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Terza. 201

CAPITOLO II.

Delle chiamate del Cavaliere.

IL maestro di ballo, che servir deve d’immagine al Cavallerizzo, non può certamente aver parte alcuna nell’esecuzione delle azioni dello scolare, può bensì e deve additare ad esso quali siano quelle che inducono nelle parti, quella maggiore elasticità, senza la quale non possono essere eseguite le azioni più ricercate che egli vuole apprendere, ed il modo che deve tenere per metterle in opera; solamente è in libertà sua di porgerli ajuto con la mano, ma senza obligarlo a cosa alcuna che riguardi l’esecuzione delle azioni, che da esso vuole esigere; e perchè lo scolare è dotato di ragione si serve del raziocinio e della persuasiva, per farlo agire a seconda della perizia sua.

Così il Cavallerizzo non può aver parte nell’esecuzione di quelle azioni che devono essere eseguite dal Cavallo, quantunque possa porgerli quell’ajuto che non toglie alla potenza motrice la piena libertà dell’esecuzione; può bene limitargli i termini, dentro ai quali vuole, che questa sia effettuata; e perchè il Cavallo è mancante di ragione, e sol dotato d’un istinto naturale che ha qualche anologia con essa, in virtù della quale conosce ciò che per esso è buono, e ciò che gli è di pregiudizio e danno, è


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