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li debbano notificarlo a Noi, come pur si prescrisse nell’Articolo 8. per gli Oggetti già esistenti, onde si possa procedere all’acquisto dei medesimi, dichiarando però che si avrà riguardo solamente al merito dello antico dei Monumenti, non computati i ritocchi o restauri fatti dopo la prima ispezione della Commissione all’atto del ritrovamento.

38. L’Art. 9. dovrà sotto le medesime pene osservarsi anche per gli Oggetti trovati negli Scavamenti.

39. Sarà denunciato nella dichiarazione, e descrizione ordinata nell’Art. 55. il ritrovamento sotterra d’ogni antico Fabbricato, onde prendere sul medesimo le disposizioni opportune per misurarlo, e ricavarne il disegno.

          La contravvenzione al presente Articolo sarà punita con un’ammenda di scudi cinquanta.

40. Non potranno rompersi Muri, Pavimenti, Volte ed ogni altra cosa relativa agli antichi Edificj senza il nostro necessario permesso; nè sarà accordato di demolire questi avvanzi benché sotterra, che saranno giudicati interessanti; che anzi si procurerà trarne memoria, e indicarli nella miglior maniera, quando non possano rimanere scoperti.

41. E’ vietato di rimuovere dal luogo, ove si trovano, le Iscrizioni esistenti negli antichi Ruderi.

42. In pari modo non potranno in conto alcuno distruggersi gli avvanzi di Camere Sepolcrali, di Bagni od altro, di cui possa interessare la conservazione, nè togliere i Marmi, distaccare gli Stucchi, segare le Pitture, in special guisa se questi Monumenti esistano in luoghi chiusi, nei quali il Proprietario possa essere responsabile della custodia.

          Non sarà ammessa alcuna modificazione sù questo particolare senza li nostra speciale annuenza.

43. Qualunque contravvenzione sarà punita colla perdita degli Oggetti, e colla refezione dei danni.

44. I Proprietarj dei Fondi, in cui si troveranno, od esistessero Monumenti antichi, non potranno guastarli, o destinarli ad usi vili ed indegni, nè potranno fare intorno agli stessi Monumenti lavori o fossi, e addossare Terreno od altro, che possa recare danno ai medesimi.

          In caso di contravvenzione saranno costretti a riparare a proprie spese tutti i danni cagionati nei medesimi Monumenti oltre la detenzione di un Anno.

45. I medesimi Proprietarj vedendo deperire questi Monumenti, dovranno passarne presso la Segretaria del Camerlengato, e presso le Segretarie Generali delle Legazioni; e Delegazioni nelle Provincie la relativa denuncia, onde prendere