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podestà vivente il marito e nella famiglia composta nella normale carreggiata, ma la incarica dell’esercizio esclusivo della patria podestà nella figliazione naturale, dove questo esercizio è più intralciato. – Che più? Vieta la ricerca della paternità per sollevare la madre dalla responsabilità che il padre deve dividere con lei, l’ammette quando si tratta di privare il figlio e la madre adulterina del concorso del suo corresponsabile al peso comune – sicchè l’uomo investito di tutte le capacità e di tutti i diritti, non ha doveri, se non in quanto ha l’onestà di riconoscerne, dacchè, marito, li può declinare con l’assenza, padre naturale col divieto della ricerca della paternità. – L’antica Roma gridava «guai ai vinti»; oggi si deve ancora ripetere guai ai deboli!

Non v’è funzione più consona alla natura della donna quanto la tutela. In faccia alla specie ella non ne ha un’altra, e l’uomo con la sua forza che lo porta alla fisica espansione vi è assai meno atto e la natura non ve lo porta. – Infatti la sua tutela è quello che sono le disposizioni legali, convenzioni e non realtà. Epperò non vi state a pensare di trovarvi quel complesso di sollecitudini continue e varie che riflettono tutti gl’interessi e tutti i bisogni del pupillo. Questa è la tutela vera e naturale ed è esercitata dalle donne soltanto nelle cui mani, nella gran generalità dei casi, trovansi i pupilli. La tutela legale è una semplice amministrazione, per cui mi venne fatto di incontrare tutori che non avevano mai veduto i loro pupilli, ed uno ne ho conosciuto che ignorava la morte di una sua pupilla sei mesi dopo avvenuta.

Ma la legge non si sgomenta per queste quisquiglie e decreta imperterrita che sono incapaci di tutela le donne, i pazzi, i delinquenti, i mentecatti. Non si chiama davvero sottilizzare, nè distinguere!

Nè nella arbitraria distribuzione delle sue incapacità, la