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Di più ordiniamo, et espressamente comandiamo ad ogni, e qualsivoglia persona di che stato, grado, e conditione si sia, niuna esclusa, che non ardisca nè presuma per sè, nè per interposta persona spendere, vendere, comprare, pagare, sborsare, dare, ricevere, accettare maneggiare, contrattare, ovvero tenere appresso di sè in verun luogo alcuna qualità delle suddette monete, nè anco in poca quantità, nè quelle transitare per il stato di questa Serenissima Repubblica, nè portarne, o mandarne altrove come sopra, nè partecipare in simili negozii, nè cooperare col consiglio od aiuto a che altri ne introduchino, contrattino, negotiino, portino, o mandino nelle suddette parti, o altrove, sotto le pene comminate e prescritte dal suddetto statuto De Monetis come sopra.

Ordiniamo e comandiamo ancora, che non sia lecito a verun Capitano, Patrone de’ Vascelli o comandante in essi, marinari, nè altri imbarcare, nè permettere, che sotto alcun pretesto, o colore s’imbarchi sopra de’ loro Vascelli della suddetta qualità di monete sotto le medesime pene comminate da detto statuto De Monetis come sopra, nelle quali incorrano li trasgressori, et ognuno di essi oltre la perdita, e confiscazione de’ Vascelli sopra de’ quali fossero ritrovate simili monete, e si presumerà, che sieno state imbarcate a loro notitia, quando non provino il contrario.

Nelle medesime pene incorrino li mulattieri, et ogni altra persona, che portasse, o appresso di cui fosse ritrovato portarsi monete della suddetta qualità, le quali da essi fossero state introdotte nel stato della Serenissima Repubblica, benchè chiuse, e sigillate o rinserrate in casse, corbe, sacchi, o cosa simile contro di essi si presumerà parimente il dolo quando non provino il contrario.

Doveranno tutti li Giusdicenti Uffiziali, Ministri e Consoli per la Serenissima Repubblica usare tutte le dovute diligenze per chiarire chi contravvenisse gli ordini suddetti, et ogniuno di essi, e ritrovando di detta qualità di monete ritenerle appresso di sè facendone far le denoncie, formandone i processi, quali doveranno transmetter poi al Prestantissimo Magistrato delle monete. Et a suddetti Giusdi-