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206 IL BUON CUORE


ne degli Stati Americani in questa materia, e specialmente in quella di assicurazioni operaie, è ancora negli incunabuli, ed e quindi spesso difficile trovare la base comune su cui iniziare trattative. Quanto poi alla mancanza di intese fra le grandi organizzazioni operaie degli Stati Americani e di quelli Europei che presentano, pure tanta garanzia per un equo trattamento degli operai emigrati da una nazione all’altra in Europa, essa si spiega sopratutto col fatto che potenti unioni operaie negli Stati industriali americani sono contrarie all’afflusso della mano d’opera straniera, e favorevoli anzi ad ulteriori restrizioni per limitare la concorrenza alla mano d’opera indigena. La recente Convenzione cogli Stati Uniti Per altro un fatto nuovo, una recente importante convenzione stipulata fra l’Italia e gli Stati Uniti, viene ad accennare a un indirizzo più felice nella legislazione sociale di quegli Stati e la possibilità di dar sviluppo ad utilissime reciproche intese in questo campo. Proprio mentre stiamo scrivendo queste nostre osservazioni sul trattamento fatto ai nostri emigrati in rapporto specialmente agli infortuni sul lavoro, il telegrafo ci segnala da Washington che è stata firmata il 21 febbraio fra gli Stati Uniti e l’Italia la convenzione che assicura il diritto degli eredi dei lavoratori italiani, ad ottenere tin indennizzo anche se essi eredi non risiedono negli Stati Uniti. E’ noto che fino ad ora anche quel poco che la legge americana accorda in materia di infortunio ai nostri emigrati, dava luogo a numerose controversie; e una delle principali questioni era appunto quella fatta a proposito degli eredi residenti e non residenti negli Stati della Confederazione. Ora resta colli convenzione su accennata, risolta nel modo più soddisfacente per noi, questa vertenza che trasse origine da un giudicato della suprema Corte Fr • derale di Washington in data 5 aprile 1909 nel noto caso Maiorano. Nel dicembre 1903 l’emigrato Carmine Maiorano cadeva vittima di un infortunio ferroviario in Pensylvania. La vedova del defunto che si trovava allora in Italia intentò causa contro la Società Ferroviaria responsabile, per ottenere un’indennità, anche a nome dei suoi figli minorenni. Ma due tribunali di quello Stato, l’uno di prima e l’altro di seconda istanza, ebbero rispettivamente a dichiarare e a confermare che la legge vigente nello Stato circa

la responsabilità civile non era applicabile nel caso Maiorano; perché la vedova era straniera e non residente negli Stati Uniti. Di fronte a un simile giudicato che stabiliva una così grande disparità di trattamento tra i cittadini dei due paesi, coll’aiuto della R. Ambasciata di Washington, gli interessati ricorsero alla suprema Corte Federale, la quale confermò la sentenza nell’aprile 1909. Ognuno vede quanto erano Precarie dopo questo responso le condizioni dei nostri emigrati: essi, adibiti ai lavori più pericolosi, davano un contingente numeroso al numero degli infortunati: la massima parte di essi poi avevano le famiglie residenti in Italia. Le imprese industra1 dello Stato di Pennsylvania fecero tesoro della sentenza della Corte Suprema, per invocarne in ogni caso un prezioso precedente e si rifiutarono perfino di venire ad accordi amichevoli coi rappresentanti degli eredi assenti di italiani, vittime di infortunio. Negli altri Stati poi, quantunque non vi fosse stato alcun rumoroso percedente, le condizioni degli eredi delle vittime d’infortunio non erano tanto diverse. Il Villari nel suo libro riferisce a proposito un sincero e significativo giudizio di un capo dei giurati in una causa per infortunio. Questi parlando con un notabile italiano di Pittsburg ebbe a dichiarare: — Credete voi che noi condanniamo delle grandi imprese americane, che danno lavoro e pane a migliaia di operai in America, a sborsare forti indennità a favore di famiglie che vivono in Italia? Neanche per sogno. Altri rimedi La convenzione del 26 febbraio non definisce che una questione che tutti già appariva meritevole di quella soluzione; quello che viene affermato è un principio di umanità e di giustizia, già sancito da parecchi anni in ogni altro Stato. La istituzione degli uffici legali presso i principali Consolati ed anche la recentissima convenzione cogli Stati Uniti di cui sopra abbiamo parlato, portano un effettivo miglioramento delle condizioni. Ma questo non è che un inizio: altro deve richiedere l’Italia dai paesi d’immigrazione mediante regolari trattati di lavoro con quei paesi che direttamente o indirettamente ci fanno invito di contribuire allo sviluppo delle loro terre o mediante apposite clausole a trattati commerciali con gli altri paesi. Pur ieri il ministro Nitti diceva a questo riguardo che sarà sua intenzione, stringendo i trattati di