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292 vi - commento alla «chioma di berenice»


CONSIDERAZIONE QUINTA

Giuramento.

* «Ne’ soli giuramenti non istá la giustizia».
Minerva presso Esch., Eumenidi, alt. IV, se. 1. *

          40.... Adiuro teque tuunmqnue caput.
          Digna ferat, quod si quis inaniter adiurarit.

Gli stoici prescrivono che si ricusi il giuramento a tutto potere (Epitteto, cap. 44); e, se pur è da giurare, si giuri soltanto o per trarre l’amico di manifesto pericolo, o per i parenti e la patria (Simplicio, Coment, ad Epitt., ibid.). * Anche tra le reliquie di Menandro:

Ὄρκσον δε φεῦγε, κᾷν δικαίος ὀμνύης..

«Schiva il giuramento, quand’anche sia giusto»: religione dei quacheri. * L’accusatore di un omicida giurava all’areopago ch’ei diceva il vero. Se l’accusa non era provata, non era punito, ma consecrato per lo spergiuro all’ira divina. «Quantunque egli siasi obbligato al sacramento, non però gli si crede. Convinto di calunnia, chi vorrá redarguirlo? Ma sé ed i figliuoli, e l’intera famiglia avrá di nefando e sterminatore sacrilegio contaminati». Demostene Contro Aristocrate. So d’avere letto nell’antico scoliaste di Pindaro, sebbene or non mi torni a mente il testo, che gli antichi, per timore dello spergiuro, si contentavano della sola formola del giuramento, omettendo il nome degli dèi. Essendo la religione de’ greci incorporata negli affari politici, gli spergiuri consecrati all’ira de’ numi erano oppressi ad un tempo dalla pubblica infamia. * La giurisprudenza nostra ha molte leggi sul giuramento e su lo spergiuro, ma si contraddicono tutte. Vedi Digesto, De iureiurando; ma la giurisprudenza

          diruit, aedificat, mutat quadrata rotundis,