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IL BUON CUORE 223


cui il padrone non è responsabile, qualora l’infortunio avvenga per colpa di un operaio; quella del contributory negligence, quando l’operaio ha contribuito in parte all’infortunio per propria negligenza: quello dell’assumed risk, per cui l’operaio nell’atto di entrare al lavoro, assume implicitamente tutti i rischi ad esso inerenti, ecc. ecc.: un’intera serie di errori giuridici. Solo da qualche anno nelle leggi degli Stati Uniti, l’espressione compenso all’operaio va prendendo il suo posto a fianco della vecchia employers’liability. La differenza che corre tra le due misure è l’abisso che corre tra un popolo socialmente illuminato ed uno nel quale regna esclusivamente la forza del danaro In tutti i movimenti di riforma, grandi o giccoli, l’elemento retrogrado assume, successivamente, tre differenti attitudini: ostilità assoluta, transazione forzata, ravvedimento tardivo. Ciò va avverandosi negli Stati •Uniti l cr la legge sull’indennità per gli infortuni sul lavoro. La prima fase, ormai appartiene al passato. Per intere generazioni, istituti operai, agenzie sociali, e tutti coloro che s’interessano della sorte dei lavoratori, hanno denunciato l’immoralità delle presenti leggi operaie, mantenute in vigore dalla oligarchia giudiziaria. Centinaia di argomenti, e tonnellate di carta stampata, hanno sempre lasciato il tempo che trovarono: i reazionari non davano mai cenno di voler cedere. Secondo essi obbligare il padrone a pagare le conseguenze di infortuni in cui egli non ha colpa diretta, era espropriazione, era socialismo della più pura acqua. E dove ne andrebbe,- dicevano, la Costituzione con il quinto emendamento? Essere obbligati, a priori • a pagare per simili’ infortuni, equivale ad essere privati della proprietà senza regolare processo di legge. E a nulla valeva ricordare a costoro che il famoso quinto emendamento alla costituzione, al quale essi invariabilmente si appellavano per privare l’operaio dei suoi diritti, è vecchio di oltre un secolo, fu introdotto per ovviare atti di brigantaggio che, in tempi anteriori, si solevano commettere da agenti e governatori in nome di Sua Maestà il re d’Inghilterra, che in base a nessuna logica si può esso emendamento interpretare nel senso di privare l’operaio di ciò che gli è dovuto per sana giustizia, ecc. Inutile: le decisioni dei tribunali si son seguite con monotona rassomiglianza, e chi ne ha riportato la peggio è stato quasi sempre l’operaio, dopo avervi rimesso un braccio o un occhio o la vita. Questo primo stadio è quasi tramontato, e ad esso va succedendo il secondo, quello, cioè, dell’accomodamento a malincuore. La forza della pubblica opinione, ed il cumulo dei dolori inflitti all’operaio, hanno avuto troppo peso, perchè i legislatori ed i giudici potessero tenersi più oltre refrattari al grande movimento dei progressisti. L’opera salutare è appena cominciata, e il menarla a termine è cosa non facile. La gloria di avere per primo, nel 1910, approvato una legge di compenso all’operaio in caso di infor

tunio spetta allo Stato di New York, ma essa fu, in seguito, dichiarata dal tribunale supremo di quella Stato contraria alla Costituzione; onde si attende ora, un emendamento costituzionale che renda valida una nuova legge approvata verso la fine di aprile 1913 dalle due camere statali. In tutto, gli Stati che, fino al maggio 1913, hanno introdotto o approvato leggi sul compenso per infortuni sul lavoro, non arrivano a 20, compresi quasi tutti nella zona industriale e mineraria; negli Stati agrari del Sud per ora non se ne parla affatto. Due Stati, Ohio e Washington, hanno adottato il sistema della assicurazione di stato obbligatoria; gli Stati di Virginia e Oregon, l’assicurazione di Stato elettiva; gli Stati di Maryland e Massachusettes la assicurazione privata, elettiva; gli Stati di Arizona e Nevada, il sistema di compenso obbligatorio da parte del padrone; tutti gli altri, circa dieci Stati, il compenso elettivo. Dove la nuova legge è elettiva, l’operaio può, in base ad essa, esigere il compenso dovutogli, oppure citare il padrone in tribunale, in base alle vecchie leggi. La prova della adozione del nuovo sistema si richiede in scritto, in alcuni Stati, e depositata presso l’ufficio o il consiglio statale di lavoro; in altri, come nell’Illinois, è presunta, ossia, si suppone che il padrone o l’operaio abbiano accettato la legge di compenso, qualora non abbiano mandato alle suddette autorità avviso in contrario. Le vecchie teorie del fellow servant, assumed risk e contributory negligence sono generalmente abolite o ristrette nella loro applicazione. Le occupazioni incluse nella legge sono, quelle" catatterliZate. órdinarianiénte come pericolose; p. e. movimento di treni, lavori ferroviari, minerari, di costruzione, lavori elettrici, ecc.; ed in generale tutti gli stabilimenti operanti con forza elettrica, idraulica o altra forza motrice meccanica. L’ammontare dell’indennità, in caso di morte, è vario, ma si riduce, quasi generalmente, a tre anni della paga ordinaria percepita dalla vittima, e l’intera somma non può in alcun caso eccedere quattromila dollari. Nel caso che l’operaio rimanga totalmente inabilitato al lavoro, riceve parte (generalmente il 5o %) della sua paga ordinaria, e ciò per un periodo che varia dai sei ai sedici anni. Se, poi, egli rimane solo parzialmente inabilitato, riceve, a un di presso, la metà della differenza tra la paga che egli riceveva prima e quella che riceve dopo l’infortunio; e ciò anche per un periodo vario. Naturalmente, negli ultimi due casi è stabilito un massimo e un minimo di compenso, sia rateale che totale. L’assistenza medico chirurgica è fornita a spese del padrone solo per le.prime settimane. Queste, in brevi tratti, sono le principali caratteristiche della nuova legge, in quegli Stati in cui essa è riuscita a metter piede. Come dicevo, siamo solo alla seconda fase della lotta; l’elemento reazionario accenna ad adattarsi ai nuovi principi. E’ da sperare che entro alcuni anni il sistema della indennità per rortuni sul lavoro sarà un fatto compiuto in tutto il