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1. La Commissione di Belle Arti consultivamente stabilita da Noi per l’acquisto dei Monumenti d’Arte e d’Antichità ad ornamento dei Pontifici Musei, che testimonianze tanto rispettabili ci ha dato del più lodevole zelo, ed amore per le Arti stesse e per la Patria, rimane con Sovrana sanzione confermata ed ampliata, sempre però in via consultiva, e come il Consiglio permanente del Camerlengato in tutto quello, che concerne gli oggetti contemplati nella presente Legge.
2. Questa Commissione sarà composta dei seguenti Soggetti, Monsignor Uditore del Camerlengato pro tempore, Presidente; l’Ispettor Generale delle Belle Arte; l’Ispettore delle Pitture Publiche in Roma; il Commissario delle Antichità; il Direttore del Museo Vaticano; il primo Professore di Scultura dell’Accademia di S. Luca; uno dei Professori d’Architettura della medesima Accademia, e l’attuale Segretario della Commissione, successivamente al quale disimpegnerà stabilmente le di lui attribuzioni il Segretario Generale dei Musei.
3. Secondo il Chirografo Sovrano del primo Ottobre 1802. ha benignamente decretato e vuole SUA SANTITÀ, che Noi in figura di Supremo, ed indipendente Magistrato, abbiamo un’assoluta giurisdizione, vigilanza, e presidenza sopra le Antichità Sacre e Profane, sopra le Belle Arti, e quei che le professano, sopra gli Oggetti delle medesime non solo in