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a questa proibizione, ha tolto ai Rettori o Amministratori delle sudette Chiese e Fabbriche annesse, ed Oratorj, di qualunque grado e dignità e di qualunque privilegio muniti, compresi anche i Rm̃i Cardinali Titolari e Protettori, e i Patroni o Laici o Ecclesiastici, le Congregazioni de’ Vescovi e Regolari, del Concilio, della Disciplina Regolare ed altre, e lo stesso Em̃o Sig. Cardinal Vicario Generale di Sua Beatitudine in Roma, la facoltà di accordare sotto qualsivoglia ragione o pretesto alcuna licenza di levare dal loro luogo, e molto più di distrarre i detti ornamenti; la qual facoltà è unicamente a Noi riserbata, previo però l’esame e la relazione della Nostra Commissione in Roma, e rispettivamente delle Commissioni ausiliarie nelle Provincie.

53. La quale proibizione ha voluto Sua Santità nell’Art. 10. del mentovato Chirografo, e vuole che abbia effetto per le Pitture delle sudette Chiese, Fabbriche annesse, ed Oratorj, le quali non solo non potranno togliersi dal luogo, in cui sono situate, ma neppure farsi restaurare o sul luogo stesso o fuori senza la nostra intelligenza e consenso.

54. Rimane poi richiamata alla più stretta osservanza l’inibizione sempre prescritta dalle Leggi di rimuovere, mutilare, spezzare, ed in altra guisa alterare o guastare Statue, Busti, Bassi rilievi, Cippi, Lapidi, Sottrazioni, le stesse picciole Colonnette di Marmi stimati per la loro rarità e bellezza esistenti nelle Piazze, Strade, e Portici di quest’alma Città di Roma, e qualunque antico Monumento, e molto meno fondere gli antichi Metalli figurati, Medaglie ed altre cose simili.

55. Non potrà in pari modo recarsi alcun danno ai Monumenti antichi soprastanti al terreno, o di spogliarli di materiali per qualsiasi motivo, nulla ostante che si adducesse il pretesto del risarcimento di publiche Strade, o il consolidamento di altro publico Edificio.

56. Siccome ancora resta assolutamente vietato di guastare gli avvanzi qualunque delle antiche celebri Strade, interessando sommamente la loro conservazione. Ogni costumanza e regolamento in contrario, sia della Presidenza delle Strade, sia di qualunque altro Tribunale o Dicastero, viene d’ordine espresso di Sua Santità da Noi anche più strettamente revocato.

57. Le contravvenzioni agli Art. 51. e seguenti saranno pu-