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Finalmente le guarentigie italiane dicono all’art. 12: " Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll’episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano». Ugualmente Napoleone nelle istruzioni del 1811 diceva: «Il Papa avrà la libertà di comunicare con le chiese straniere». Come si vede, la legge delle guarentigie italiana, nella parte concernente le prerogative pontificie è stata dettata da Napoleone. Quanto, negli schemi successivi, della repubblica romana, di Cavour e di Ricasoli, ci sia stato di imitazione voluta e consapevole dal modello napoleonico, e quanto invece di coincidenza casuale, sarebbe troppo lungo l’indagare. Certo, che grimitatori dell’Imperatore si guardarono sempre dal confessare donde avessero preso la loro ispirazione. Nella stessa Camera italiana in Firenze nel 1871, se ne fece scarsissimo cenno. Primo a dirne qualche cosa fu Crispi, il quale nella seduta del 3 febbraio osservò al Governo e alla Commissione parlamentare dei quali era oppositore: «Napoleone I può essere invocato da voi e forse lo avete studiato quando redigeste il presente progetto di legge». Egli si serviva dell’esempio napoleonico nell’unico punto in cui il progetto italiano era o sembrava più largo verso il Papa che non le disposizioni imperiali. Combattendo l’art. 1.o del progetto, che poi per l’Italia divenne legge: «La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile». Crispi diceva: «Napo leone non concesse la inviolabilità al Pontefice Romano. Leggete il decreto del 17 maggio 1809 ed il celebre concordato di Fontainebleau del 25 gennaio 1813 e nell’uno e nell’altro troverete che si concedono al Papa tutte le guarentigie; e, gli si fa una dotazione a un dipresso come quella che gli fate voi, gli si decreta l’immuni,tà nei luoghi dove egli risiedeva, ma non gli si accorda la inviolabilità e conseguentemente la irresponsabilità delle sue azioni». i Rattazzi confermava questa interpretazione degli atti napoleonici dicendo soltanto che si capiva Napoleone volesse il Papa non inviolabile perchè intendeva ingerirsi delle cose spirituali, mentre l’Italia che non vuole ingerirsene, gli deve l’inviolabilità. Ma entrambi i deputati negavan troppo facilmente che Napoleone avesse concesso l’inviolabilità Nel decreto del 1809 •era implicita. L’immunità promessa ai palazzi ove il Papa avrebbe abitato; la esenzione loro da ogni giurisdizione •e visita veniva di fatto a’ costituire l’inviolabilità; poichè come può essere violata la libertà personale d’alcuno quando chi avrebbe da violarla, ossia l’autorità civile, non ha il diritto di metter piede nei luoghi ove egli abita? Era parimenti implicita nella bozza di concordato del 1813 nell’articolo in cui era detto: " Sua Santità eserciterà il Pontificato in Francia e nel Regno d’Italia nell’istessa maniera e con le medesime forme, che i suoi predecessori». Con questo articolo la qualità li persona sacra e inviolabile era nel Papa riconosciuta, poichè si veniva a continuare giuridicamente la condizione storica e tradizionale in cui Napoleone aveva trovato il Papa, in quanto Capo della Chiesa. Ad ogni modo si capisce perchè così poco nella discussione parlamentare di Firenze si parlasse di Napoleo ne. La poca notizia che si aveva allora di alcuna delle

fonti, citate da noí, quelle s’intende non legislative e pubbliche; anzi, il non conoscersi punto le istruzioni dell’8 febbraio 1813, scoperte recentemente dal Padre Ilario Rinieri il quale per primo notò genericamente l’identità fondamentale tra le guarentigie italiane e quelle francesi; tutte queste ragioni furono tuttavia secondarie. La ragione vera di un tal silenzio fu il discredito che il richiamo del nome di Napoleone avrebbe apportato alla legge che pur si formulava sulle tracce sue. Il governo italiano voleva con le proprie guarentigie assicurare il mondo intorno alla libertà e dignità che esso avrebbe lasciato al Papa, dopo averlo temporalmente spogliato. Ora, come si sarebbe potuto prendere sul serio una tale assicurazione quando si fosse confessato un cosi disastroso precedente: io aver cioè dovuto quel disegno di legge al più famoso violatore moderno della libertà e dignità pontificia; l’immunità dei palazzi apostolici sancita nel 1809 essere stata seguita dalla aggressione ed incarcerazione di Pio VII nello stesso suo palazzo, fino allora dichiarato immune; le altre garanzie date nel 1813 essere state smentite dalla continuazione della prigionia a Fontainebleau? Ma se •anche tutto ciò fu allora taciuto, i fatti rimanevano interi. Essi vengono a confermare ciò che noi abbiamo sempre sostenuto: che cioè in quell’essersi l’Italia fermata alla soglia del Vaticano senza oltrepassarla, e nell’essersi quindi rispettata la libertà personale del Sommo Pontefice; in quelle altre parziali libertà che egli di fatto continuò ad avere, la legge delle guarentigie non fu che la mosca del cocchio. Qual merito può assegnarsi ad essa, quando identiche disposizioni produssero a Pio VII, non libertà e dignità, ma incarceramento e lunghissima relegazione? Tutt’altre cause che le leggi resero in molti punti diversa l’occupazione italiana da quella francese. FILIPPO CRISPULTI


Religione

Domenica 3a dopo Pentecoste

Testo del Vangelo.

Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: Siate misericordiosi come anche il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate, e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati. Perdonate, e sarà a voi perdonato; date, e sarà dato a voi; si verserà nel vostro seno una buona misura calcata e ricolmata e sovrabbondante; poichè si farà uso con voi della stessa misura, di cui vi sarete serviti cogli altri. Diceva poi loro anche questa similitudine: E egli possibile che un cieco guidi un cieco? Non cadono essi entrambi nella fossa? Non v’ha scolaro da più del maestro; ma chicchessia sarà perfetto, ove sia come il suo maestro. Perchè poi osservi tu una pagliuzza nell’occhio del tuo fratello, e non badi alla trave che hai nel tuo occhio? Ovvero come puoi tu dire al tuo frateltello: Lascia, fratello, che io ti cavi dall’occhio la pa