Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
Il concilio di Clermont dell’anno 535 (Can. 2) ingiunge che il Vescovo sia ordinato per l’elezione de’ cherici e de’ cittadini, e col consenso del Metropolitano, senza che ci abbia luogo la protezione de’ grandi, senza uso d’artificio, e senza costringere veruno per timori o per doni a scrivere un decreto di elezione: altrimenti sia il concorrente privato della comunion della chiesa che vuol governare (Can. 4).
Questa stessa premura di tener libere le elezioni dall’influenza della potenza temporale, si vede nel ii concilio d’Orleans dell’anno 533 (Can. 7.), e nel iii dell’anno 5381 come pure nell’Avernese dell’anno 535, e in altri: il che mostra il bisogno che avea la Chiesa in questi tempi di difendersi in qualche modo dalla potenza temporale, che pur troppo sdrusciva continuamente in essa, e si faceva signora de’ suoi diritti.
A questa poco dopo è riuscito in Francia di far sancire per legge ecclesiastica la necessità dell’assenso regio, che già di fatto s’era reso necessario nelle elezioni de’ Vescovi: ciò che si fece col celebre canone del concilio v d’Orleans (549), nel quale però sono salvi i diritti del popolo e del Clero2. Nè l’assenso regio è punto irragionevole il chiedersi, anzi egli è certamente conforme allo spirito della Chiesa, spirito di unione e di pace, che vuole i ministri del Santuario a tutti accetti, e quindi molto più a’ capi de’ popoli; ma egli involge pur quell’assenso un sommo pericolo, cioè non forse si tramuti in comando3, non diventi grazia so-
- ↑ Can. 3. Il Fleury esponendo il contenuto di questo Concilio dice che «vi si raccomanda l’antica formalità nell’elezione de’ Vescovi della provincia col consenso del Clero e de’ cittadini; probabilmente per gli torbidi che la possanza temporale incominciava ad introdurvi.» Lib. xxxii, § lix.
- ↑ Can. 10. Nulli episcopatum praemiis aut comparatione liceat adipisci, sed cum voluntate regis iuxta electionem cleri ac plebis.
- ↑ Cosi pur troppo è avvenuto. Fra le forme conservateci da Marcolfo (L. i. Ved. anche l’Appendice ad T. ii. de’ Consigli della Francia del P. Sirmondo), le quali erano in uso in Francia sotto i Re della famiglia Merovingia, v’è appunto non quella del consenso che il re desse alle elezioni de’ Vescovi, ma sì del precetto. Ella è espressa così; «Con consiglio e volontà de’ Vescovi, e de’ nostri grandi, secondo la volontà e il consenso del Clero e delle plebi della stessa città, nella sopra detta città N. noi vi commettiamo in nome di Dio la Pontificale dignità. Per il che col presente precetto decidiamo e comandiamo che la sopraddetta città, o i beni di essa Chiesa, e il Clero rimangano sotto il vostro arbitrio o governo.» Nulla di più frequente negli scrittori di questo tempo che il trovare la frase che «per comando del re» questi o quegli fosse fatto Vescovo. Vi hanno ancora le formole di suppliche che presentava il popolo al re perchè uscisse fuori questo precetto: facevano bisogno delle suppliche per ottenere de’ comandi! tali comandi!
lecitissima cura della Chiesa a mantenere le elezioni immuni dall’influenza di ogni potere laicale.
Già fino nel gran Concilio Niceno si sentì il bisogno di fermare con un canone (can. 6.) l’apostolica e divina consuetudine delle elezioni; il che prova che appena gl’imperatori furono cristiani, la libertà della Chiesa s’accorse d’essere minacciata. Per la stessa cagione i Concili susseguenti non mancarono di pubblicar decreti perchè restasse fermo l’antico e legittimo modo di eleggere i Vescovi per via di Clero e popolo; intra gli altri l’Antiocheno, can. 19 e 23.
Fra’ canoni apostolici se ne trova uno, ed è il xxix, che dice così: «Se un Vescovo, facendo uso de’ principi secolari, ha ottenuto la Chiesa pel loro favore, sia deposto, segregato, e simigliantemente sia fatto di tutti quelli che con lui comunicano.»
Il papa Celestino I, sul principio del secolo v, fece parimente un decreto, col quale manteneva la stessa libertà; Nullus invitis, dice, detur Episcopus; Cleri, Plebis et Ordinis consensus et desiderium requiratur.
Il grande S. Leone, che tenne la cattedra di S. Pietro nello stesso secolo, cioè dal 440 fino al 461, e che abbiamo citato più sopra, fu di continuo inteso a guarentire la forma libera e canonica delle elezioni de’ Vescovi: basti indicare il decreto ad Anastasio vescovo di Tessalonica, ove dice; Nulla ratio sinit, ut inter Episcopos habeantur, qui nec a Clericis sunt electi, nec a plebe expetiti, nec a Provincialibus cum Metropolitani judicio consecrati.