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deve distruggerne il fondamento, il quale altro non è che il possesso autorizzato dal costume pubblico1. Ma i beni de’ fedecommessi rimanendo liberi in mano de’ possessori e la legge proibendo di ordinarne de’ nuovi, una sola generazione sarebbe stata sufficiente a produrre quella divisione che si desiderava, ma che, ordinata dalla pubblica autoritá, si sarebbe mal volentieri accettata.

A’ secondogeniti ed a’ legatari fu disposto darsi il capitale di quella parte del fedecommesso di cui godevano la rendita: cosí ebbero anche essi una proprietá da trasmettere ai loro figli. Il calcolo de’ capitali fu ordinato farsi sulla rendita alla ragione del tre per cento; e cosí, in una nazione ove i fondi sono in commercio alla ragione non minore del cinque e del sei per cento, le porzioni de’ legatari venivano indirettamente a duplicarsi, e si correggeva, senza violenza, quella disuguaglianza che lo spirito di primogenitura avea introdotta nelle porzioni de’ figli di uno stesso padre.

Questa legge fu saggia e ben accetta a tutti: i possessori stessi de’ fedecommessi non perdevano tanto colla cessione ai legatari, quanto guadagnavano coll’acquistar la libera proprietá de’ loro beni in una nazione che incominciava a sviluppare qualche attivitá. I legami de’ fedecommessi erano giá mal tollerati, e da’ dissipatori che volean abusare dei loro beni, e da’ saggi i quali voleano usarne in bene.

Forse sarebbe stato giusto aggiugnere alla legge la condizione aggiuntavi dall’imperatore Leopoldo, allorché fece la riforma dei fedecommessi di Toscana. Giudicando questo ottimo sovrano che manca alla giustizia chiunque priva del diritto alla successione un uomo nato e nodrito con esso, riserbò la capacitá di succedere ai fedecommessi non solo ai possessori, ma anche ai chiamati giá nati o da nascere da matrimoni contratti prima della legge, molti de’ quali eransi fatti colla speranza di una successione fedecommessaria.

  1. Una legge, dice Macchiavelli, che guarda molto indietro, è sempre tirannica.