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posta, e che i canali di derivazione fossero accuratamente visitati e nettati di tempo in tempo, aggiungendo gravi pene a chi trascurasse questa importante bisogna1.

La consuetudine però, se non la legislazione, non s’era ancora stabilmente fissata su questo punto. Essendo guasto il canaletto, che conduceva l’acqua alla fontana di Pignolo, il Comune impose ai Consoli della Vicinanza di S. Alessandro della Croce che lo facessero riattare a spese de’ Vicini, limitando insieme il suo concorso a quest’opera a sessanta soldi imperiali; e siccome gli Umiliati del Tovo, che stavano ov’era la chiesuola di S. Tommaso da pochi anni demolita, secondo il solito, più badando ai proprii, che agli interessi dei Vicini, aveano deviata quell’acqua pei loro lavori2, nel 1244 il Comune ordinò che fossero demolite tutte le opere, che ne impedivano il libero corso alla fontana di Pignolo, ma anche qui limitò il suo concorso a venti soldi imperiali, stabilendo che alie expense fiant per vicinos victnancie s. Alexandri de la Cruce. Ma, in mezzo a queste disposizioni di diverse epoche, ne troviamo un’altra senza data, che ordina quod ille fons custodiatur pro comuni Pergami secundum quod custodiuntur fontes de Buccula et de Cornu3, vale a dire a tutte spese del Comune4. Raccogliendo gli sparsi indizii pervenuti a noi, parmi che pel secolo decimoterzo e pel

  1. Stat. cit. aa. ll. cc.; Stat. 1331, 15 § 17.
  2. Stat. 1248, 15 § 18 col. 2046; così colla Boccola aveano fatto i loro confratelli, che stavano ove è ora il Carmine; Stat. cit. § 12; Stat. 1493, 8 c. 75 p. 280.
  3. Stat. 1248 a. l. c.
  4. V. La Convenz. monet. del 1254, p. 37 seg.

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