Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/265


Libro quarto 239
ART. 417.

Se la questione, nata sul terreno, dovesse risolversi con le armi, l’altro testimone e il primo dovranno prestare l’opera loro al provocato (De Rosis, III, 9°).

ART. 418.

Se il provocatore è uno dei duellanti e il provocato uno dei testimoni, si accorderanno all’ingiuriato testimone i diritti dell’offeso con vie di fatto (così Châteauvillard).

Nota. — È naturale che i vantaggi della scelta dell’arma e del terreno, nonchè la specie del duello, spettino al testimone provocato, il quale, per adempiere a un dovere di amicizia e di gentiluomo, si trova sulle braccia un duello.

ART. 419.

Nessuno deve essere presente alla lotta, tranne i medici e i testimoni, ai quali è vietato di entrare in discussioni, od in polemiche, per mezzo della stampa circa la vertenza da essi condotta a termine; se le circostanze lo esigeranno, pubblicheranno per la stampa il verbale di seguìto scontro (Angelini, XV, 44°).

Nota. — Il duello ai giorni nostri, essendo considerato (e a torto) un mezzo di riparazione alle offese personali, deve assolutamente aver luogo privatamente, e non servire di pascolo ai curiosi, che vanno in cerca d’emozioni.

ART. 420.

I primi hanno il diritto di rifiutare di battersi alla presenza di terzi estranei allo scontro; nè i padrini