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Vicinia avea così poco a poco preso tale consistenza, che non v’è quasi atto nel quale, accanto al nome della città non sia posto anche quello della Vicinanza in cui era rogato, e il Servitore del Comune, che avesse avuto a pubblicare una grida, dovea nella sua relazione indicare e la contrada, e la Vicinia ove aveva ciò fatto, sotto pena di cinque lire imperiali o di un giorno di catena1.

Era troppo naturale che l’amministrazione della stessa Vicinia, considerata a sè, esigesse le sue spese. L’officio de’ Consoli certo per tutto il secolo decimoterzo era gratuito, perchè non mi avvenne mai nei conti di trovare un cenno sul suo salario; ma coll’andare del tempo anch’essi furono pagati col concorso di tutti i Vicini abitanti entro i confini della Vicinanza, vi fossero o no estimati2. In principio d’ogni anno il Console tesoriere si provvedeva della carta per annotarvi le entrate e le spese, ed ogni conto s’apre con questa appostazione, come, a cagion d’esempio, nel 1283: In primis pro duobus quaternis super quibus scripta sunt receptum et dispendium; e più avanti: item den. 8 imper. (l. 0,97) Iacobo suprascripto per paperios cet.3; nel 1285: item den. 4 imp. (l. 0,49) in uno quaternello paperi (carta bambagina) super quo facebat scribere expensas pro memoria (e negli Atti di S. Pancrazio ne abbiamo di scritti su questa carta); den. 1 (l. 0,12) in carta paperi ad scribendum postas impositas inter vicinos pro necociis ipsius Vicinancie facendis4 e così nei

  1. Stat. 1453, 2 § 45; Stat. 1493, 2 c. 90 p. 86.
  2. Stat. 1453, 2 § 41; Stat. 1493, 2 c. 66 p. 74; 10 c. 37 p. 378.
  3. Acta I qu. 1.
  4. Acta I qu. 2.