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zione di questi portici; ma se la iniziativa spettasse a lui, o se un tal fatto non fosse già in talune Vicinanze il portato della necessità stessa delle cose o di quei rapporti, che erano sorti dalle condizioni stesse della vicinità, non m’è possibile dirlo; in ogni modo il Comune elevò il fatto a regola generale e siccome per la elezione dei Consoli e per la conseguente sicurtà data in principio d’anno i Vicinati, come osservai, acquistavano una giuridica personalità, così tutto permette di supporre, che mentre il Comune da una parte li obbligava a quelle costruzioni, dall’altra, come a Parma nel 1255, accordasse, che si vicini alicuius Vicinee voluerint facere porticum, sub qua conveniant homines, potestas teneatur cogere illum, cuius fuerit domus, in qua voluerint facere porticum, dare vicinis illam domum iusto preci facta extimatione per duos bonos homines1, dove la forzosa espropriazione discendeva come necessaria conseguenza del preso provvedimento.

Già vedemmo come il Comune ottenesse l’intento suo, e i conti della Vicinia di S. Pancrazio, gli unici che ci sieno pervenuti per una certa serie di anni, contengono dati sufficienti per farci conoscere come dalle nostre Vicinie si fosse adempiuto a quest’obbligo. Nell’assemblea del 23 Giugno 1286 si propose quod tectum portici ipsius Vicinancie debeat aptari sic quod non pluat sub ipso porticu, e passò la parte quod porticus coperiatur2, onde tra le altre spese dell’anno seguente trovo dati soldi 10 e mezzo (l. 15,32) Magistro Laurentio mag. Petri de Via

  1. Stat. Parm. p. 98.
  2. Acta I qu. 3.