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plina tenuta da’ suoi Santi Antecessori, principiando dagli Apostoli 1 d’invigilare, e promovere queste applicazioni, non solo si degnò animarmi, ma colla maggiore sua Pontificia serietà si compiacque ordinarmi di volerne vedere il fine. Ora avendo ubbidito a’ supremi impulsi di V. B. mi do la gloria di consagrare alla medesima quest’opera, qualunque ella sia. E ciò, Padre Santo, per due motivi. Primo per l’obbligo, che ha ogni Vescovo di dar conto dello stato della propria Chiesa al Vescovo de’ Vescovi, al Vicario di Gesù Cristo, quale è al Santità Vostra, conforme è stato costumato fin da primi tempi della Chiesa 2, stabilito con Bolle Pontificie3, e confermato dal Ristoratore della Disciplina Ecclesiastica Benedetto PP. XIII. nel suo Concilio Romano 4 con soggiungervi una piena Istruzione, che

  1. V. Baron. ad an. Christ. 31. n. 2. & ad an. Christ. 34. n. 230. e altrove. Clem. XI. Ampliorem gratia, honorisque locum apud nos illi sibi cumulant, qui praestantioribus adacti stimulis animum addiciunt, Ecclesiasticae Antiquitatis historiam, & celebranda praeclara gesta Sanctorum. V. p. 622. I.
  2. C. 93. dist. C. ego. de jur. juram. Pontif. Roman. de form. juram. electi in Episc. S. Gregor. Mag. in Breviar. Rom. dis 12. Mart.
  3. Sisto V. che incomincia: Romanus Pontifex.
  4. Tit. 13. cap. I.