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204 IL BUON CUORE


ammirevole questa supplica, più assai della costanza dell’animo nell’opporsi alla turba! crúanto più cara’perchè insistente, quanto più nobile perché chiede degnissime cose! E Gesù dà la sua grazia, compiendo nell’ordine della natura tale. miracolo da reggere al suo confronto solo il miracolo della conversione d’un peccatore.

Ma a quali condizioni? Sono evidenti. Opporsi al mondo: vincere ambiente, rispetto umano, e porre — con magnanimità — ove l’occorra sotto i piedi anche le stesse convenienze sociali. Se avessero ascoltato i più, le turbe, quei ciechi avrebbero udito Gesù, il suo passaggio, forse sperato e... nulla più. Occorre pregare, occorre alzare la voce: fiducia in primo luogo, perseveranza di poi; insistere finché rimaniamo- esauditi. Occorre chiedere, adoperarsi per avere la luce. Solo per la coltura religiosa, solo per i problemi dell’anima bastano le semplici risposte del catechismo, quelle poche prediche, qualche conferenza? Quante volte mentre dal volgo ci si distingue per l’abito più scelto e fine, per una mensa più accurata e squisita, quante — se non il più -- col volgo abbiamo comune, indurito, uguale — se non inferiore — la mente ed il cuore. Gridiamo a Cristo la preghiera dei ciechi. B. R..

ITALICA GENS

Gli infortuni sul lavoro fra i nostri emigrati Continuazione del numero precedente

Il principio che serve di base in questa materia nella legislazione operaia europea, cioè quello di addebitare gran parte delle conseguenze materiali dell’infortunio all’industria, è già contenuto, è vero, nella legge di qualche Stato della Federazione: ma in altri Stati leggi simili furono dichiarate incostituzionali, e in quasi tutti poi esse sono ad ogni modo feconde di controversie per la loro applicazione in favore dei nostri emigranti: si discute se l’infortunato è straniero e nazionalizzato, se è rimpatriato o stabilito negli Stati Uniti; e, almeno fino a questi ultiMissimi giorni, la concessione de risarcimenti era subordinata, come vedremo fra poco, alla residenza dei parenti eredi, nel territorio della Confederazione.

Ai danni dell’infortunio, dove vien meno la legge, gli operai americani provvedono colle loro potenti organizzazioni: queste hanno creato e mantengono floride numerose casse di assicurazioni nazionali e locali da loro amministrate (i). A dar una idea della vitalità di questi istituti di previdenza operaia basti il sapere che solamente nel 1907 le somme pagate per i diversi casi di assicurazione dalle casse delle leghe operaie, ammontarono a otto milioni di dollari circa. Un numero molto esiguo dei nostri emigranti può godere dei vantaggi delle Unioni operaie Americane; noi già sappiamo, per averci tante volte insistito, quali difficoltà trovino i nostri operai, anche quelli specializzati, ad essere ammessi in queste organizzazioni che fanno capo alla Federazione Americana del Lavoro. Comunque, alla insufficienza della legge nei casi d’infortunio, alla mancata tutela delle organizzazioni operaie, si aggiungano altri gravi inconvenienti pei nostri emigrati, derivanti dall’ignoranza della lingua, dall’isolamento, dai giudizi lunghi e costosi dalla connivenza e anche dalla corruzione delle autorità giudiziarie americane. Noi sappiamo già in quale iperbolica considerazione sonò tenuti gli italiani dagli americani del Nord: sono essi che loro hanno affidato il soprannome di dagos, sono essi a credere all’onnipotenza di una fantastica mano nera. Figuriamoci che serenità di giudizio devono avere, quando si trovano a dare il loro verdetto nelle cause in cui italiani sono gli attori o i convenuti! Non sono mancati casi di patente violazione dei trattati e dei principii di diritto e di equità. Tutti questi inciampi e questi pericoli della procedura, cui devono aggiungersi le sciagure degli avvocati incontentabili, che vanno a braccetto coi banchisti, non consigliano certo i nostri operai colpiti da infortunio o i loro eredi, di valersi di quel pochissimo che la legge americana accorda in questa materia. C’è un solo vantaggio per il lavoratore straniero che può ispirargli una qualche fiducia. Mentre l’acquisto della cittadinanza americana per parte dell’immigrato gli permette di adire, se egli rimane colpito da infortuni, solamente i tribunali statali; se l’operaio immigrato invece conserva ancora la cittadinanza del luogo d’origine, egli avrà diritto di adire i tribunali federali che, a differenza degli statali, danno maggiori garanzie di impar(t) Vedasi l’interessante rassegna delle varie forme della mutualità operaia americana nel dotto articolo di G. Rocca: Come si provvede alla assicureqione operaia negli Stati Uniti d’America nella ’ Riforma Sociale, del dicembre 1911.