò che prescrive il capo seguente, e le rettificazioni che fossero dalle dette Corti ordinate gioveranno per le future elezioni.

Capo II. — Della revisione annua delle liste elettorali.

Art. 34. Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancellazioni e le addizioni che puonno seguire al tempo del l’annuale loro revisione.

La revisione seguirà in conformità delle seguenti disposizioni.

Art. 32. I Consigli comunali faranno ogni anno nella sessione ordinaria di primavera la revisione delle liste dei cittadini del loro comune, i quali, secondo il disposto della presente legge, riuniscono le condizioni richieste per essere elettori.

A quest’effetto un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all’originale dall’esattore, sarà spedito senza spesa agli uffici comunali.

Le liste rivedute dal Consiglio comunale saranno pubblicale nella domenica seguente.

Art. 33. Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni e conterranno l’invito ad ognuno che credesse aver richiami a farvi, d’indirizzarsi a tal uopo agli uffici comunali entro giorni quindici a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divisato termine.

Art. 34. Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun individuo:

1° Il luogo ed il giorno della sua nascita, e, se occorre, la data della concedutagli naturalità;

2° L’indicazione dei circondarii di percezione in cui sono allogate le imposte o proprie o delegate, sino alla misura del censo elettorale;

3° Il quanto: e la specie di tali imposte per ciascuno dei circondari suddetti.

Art. 35. Le liste conterranno egualmente a lato del nome di ciascun individuo la data e natura del titolo, od il genere di commercio o di professione che gli conferiscono il dritto elettorale, non meno che il luogo dove esercita il commercio, l’industria o la professione, o tiene la sua abitazione.

Art. 36. La pubblicazione prescritta dall’art. 32 terrà luogo di notificazione per rispetto agli individui, dei quali si sarà decretata l’iscrizione sulla lista elettorale.

Art. 37. Ogni volta che i Consigli comunali toglieranno dalla lista elettorale i nomi d’elettori che vi erano iscritti nell’anno antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso per iscritto, ed al loro domicilio non più tardi di ore 48 a contare dal giorno in cui la lista venne pubblicata, con dar loro ragguaglio dei motivi della cancellazione od ommessione dei loro nomi nella lista pubblicata.

Art. 38. Lo stesso avviso sarà dato nell’eguale spazio di ore 48 dalla data della decretazione definitiva della lista alle persone che figuravano nella lista antecedentemente pubblicata, i cui nomi ne furon tolti al tempo della definitiva decretazione della lista anzidetta.

Queste notificazioni seguiranno senza costo per opera d’agenti comunali.

Art. 39. I nomi degli elettori ammessi dai Consigli comunali al tempo della decretazione definitiva delle liste che non erano portati in quella già stata pubblicata, saranno resi noti al pubblico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine di 48 ore dalla definitiva decretazione.

Il manifesto esprimerà che ogni occorrente richiamo sarà recato dinanzi al governatore della provincia a mente dell’art. 45 della presente legge.

Art. 40. Dopo spirato il termine prefisso per richiamarsi contro le liste, le liste ed un esemplare dei ruoli, non che