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del modo di ordinare il governo popolare 255


venendovi la signoria ma non e’ collegi. Per quello che fussi accusato alcuno di avere fatto in magistrato o drento o fuora, trarrei a sorte trenta del senato e trenta di una altra quarantia che si dirá di sotto. Alli altri errori criminali di qualunche sorta, si constituissi una quarantia di sessanta cittadini che non fussino senatori, ma fussino eletti dal senato e durassino uno anno con uno emolumento di cinquanta ducati per uno lo anno e sanza divieto di altri ufici, ma avessino divieto dall’ima volta alla altra dua anni. Questa variazione sarebbe acciò che e’ casi dello stato che sono piú importanti fussino veduti con piú maturitá, e cosí li altri successivamente.

Opporrebbesi a questo giudicio di molte cose; e prima sarebbe biasimata quella larghezza del venire nel ricorso ogni volta che tre delli otto, o quattro de’ conservadori se ne accordassino contro alla voluntá della maggiore parte de’ compagni, e si darebbe facultá di potere straziare e bistrattare per e’ giudici li omini da bene a posta di uno pazzo o di uno tristo che avessi messa una querela in uno tamburo; riprenderebbesi el modo del giudicare per scrittura e non a voce sanza fare discussione ed esamina del caso; ed in ultimo volere che nelle cose capitale e si gravi bastassi el partito de’ tre quinti, dove secondo le legge della cittá quasi in tutte le altre cose piú leggieri bisognano e’ dua terzi. Nondimeno queste ragioni non bastano a scancellare questo giudicio e la forma sua, la quale è necessario che sia cosi, altrimenti riesce vano e di poco frutto. Principalmente si vede che quando el ricorso ha a essere richiesto dal magistrato in quella forma che dice la legge vecchia, che tutti quelli che sono di qualitá da essere riguardati se ne liberano, che bene è debole chi non ha mezzo a fermare tre fave; donde nasce che solo quelli casi vi sono mandati, e’ quali se questo giudicio non fussi, el magistrato che ve li manda arebbe animo e sarebbe di accordo a condannarli da sé; e questo giudicio è trovato per rispetto di quelli in che el magistrato non si ardisce o non si accorda.

E’ casi che fussino accusati sanza colore, e calunnia schietta, è credibile che el magistrato assolverebbe da sé; e quando