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libro primo - capitolo lx 47

CAPITOLO LX

[Come il consolato e qualunque altro magistrato in Roma si dava sanza rispetto di etá.]

Non si ricorda el Discorso, che Scipione Africano minore non potette essere fatto consule se per legge particulare non gli fu prima levato el divieto della etá; non che Cicerone nel . . . . . dice, che a chi è di etá di trentatré anni manca el tempo di dieci anni a essere consule; e se in Valerio Corvino fu altrimenti, bisogna dire, e cosí è con veritá, che altri furono gli ordini nel principio della republica, altri nacquono in progresso di tempo. Come ancora fu del tempo de’ magistrati, perché ne’ princípi non vi era proibizione che non si potessi continuare el consulato, ed almanco chi era consule ora, poteva fra poco tempo essere di nuovo eletto consule; ma di poi fu fatta una legge che tra l’uno consulato e l’altro dovessi essere almanco intervallo di dieci anni. Le quali due legge, cioè del divieto della etá e del tempo, se sono utile alle republiche o no, si tratterá in altro luogo, perché in questo non è nostra considerazione non essendo trattate nel Discorso.