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di religione, come le bibbie sacre, i catechismi, i simboli, e simili, e quelli tutti che contengono i loro errori, li difendono, o li confermano1.
I libri degli eresiarchi e capi-setta, sebbene non trattino di religione, ed i libri di magia o di astrologia giudiziaria, qualunque siane l’autore2.
I libri degli eretici, di qualunque argomento, se non sono approvati dagli Ordinarii3.
Le bibbie volgari, od alcuna parte di esse, se non sono approvate dalla santa Sede, o non abbiano le annotazioni de’ Ss. Padri o di qualche dotto cattolico autore4, e l’approvazione degli Ordinarii.
Tutte quelle produzioni, in cui si venga in qualche modo a detrarre a Dio ed ai Santi, ai Sacramenti, alla Chiesa Cattolica ed al suo culto, ed alla santa Sede Apostolica5.
I libri che trattano ex professo di cose oscene, atte a corrompere i costumi, le litografie, incisioni ed immagini tutte tendenti a così pravo fine6.
5.° I libri che vengono proibiti dagli Ordinarii, perchè contengono proposizioni eretiche, fa-
- ↑ Reg. 2 dell’Indice.
- ↑ Reg. 2 e 9, ed Osservazioni di Clemente VIII intorno alla Reg. 9.
- ↑ Reg. 2 dell’Indice.
- ↑ Osservazioni di Clemente VIII intorno alla Reg. 4. Monito della S. C. dell’Indice posto in calce dell’Appendice dell’Indice, ediz. del 1840.
- ↑ Decreti intorno ai libri proibiti, e non descritti nominatamente nell’Indice.
- ↑ Reg. 7, ed Istruzione di Clemente VIII, Della correzione de’ libri, § 2.