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una o due o piú monete di quelle sorti che fosse giudicato esso creditore dover avere, e poi col mezo del contista, come di sopra, conoscere la quantitá in peso del fino ch’entrava in tante delle dette monete, che giá ascendeano al valore delle dette lire 455. E, quandoché non se ne potessero trovare, fará di bisogno saper di che sorti di monete si faceano nella zeca della cittá o del paese ove fu fatto il contratto, e di quante n’andavano alla libra, ed in particolare di quelle leghe che fosse giudicato, com’è detto, esso creditore dover avere. E cosi il debitore sará tenuto pagare con tant’altre monete simili di lega o della piú accosta, che in esse vi sia altrotanto di fino argento quanto n’era in quelle al tempo del contratto; e non si dee aver riguardo al numero delle lire, soldi e denari, col quale si spendono di presente.

Ottava. Non saranno rifiutate le monete di luogo alcuno, quando su esse saranno impresse le giá dette note, e l’effigie col nome o impresa di quel prencipe sotto il quale, o di quella cittá nella qual esse monete saranno cosi state fatte; imperoché ciascuno le piglierá senz’alcun sospetto. E perciò ogni prencipe ed ogni republica vorrá restare nell’onorata sua magnificenza, per non cadere in quella giusta censura, cosi santamente in tal proposito dal detto Cassiodoro descritta nel preallegato capitolo: Omnis quidem utilitas publica, ecc., la quale è questa: «Quidnam erit tutuni, si in nostra peccetur effigie"?». E similmente tutte le monete, cosi d’oro come d’argento, finora fatte, che tassate saranno con l’ordine nel capitolo XLi dimostrato, accettate saranno indifferentemente da tutte le nazioni : imperoché si piglieranno e si spenderanno solamente per i valori dati loro per la rata del puro e del fino, che in esse ed in ciascuna di loro si troverá essere, secondo la tassa reale ed universale giá detta; la qual potrá esser fatta sotto una regola istessa in tutti i luoghi e paesi, ed in qualunque castello, giurisdizione, cittade e regno. Per cagion della qual tassa persona alcuna, di qual grado o condizione esser si voglia, non potrá giamai in alcun modo restar fraudata ed ingannata in qualsivoglia sorte di pagamenti.