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Roma, ma anche nello Stato Ecclesiastico, e sopra le Chiese, Accademie non addette a Nazioni Estere, ed altre Società relative alle stesse Arti, niente affatto eccettuato, e con piena indipendenza da qualunque Persona ornata di qualsivoglia dignità anche Cardinalizia, e fornita di qualsiasi giurisdizione e privilegio. È nostra intenzione poi che la nominata Commissione sotto la piena Nostra dipendenza ed ordini seco Noi concorra alla esecuzione della presente Legge, e ci coadjuvi non meno in tutte le individuate attribuzioni, e più specialmente ancora nella ristaurazione e conservazione dei publici Monumenti di Antichità, e d’Arte, che ci sono dalle Apostoliche Costituzioni, e più particolarmente da SUA BEATITUDINE confidati.

4. Le Autorità singolari, a Noi subordinate, o deputate in qualunque ingerenza delle Belle Arti, ed alla conservazione, cura e vigilanza delle antiche cose, od alla esecuzione di qualsivoglia parte della presente Legge, non potranno d’ogg’innanzi prendere alcuna disposizione o relativa provvidenza, se non vi sia la Nostra approvazione sul parere della Commissione, rimanendo revocata dalla stessa SANTITA’ SUA alle suddette Autorità singolari qualunque facoltà e privilegio, che potesse fare in contrario a questa determinazione.

          Ogni contravvenzione sarà onninamente punita colla remozione dai rispettivi impieghi.

5. Nelle Provincie dei Pontificj Dominj gli Em̃i Cardinali Legati, e i Prelati Delegati formeranno rispettivamente sotto la loro, e Nostra immediata dipendenza una Commissione ausiliaria a quella di Roma, composta di due probi ed esperti Professori, o di due Soggetti delle medesime assai intelligenti, i quali unitamente al Segretario Generale della Legazione o Delegazione invigileranno all’adempimento della presente Legge, conferendo con Noi per mezzo degli Em̃i Cardinali Legati o Prelati Delegati, in pari modo che la Commissione di Roma, sopra tutte le materie contemplale nella presente Legge.

          Nella Legazione però di Bologna e nella Delegazione di Perugia, le rispettive Accademie di Belle Arti, che ivi si trovano tanto lodevolmente istituite, presenteranno degli Accademici di merito, fra i quali saranno scelti e nominati i Componenti le rispettive Commissioni ausiliarie, secondo il metodo stabilito per le altre Provincie, e cogli stessi regolamenti e dipendenza.

6. La Nostra Commissione principale in Roma, e le ausilia-


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