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2m — 472. Nell'anlico diritto penale un concetto religioso era po- t-enle: quello della forza riparatrice del castigo. Il castigo pu- rifica : nel mondo moderno esso macchia. 11 castigo è l'estinzione di un debito: si è veramente sbarazzati di quello per cui si è voluto tanto soffrire. Supposto che si creda a questa, forza della punizione, e^a sarà seguita da un alleggerimen- to, da un sollievo che si avvicina veramente a una nuova sa- lute, a un ristabilimento. Non solo si è fatta nuovamente la pace colla società, ma si è anche diventati di nuovo « stimabili » di fronte a se stessi — « puri »... Oggi la pena isola piij della colpa: la fa- talità che pesa su una trasgressione è tanto cresciuta che è di- ventata inguaribile. Si esce dal castigo come nemici della società... da quel momento in poi la società ha un nemico di piìi. Il jus talionis può essere dettato dallo spirito di rappresaglia (cioè da una specie di moderazione dell'istinto di vendetta); ma nella legge di Manu, per esempio, è il bisogno di avere un equiva- lente, di espiare, di ridiventar « liberi » dal punto di vista reli- gioso. 473. Il mio dubbio passabilmente radicale per ogni nuova legge penale è questo: che i castighi debbono far male proporzionata- mente aPa grandezza del delitto — e anche voi tutti volete que- sto, in fondo! — e quindi essi dovrebbero essere proporzionata- mente misurati, secondo la sensibilità che il delinquente ha per il dolore; ma allora non dovrebbe esistere affatto una pre- cedente determinazione del castigo per un delitto, non ci do- vrebbe essere un codice penale! Ma visto che potrebbe non essere facile stabilire la gradazione del piacere o del dolore di un delin- quente non si dovrebbe poi in pratica rinunciare al castigo? Quale danno! non è vero? quindi... 474. Sì, la filosofìa del diritto! Questa è una scienza, che come tutte 'le scienze morali è ancora in fasce! Si disconosce ancora per esempio, anche fra i giuristi che si credono liberi, il significato piìi antico e più prezioso del castigo — non lo si conosce affatto e finché la scienza del diritto non - 2