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le sue leggi relative alla lettura e ritenzione dei libri e fogli cattivi, avendone anzi di continuo inculcata l’osservanza per mezzo dei Sommi Pontefici e degli altri sacri Pastori, rimangono esse in tutto il loro vigore; e che per conseguenza i libri e fogli dalla Chiesa proibiti non possono leggersi o ritenersi da chi non ne abbia la necessaria permissione, senza commettere colpa grave, e senza incorrere nelle pene inflitte dalla Chiesa medesima.
II.
Queste pene sono le seguenti:
1° I libri degli eretici, che contengono eresie, o trattano ex professo di religione, sono proibiti sotto pena di scomunica riservata al Sommo Pontefice. Sono pure proibiti sotto la stessa pena quasi tutti i libri, che dal 1664 sino al presente furono condannati con Bolle o Brevi particolari da’ Sommi Pontefici1.
2° I libri degli eretici di qualunque altro argomento, ed i libri di qualsiasi autore condannati per l’inserzione, o grave sospetto di falso dogma sono proibiti sotto pena di scomunica latae sententiae non riservata2.
3° Gli altri libri, che fossero condannati per immoralità, o per altra ragione, non possono