Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
220 | iii - scritti vari dal 1799 al 1802 |
Ed ecco le ragioni di questa progressione.
Vi sono delitti che le leggi naturali e la filosofia considerano piú gravi in chi non ha bisogno di commetterli che in chi è astretto dalla dura necessitá. Tale è il furto, a cui talvolta è astretto il soldato, raro l’ufficiale, e non mai il generale.
Vi sono delitti considerati piú gravi in chi ha piú potere e piú mezzi di consumarli, e riescono quindi piú dannosi e di mortalissimo esempio. Tali sono il tradimento, l’ammutinamento e la diserzione. Un generale disertore talvolta ha tratto con sé un mezzo esercito.
Aggiungi che il delitto è, per cosí dire, piú delitto in chi ha piú ingegno e deve avere piú cuore, due cose presupposte negli ufficiali, per le quali sono prescelti a comandare e infinitamente piú del soldato gregario pagati.
Onde noi, nel codice disciplinare e nel codice penale, allo stesso fallo o delitto daremo, secondo la diversitá de’ gradi, diversa pena, come nella tavola seguente, per modo di esempio:
Pena |
Soldato gregario ||| gradi 10 Sottoufficiali ||| » 15 Ufficiali ||| » 20 Ufficiali superiori ||| » 40 Generali ||| » 60 |
Le pene progressive non devono né possono aver luogo nei delitti capitali.
È mente della quarta sezione di compilare tutta l’opera in uno stile rapido, calzante, conciso, che non lasci pretesto all’interpretazione delle parole, osservando che assai giureconsulti grandi anni e assai tomi spesero per commentare leggi confusamente scritte. Si baderá ancora a una religiosa esattezza nella lingua italiana.
Ogni legge presa da’ codici stranieri sará citata in margine, e citato il fondamento delle leggi francesi, alle quali saranno aggiunte le nostre, e cosí pure esposte le ragioni che (forse